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Focus pensioni: chiarimenti sulla legge 5/10/2011 n.158

da Redazione

La legge 5/10/2011 n.158 della Repubblica di San Marino è il provvedimento che va a riformare il sistema previdenziale, che a sua volta fa riferimento alla Legge 8 novembre 2005 n. 157.

Ancora una volta la scelta del legislatore è stata quella di mantenere il sistema previdenziale retributivo e pertanto gli interventi riguardano principalmente i correttivi a tale sistema e l’introduzione di un fondo a gestione separata per particolari figure di lavoratori.

 

 

COSI’ CAMBIA IL TASSO DI SOSTITUZIONE

 


APPROFONDIMENTO: IL SECONDO PILASTRO


Questi gli aspetti salienti della riforma. A fondo pagina potete scaricare il pdf del testo di legge e la relativa piccola errata corrige.

 

Art. 2 – Pensione ordinaria di anzianità

Fermo restando quanto disposto dall’art. 6 comma 4) della Legge 157/2005 – in base al quale i soggetti assicurati maturano il diritto alla prestazione pensionistica (da oggi denominata pensione di anzianità) con 60 anni di età anagrafica e 40 anni di anzianità contributiva – la norma introduce la possibilità di ottenere anticipatamente (ossia a 57, 58 e 59 anni) tale trattamento, in misura ridotta ed in via permanente, a condizione che la somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva sia pari almeno a 100.

Gli abbattimenti percentuali permanenti sulla pensione ordinaria sono i seguenti:

–   qualora l’assicurato abbia compiuto 57 anni di età l’abbattimento è del 20%

–   qualora l’assicurato abbia compiuto 58 anni di età l’abbattimento è del 15%

–   qualora l’assicurato abbia compiuto 59 anni di età l’abbattimento è del 10%

 

Per quanto concerne invece la pensione di vecchiaia si rimanda al successivo art. 12.

 

Art. 3 – Autonomia ed autosufficienza del fondo pensioni

Il Fondo Pensioni è articolato nelle seguenti macrocategorie:

a) Lavoratori Dipendenti

b) Lavoratori Autonomi

c) Lavoratori Agricoli

 

All’interno della macrocategoria Lavoratori Autonomi si distinguono:

1) Liberi professionisti

2) Commercianti

3) Artigiani

4) Imprenditori

5) Agenti e Rappresentanti

6) Soci di Srl (residenti)

7) Collaboratori Coordinati e Continuativi a Progetto

8) Amministratori e Presidenti di società di capitali

 

I soggetti appartenenti alle ultime tre categorie di seguito menzionati confluiscono obbligatoriamente nel nuovo istituito Fondo Gestione Separata:

– Soci di Srl (residenti)

– Co.Co.Pro.

– Amministratori e Presidenti di società di capitali

 

E’ previsto che le aliquote di ciascuna macrocategoria possano essere adeguate tramite Decreto Delegato al fine di garantire l’autosufficienza di ogni Fondo.

 

Art. 4 – GESTIONE SEPARATA

L’istituzione di questo nuovo fondo rappresenta la novità più significativa. Come detto i soggetti interessati sono:

a)  SOCI s.r.l.,

B) COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI A PROGETTO,

C) AMMNINISTRATORI E PRESIDENTI DI SOCIETà DI CAPITALI

 

a) SOCI DI Srl

In premessa è necessario precisare che l’attività lavorativa del socio, che detiene almeno il 10% delle quote della società, è disciplinata oltre che dalla norma in esame anche dall’art. 8/bis del Decreto Legge 156/2011. Quest’ultimo prevede espressamente la possibilità per il socio di instaurare uno speciale rapporto di collaborazione per il solo fatto di possedere il 10% delle quote della società senza richiedere la sussistenza degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

 

Iscrizione

In base a tale disposizione i soci che partecipano personalmente al lavoro aziendale devono iscriversi obbligatoriamente al Fondo Gestione Separata ove sussistano i seguenti  requisiti:

–   detenere almeno il 10% del capitale sociale delle sole SRL

–   risiedere a San Marino

–   esercitare l’attività in modo professionale ed esclusivo

–   non essere iscritto ad altro titolo al Fondo Pensione ISS obbligatorio (ad esempio come: dipendente, lavoratore autonomo, ...)

