Tramite il Decreto Legge n. 126 datato 15 luglio 2010, la Repubblica di San Marino ha provveduto ad apportare sostanziali novità alla propria normativa antiriciclaggio. Novità sostanziali nel senso che vanno a toccare in maniera considerevole l’impianto della legge preesistente, ovvero la n. 92 del 2008. Il numero di San Marino Fixing oggi in edicola spiega come è cambiato il quadro dell’antiriciclaggio per il Titano.
di Loris Pironi
Tramite il Decreto Legge n. 126 datato 15 luglio 2010, la Repubblica di San Marino ha provveduto ad apportare sostanziali novità alla propria normativa antiriciclaggio. Novità sostanziali nel senso che vanno a toccare in maniera considerevole l’impianto della legge preesistente, ovvero la n. 92 del 2008. Questo per recepire nell’ordinamento sammarinese alcuni importanti indirizzi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per dare soluzione ad alcune problematiche interpretative e operative emerse in attuazione della stessa legge, per andare a disciplinare prevedendo specifici obblighi o presidi alcuni soggetti o attività considerati “sensibili” che in precedenza erano rimasti esclusi dal provvedimento, e infine per apportare le opportune modifiche all’impianto penalistico, in previsione della ratifica della Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa. Per dirlo in una sola frase, tutte le novità vanno in un’unica direzione: recepire, quanto prima possibile, le indicazioni del Moneyval.
Il Decreto 126 va a modificare ben 29 articoli della precedente Legge, introduce nuove fattispecie di reati e presenta diverse novità; le più importanti riguardano la collaborazione da parte dei soggetti designati e gli obblighi a cui fare riferimento e, un passaggio cruciale, l’obbligo di astensione nel grado i soggetti designati non siano in grado, per un qualsiasi motivo, di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
LE NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO LEGGE
Nell’articolo 1 della nuova legge viene fornita la definizione di “persona politicamente esposta”: “la persona fisica che in uno Stato estero occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico alla presente Legge”.
L’articolo12 della legge 2008 viene invece integrato (art. 2) con l’operato previsto per l’Autorità di Polizia nel caso in cui ci sia motivo di ritenere che ci sia possibilità di reato. Le forze dell’ordine ora possono richiedere la collaborazione dell’Aif, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, ai fini di effettuare l’indagine finanziaria. “Analoga collaborazione – dice la nuova legge – potrà essere richiesta anche relativamente ad accertamenti di reati che potrebbero essere il presupposto del misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. E non è tutto. L’Autorità di Polizia può accedere, “senza alcuna limitazione, anche per via telematica, ai dati e alle informazioni contenuti in registri, archivi, albi, atti e documenti conservati presso le Amministrazioni pubbliche”, e può collaborare “anche scambiando informazioni con le omologhe autorità estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione.”.
L’art. 4 integra la legge 92/2008 con l’istituzione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (art. 15 bis), commissione che ha sede presso l’Agenzia di Informazione Finanziaria, “che curerà tutti gli incombenti amministrativi di funzionamento”.
L’art. 5 va a modificare le Competenze della Banca Centrale, che in caso vengano rilevate violazioni della presente legge o si trovi di fronte a fatti o circostanze che potrebbero essere correlati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, “ne informa per iscritto e senza ritardo l’Agenzia”. L’art. 6 invece elenca quali sono i “Soggetti non finanziari”.
NIENTE ADEGUATA VERIFICA? ALLORA C’E’ L’OBBLIGO DI ASTENSIONE
Uno dei passaggi più importanti della nuova legge, dicevamo, va a modificare gli obblighi di astensione (art. 10): il comma 1 afferma infatti che “Se i soggetti designati non sono in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, devono astenersi dall’instaurare nuovi rapporti continuativi o dall’eseguire operazioni occasionali. I soggetti valutano in ogni caso se inviare una segnalazione all’Agenzia”. I soggetti designati, in particolare, devono astenersi dall’eseguire operazioni “per le quali vi sia fondato motivo di ritenere che esista una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo”.
Altro passaggio cruciale quello previsto dall’art. 12, che a sua volta va a sostituire l’art. 27 della precedente legge, e indica con precisione gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.
“I soggetti designati, sulla base della valutazione del rischio – afferma il provvedimento – devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’Agenzia di Informazione Finanziaria, con proprie istruzioni stabilisce quali livelli di rischio impongono obblighi rafforzati di adeguata verifica nonché i contenuti che tale verifica comporta” (comma 1). In particolare le misure rafforzate di adeguata verifica vanno adottate in alcuni casi specifici, ovvero quando il cliente non è fisicamente presente o quando il cliente è una persona “politicamente esposta” (vedi art. 1). I commi successivi di tale articolo spiegano con precisione le modalità da impiegare nei suddetti casi.
L’Art. 14 specifica quali sono gli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni (per sommi capi, i dati devono venire registrati e le copie conservate per un periodo di 5 anni), mettendoli a disposizione dell’Agenzia con tempestività.
L’Art. 19 va a individuare le pratiche necessarie per le procedure e i controlli interni: prevede che i soggetti designati adottino “politiche e procedure atte ad impedire che gli sviluppi tecnologici relativi alle attività esercitate siano sfruttati a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” e indica l’adozione di “politiche e procedure per attenuare ogni possibile rischio relativo a rapporti continuativi o operazioni occasionali dove il cliente non è presente”; prevede l’informazione e la formazione continua del proprio personale, dipendenti e collaboratori, e li obbliga a dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dal-l’Agenzia.
PENE E SANZIONI PER LE VIOLAZIONI
Gli articoli dal 20 al 27 vanno ad indicare le pene e le sanzioni per chi viola la legge. In particolare toccano la violazione del segreto sulle segnalazioni (art. 20), le omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela (art. 21), l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione (art. 22), la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione (art. 23), l’inosservanza o ritardo nell’adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione (art. 24), l’inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento di blocco (art. 25), la violazione al divieto di operare con banche di comodo (art. 26); l’art. 27 invece contempla le altre violazioni e in particolare la violazione delle istruzioni emanate dall’Agenzia.
Il Titolo IV art. 35 della Legge 126/2010 infine introduce un’altra importante novità, e cioè configura una nuova figura di reato introdotto nel Codice Penale Sammarinese come Art. 199 ter, ovvero il reato di “possesso ingiustificato di valori”. La persona condannata per reati indicati all’art 147 comma 3 (ma non è specificato se si tratta di sentenza di condanna già passata in giudicato o anche solo in primo grado) colta in possesso di denaro, beni o altre utilità dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza, viene punita con la prigionia di terzo grado o con la multa, e in automatico viene disposta la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza.