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FOCUS: contratto industria: aumenti retributivi

da Redazione

San Marino, contratto settore industriale 2009-2014: i punti salienti.

Retribuzioni

 

Dal 1 gennaio 2009 al 1 gennaio 2011 sono già stati erogati aumenti annuali rispettivamente dello 0,765%, 1% e 0,90%. Dal 1 gennaio 2012 verrà erogato un aumento del 3% per l’anno in corso, già consolidato, mentre verrà anticipato un 2% dal 1 gennaio 2013 e l’1,50% dal 1 gennaio 2014. A gennaio 2015 le parti procederanno alla rilevazione dell’eventuale scostamento rispetto all’inflazione 2013 e 2014, con l’obiettivo del raggiungimento della copertura delle retribuzioni rispetto all’inflazione calcolata, tenendo comunque conto il riferimento dell’andamento complessivo dell’economia sammarinese. Va sottolineata la volontà delle parti di gestire l’imprevedibilità dell’inflazione nei prossimi anni. Così si è raggiunto un compromesso più che accettabile: in caso di aumenti eccessivi, l’eventuale conguaglio non potrà superare il 3% annuo comprensivo dell’aumento già erogato, mentre a compensazione del “rischio” nel caso l’inflazione sia più bassa, la percentuale erogata non verrà comunque ritoccata.

Uno dei nodi più difficili da sciogliere dell’intera trattativa era legato ad un aumento ulteriore dello 0,50%, chiesto con insistenza dal sindacato. Anche in questo caso si è trovato un compromesso e lo 0,50% è stato fatto ricadere all’interno del premio di produttività, che altro non è che un premio sulla presenza in azienda. Al tasso di assenteismo si somma infatti la cassa integrazione guadagni: la ratio della norma è quella di non far pagare di più alle imprese che già sono in difficoltà.

 

TAB-contratto-retribuzioni

 

Ecco cosa prevede, nello specifico il contratto: riportiamo integrale il testo dell’art. 5.

 

 

5. RETRIBUZIONI

Le Parti concordano sul riconoscimento, a favore dei prestatori d’opera, dei seguenti aumenti retributivi:

 

A)

dal 1° gennaio 2009: 0,765% (già erogato)

dal 1° gennaio 2010: 1,00% (già erogato)

dal 1° gennaio 2011: 0,90% (già erogato)  

dal 1° gennaio 2012: 3,0%

 

B)

dal 1° gennaio 2013: 2%

dal 1° gennaio 2014: 1,50%

Le Parti, nel mese di gennaio 2015, procederanno alla rilevazione dell’eventuale scostamento tra gli aumenti programmati nel biennio precedente rispetto all’inflazione calcolata secondo l’indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato) dell’Istat.

Le Parti si danno reciprocamente atto di voler raggiungere l’obiettivo della copertura delle retribuzioni rispetto all’inflazione calcolata come sopra specificato, valutando anche la significatività degli eventuali scostamenti registrati in riferimento all’andamento complessivo dell’economia e del Paese e alle comparazioni competitive.

Tramite specifico accordo tra le parti, l’eventuale scostamento in eccesso così rilevato, diventerà base di riferimento al 1° gennaio 2015 e darà luogo alla corresponsione di eventuali arretrati. Resta inteso che l’eventuale conguaglio verrà corrisposto fino ad un massimo del 3% annuo comprensivo dell’aumento già erogato.

 

C)

Gli aumenti di cui ai punti A) e B) si intendono sulle seguenti componenti contrattuali del CCUGL:

– la retribuzione base tabellare

– gli scatti biennali di anzianità

– l’indennità perdita moneta/maneggio denaro

– l’indennità di trasferta e la tabella del rimborso chilometrico

 

Premio annuale/Retribuzione variabile

Il presente punto annulla e sostituisce quanto disposto dai rinnovi contrattuali del 1/12/2002 e del 11/7/2005.

* Dall’1/1/2012 i lavoratori che effettueranno un monte ore lavorato annuo ordinario, superiore a determinate quote matureranno un premio annuale che sarà calcolato secondo le seguenti percentuali:

* 1,30% della retribuzione annua ordinaria e straordinaria in caso in cui il monte ore sia superiore alle 1600 ore (orario 37,5);

* 1% in caso di monte ore superiore alle 1580 ore (orario 37,5);

* 0,55% in caso di monte ore superiore alle 1560 ore (orario 37,5).

* 0,20% in caso di monte ore superiore alle 1550 ore (orario 37,5).

 

Se l’azienda adotta l’orario 39 ore settimanali, ai suddetti monte ore si sommano 64 ore . Inoltre si sommano le ore di flessibilità non recuperata (straordinario obbligatorio) fino ad un massimo di 95 ore.

Tale premio annuale verrà corrisposto con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione. Nel monte ore lavorato sopraindicato vanno considerate eventuali ore di assenza per infortunio sul lavoro e per permessi sindacali e politici. Inoltre vanno ad aggiungersi al monte ore lavorato per la definizione del premio annuale fino ad un massimo di 20 ore di straordinario volontario.

Per i lavoratori con orari inferiori alle 37,5 ore settimanali e/o con contratto a part-time si procede ad un’adeguata proporzione del monte ore lavorato.

 

 

FOCUS: CONTRATTO INDUSTRIA 2009-2014

 

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