Se il socio non possiede i requisiti sopra indicati può prestare attività lavorativa in azienda solo se avviato regolarmente al lavoro.

Decorrenza

1 gennaio 2012

 

Contribuzione

Sui compensi percepiti va applicata un’aliquota contributiva crescente negli anni, da versare al Fondo Gestione Separata, secondo la tabella di seguito riportata. Il contributo viene calcolato sul corrispettivo effettivamente percepito e, se inferiore, sul reddito minimo determinato prendendo a riferimento la retribuzione media territoriale di un lavoratore dell’industria che, in base ai valori attualmente considerati, è pari a 20.082.

 

Imponibile

Tale importo è così ricavato (1839*13)* 5%) = 25.102 – 20% (abbattimento) = 20.082.

 

L’abbattimento si ridurrà gradualmente di anno in anno secondo la seguente tabella:

– anno 2012 abbattimento del 20%

– anno 2013 abbattimento del 15%

– anno 2014 abbattimento del 10%

– anno 2015 abbattimento del 5%

 

TAB_pensioni_RSM1

 

Modalità di versamento

I contributi previdenziali devono essere versati all’ISS in due rate nella misura del 40%,  entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno, mentre il saldo deve essere corrisposto entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

b) COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI A PROGETTO (ex art. 18 della Legge 131/2005 e art. 5 Decreto Legge 156/2011)

 

Iscrizione

Anche i collaboratori coordinati e continuativi dovranno provvedere all’iscrizione al fondo gestione separata.

Decorrenza

Per i rapporti già in essere l’iscrizione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2012.

Per i nuovi rapporti (dopo il 1 gennaio 2012) l’iscrizione avverrà in via automatica su comunicazione dell’Ufficio del Lavoro.

 

Contribuzione:

Imponibile

Sui compensi percepiti va applicata una aliquota contributiva crescente negli anni, secondo la tabella di seguito riportata. In ogni caso il compenso su cui calcolare il contributo non può essere inferiore al reddito minimo che abbiamo illustrato al punto precedente relativamente ai soci.

Una contribuzione comunque riferita al reddito minimo crea indubbi problemi in tutti quei casi con corrispettivi di molto inferiori. Abbiamo già evidenziato il problema e richiesto una modifica.

 

TAB_pensioni_RSM1.jpg

 

L’aliquota contributiva sopra indicata per 1/3 è a carico del collaboratore e per 2/3 a carico dell’azienda.

La quota del contributo a carico del collaboratore è deducibile dal reddito.

 

Modalità di versamento

Rispetto alle modalità di versamento dei contributi siamo in attesa di ricevere indicazioni dall’ISS.

c) Amministratori e Presidenti di soc. di capitali

Iscrizione

Dai chiarimenti avuti dalla Segreteria competente, nella definizione di Amministratori vi rientrano unicamente l’Amministratore Unico e l’Amministratore Delegato con esclusione quindi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

 

Diverse sono le fattispecie disciplinate.

 

c1. AMMINISTRATORE O PRESIDENTE E LIBERO PROFESSIONISTA

Il libero professionista che riveste la funzione di Amministratore o Presidente non deve aderire al Fondo Gestione Separata.

 

c2. AMMINISTRATORE o PRESIDENTE GIà ISCRITTO AL FONDO OBBLIGATORIO

L’Amministratore già iscritto ad altro titolo al Fondo Pensione obbligatorio dell’ISS, deve comunque versare al Fondo Gestione Separata un contributo, crescente negli anni  secondo la tabella sotto riportata, pari al 13% da calcolarsi sul 30% del reddito effettivamente percepito a tale titolo. In ogni caso il compenso su cui calcolare la contribuzione non potrà essere inferiore al reddito minimo sotto indicato.

