Home NotizieEconomia Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. CFC, soggetti partecipati esteri (Circ. 28/E)

Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. CFC, soggetti partecipati esteri (Circ. 28/E)

da Redazione

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Le Controlled Foreign Companies (CFC), le società partecipate estere.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Le Controlled Foreign Companies (CFC), le società partecipate estere.

 

 

3. CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

3.1 Attività di trading esercitata nei confronti di consociate

Domanda

Si chiede conferma dell’esclusione delle “trading companies” dalle tipologie di

soggetti previsti dall’art. 167, comma 8-bis, lett. b), del TUIR, anche relativamente

alle operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti effettuate (in nome e per

conto proprio) con controparti appartenenti al medesimo gruppo. In sostanza queste

operazioni possono non essere considerate servizi intercompany?

Risposta

Il comma 8-bis, lett. b), dell’art. 167 del TUIR prevede una delle due condizioni al

ricorrere delle quali la disciplina CFC si estende alle partecipazioni di controllo

detenute da soggetti non localizzati in Stati o territori considerati a fiscalità

privilegiata.

In particolare, la disciplina CFC si applica qualora i suddetti soggetti abbiano

conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento, tra l’altro, dalla prestazione di

servizi nei confronti di consociate.

Come precisato dalla circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, le partecipazioni estere

che presentano tale caratteristica rientrano nella fattispecie normativa e per esse

sussiste, in linea di principio, l’obbligo di presentazione dell’istanza di interpello.

L’attività indicata nel quesito, rappresentata nelle sue caratteristiche essenziali, non

esclude, in sostanza, la configurabilità di una prestazione di servizi.

Eventuali elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza di una situazione

elusiva potranno essere valutate in relazione al singolo caso.

 

3.2 Caratteristiche del servizio infragruppo ed incidenza sul

carattere passivo dei proventi corrispondenti

Domanda

In taluni casi le partecipate estere svolgono a favore delle società del gruppo servizi

produttivi (ad esempio, la lavorazione). E’corretto escludere questi servizi dal

calcolo dei servizi infragruppo nella quantificazione dei passive income?

Risposta

La circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, precisa che “non si ritiene…di poter

escludere dalla valutazione preliminare [da condurre in sede di interpello]

determinate realtà imprenditoriali in ragione dell’astratta mancanza di

caratteristiche idonee a conseguire fenomeni elusivi”.

Pertanto, la prestazione di servizi analoghi a quelli genericamente indicati nel

quesito e, più in generale, le specifiche caratteristiche del servizio reso nei confronti

delle consociate, non escludono la rilevanza dei proventi corrispondenti ai fini del

calcolo della soglia prevista dal comma 8-bis, lettera b), dell’art. 167 del TUIR.

Dette caratteristiche andranno valutate in relazione al singolo caso.

 

3.3 Incidenza dello svolgimento di un’attività di produzione sulla

valutazione del radicamento del soggetto partecipato estero

nel mercato di insediamento

Domanda

La circolare n. 51/E del 2010, nel definire i requisiti per il radicamento nel mercato

locale della partecipata, fa riferimento all’approvvigionamento e allo sbocco. Si

chiede una conferma che il radicamento è sempre presente nel caso in cui nel paese

estero la società svolga una attività di produzione.

Risposta

Nella circolare n. 51/E del 2010 è stato precisato che “la circostanza che la CFC non

si rivolge al mercato locale né in fase di approvvigionamento né in fase di

distribuzione costituisce un indizio del mancato esercizio da parte della stessa di

un’effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento. Tuttavia tale ultima

circostanza non impedisce di valorizzare anche altri elementi”. Ad esempio, sono

valutabili le ragioni economiche ed imprenditoriali che hanno indotto l’impresa

residente ad investire all’estero. Pertanto, lo svolgimento nel paese estero di

un’attività di produzione rappresenta una circostanza da valutare in sede di esame

del singolo caso concreto.

 

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