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Arriva sul Monte Titano il reato di corruzione privata

da Redazione

Verrà introdotto nell’ordinamento sammarinese: ecco cosa prevede. Il provvedimento è in linea con i modelli internazionali più evoluti.

corruzione privata

 

di Alessandro Carli

 

Approda in II lettura il Progetto di Legge che introduce il reato di corruzione privata nell’ordinamento sammarinese.

“In linea con i più evoluti modelli internazionali – si legge nella relazione -, pare ora opportuno estendere la punibilità di condotte corruttive anche nel settore privato, in ragione dell’importanza di dare tutela a valori etici universali come la fiducia e la lealtà, che sono indispensabili per un positivo mantenimento e sviluppo delle relazioni sociali ed economiche. La corruzione privata, infatti, rappresenta una ferita per l’intera società – anche in assenza di un pregiudizio di natura pecuniaria per le vittime – e la sua incriminazione si rivela dunque necessaria per assicurare il rispetto della concorrenza leale fra le attività economiche. Trattasi di una categoria di reato proveniente da esperienze normative diverse anche da quella italiana, dove pure è stata introdotta in tempi recentissimi”.

L’articolato del progetto di legge mira nello specifico a recepire la raccomandazione V che il GRECO, nel suo Rapporto di Valutazione sulle Incriminazioni, ha emanato nei confronti della Repubblica di San Marino, introducendo nell’ordinamento sammarinese e, quindi, nel Codice Penale, proprio questa fattispecie di reato con le relative sanzioni. La struttura dell’articolato ricalca pedissequamente quella della Convenzione Penale sulla Corruzione, nell’ottica di adeguarsi perfettamente alla relativa raccomandazione. Tale articolo, al primo comma, racchiude tutte le categorie di attori ricomprese nella definizione generale – utilizzata dalla Convenzione Penale sulla Corruzione – di “direttore o dipendente di un ente privato”, definizione che viene chiaramente precisata nel paragrafo 54 del rapporto esplicativo che accompagna il testo della Convenzione. L’art. 2 del progetto di legge, modificando l’art. 374 ter del Codice Penale, risponde alla raccomandazione VI del Rapporto di Valutazione sulle Incriminazioni GRECO, la quale chiede di considerare esplicitamente reato penale la corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri e dei giurati stranieri in conformità agli articoli 4 e 6 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Penale sulla Corruzione.

L’art. 3 intende recepire la raccomandazione Il del Rapporto di Valutazione sulle Incriminazioni GRECO, garantendo che tutti i reati di corruzione siano interpretati in modo tale da contemplare esplicitamente i casi di corruzione commessi attraverso intermediari, nonché i casi in cui il vantaggio non sia destinato al funzionario stesso ma a terzi.

L’art. 4, infine, mira a recepire la raccomandazione VI del GRECO, che richiede di estendere la giurisdizione sammarinese a tutti i reati di corruzione commessi all’estero: (i) da cittadini sammarinesi, pubblici ufficiali sammarinesi o membri di assemblee pubbliche, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo l, lettera b, della Convenzione; (ii) o che coinvolgono pubblici ufficiali sammarinesi o qualsiasi altra persona di cui all’articolo 17, paragrafo l, lettera c, della Convenzione.

 

CORRUZIONE PRIVATA


Dopo l’art. 317 del Codice Penale è inserito il seguente articolo: “Art. 317 bis” (Corruzione privata). L’amministratore, il direttore, il dirigente, il sindaco, il curatore, il liquidatore, il commissario straordinario, il procuratore di una società o di un altro ente, anche privo di personalità giuridica, che svolge attività d’impresa, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere, ritardare o per compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o in violazione del dovere di fedeltà, è punito con la prigionia, l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e la multa a giorni di secondo grado. Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la prigionia, l’interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di primo grado e la multa a giorni di secondo grado. Le pene previste dai commi che precedono si applicano anche a chi dà o promette l’utilità non dovuta. Le pene previste dai commi precedenti sono aumentate di un grado se la società o l’ente ha beneficiato di sgravi fiscali, contributivi, finanziamenti, provvidenze o sostegni da parte dello Stato in relazione all’attività a cui si riferisce l’atto compiuto, ritardato o omesso. Le stesse pene si applicano se la società o l’ente è partecipato in tutto o in parte dallo Stato.

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