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Decreto incentivi, ecco cosa cambia per S.Marino

da Redazione

La Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 176) del 30 luglio 2010 ha visto la pubblicazione della legge 30 luglio 2010 n.122, conversione in legge del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ovvero l’ormai famigerato Decreto Incentivi. Gli articoli che riguardano il Titano sono due, il 36 (disposizioni antifrode) e 37 (disposizioni antiriciclaggio). Il primo è rimasto invariato, il secondo invece cambia. Ecco come.

La Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 176) del 30 luglio 2010 ha visto la pubblicazione della legge 30 luglio 2010 n.122, conversione in legge del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ovvero l’ormai famigerato Decreto Incentivi.
Due sono gli articoli che interessano da vicino la Repubblica di San Marino, il 36 (disposizioni antifrode), che è rimasto intoccato, e il 37 (disposizioni antiriciclaggio), che invece ha subito parziali modifiche. Nello specifico, risulta parzialmente modificato al comma 1, secondo periodo, dove le parole: “società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione del nominativo degli amministratori e del possesso” sono sostituite dalle seguenti: “società fiduciarie nonché all’identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso”.
L’articolo 36, ricordiamo, si riferisce alla cosiddetta “super black list” ancora da definire, che impone a banche, intermediari finanziari, fiduciarie, Poste, Sim Sgr Sicav, professionisti, revisori contabili e altri soggetti italiani di non instaurare o porre fine ad ogni tipo di rapporto professionale con controparti di diritto straniero (nel caso specifico sammarinese), qualora si tratti di società fiduciarie, trust, società anonime o controllate da società con azioni al portatore, aventi sede nei paesi che verranno individuati mediante una apposita black list, con un decreto del Mef.
L’articolo 37 invece precisa che gli operatori aventi sede, residenza, o domicilio in paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (ove è inserita San Marino) sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo modalità da definire entro 30 giorni con apposito decreto (non ancora emanato). L’autorizzazione è subordinata all’individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di fiduciarie, all’identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

 

IL TESTO INTEGRALE DEI DUE ARTICOLI

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