L’importo del reddito minimo è (1839*13)* 5%) = 25.102 – 20% (abbattimento) = 20.082* 30% = 6.025

c3. AMMNISTRATORE GIà ISCRITTO AL FONDO GESTIONE SEPARATA

Se l’Amministratore è già iscritto ad altro titolo al Fondo Gestione Separata avrà due iscrizioni distinte e sul reddito percepito come amministratore dovrà versare comunque al Fondo Gestione Separata un contributo crescente negli anni, secondo la solita tabella, da calcolarsi sul 30% del reddito effettivamente percepito a tale titolo. In ogni caso il compenso su cui calcolare la contribuzione non potrà essere inferiore al reddito minimo di cui al punto precedente.

Si è chiarito che, nel caso la carica di Amministratore sia ricoperta in più società, è la somma dei redditi effettivi percepiti che non deve essere inferiore al reddito minimo.

 

c4. AMMINISTRATORE O PRESIDENTE E SOCIO

Se l’Amministratore o Presidente è contemporaneamente socio lavoratore (con i requisiti di cui al punto a) avrà due distinte iscrizioni e dovrà versare un contributo da calcolarsi sul 30% della somma dei redditi effettivamente percepiti quale amministratore, secondo la tabella riportata.

 

c5. SOLO AMMINISTRATORE O PRESIDENTE

La fattispecie riguarda solo coloro che ricoprono unicamente la carica di Amministratore o Presidente sono tenuti al versamento del contributo crescente negli anni secondo la tabella riportata di seguito, da calcolarsi sul compenso effettivo o comunque, se inferiore, sul reddito minimo.

 

TAB_pensioni_RSM1.jpg

Decorrenza

1 gennaio 2012

 

I soggetti che già esercitano una delle attività che rientrano tra quelle obbligate all’iscrizione al Fondo Gestione Separata sono tenuti ad aderirvi entro il 31/3/2012 compilando l’apposita modulistica che verrà predisposta dall’ISS.

 

Iscrizione

Per i soci e gli amministratori l’iscrizione avverrà su comunicazione del Notaio rogante entro 30 gg. dalla stipula degli atti.

Art. 5 – Contribuzione prevista per la gestione separata

Coloro che sono iscritti solo al Fondo Gestione Separata possono effettuare versamenti volontari facendo specifica richiesta entro 30 gg. dalla cessazione dell’attività lavorativa che rientra nella Gestione Separata.

Nel caso in cui chi intende effettuare versamenti volontari sia un ex Co.co.pro. la quota da versare sul reddito minimo corrisponde all’aliquota intera pari al 13%.

 

Art. 6 – PRESTAZIONI GESTIONE SEPARATA

I soggetti iscritti al Fondo Gestione Separata maturano una prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo costituita dal montante dei contributi versati moltiplicato per il coefficiente di trasformazione definito da specifica tabella che sarà emanata con apposito Decreto.

Se al momento del pensionamento la rendita risulta minore o uguale al 25% dell’integrazione speciale la prestazione pensionistica (oggi pari a € 124 mensili) viene liquidata in un’unica soluzione, a condizione che il titolare della pensione abbia maturato almeno un anno di contribuzione pari a 216 giorni contributivi.

I periodi contributivi maturati nella Gestione Separata possono essere sommati a quelli maturati nel Fondo Pensioni ISS, se non sovrapposti, al solo fine del riconoscimento della maturazione del diritto alla pensione.

 

Art. 7 – ISTITUZIONE RESIDUALE LAVORATORI AUTONOMI

La soluzione adottata per risolvere l’annoso problema del cronico deficit dei Fondi pensione degli Artigiani e Commercianti solleva forti perplessità sia in termini di equità che di sostenibilità considerata la mancanza di correttivi sul piano fiscale.

 

Art. 9 – ADEGUAMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Riepiloghiamo di seguito l’adeguamento negli anni delle aliquote contributive per i vari soggetti interessati

 

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Lavoratori dipendenti

Per quanto concerne invece i lavoratori dipendenti l’attuale aliquota a loro carico, pari al 3,9%, subirà un incremento annuale dello 0,30% a partire dal 1/1/2012, per 5 anni, cosicché alla data del 1/1/2016 sarà pari al 5,4%.

 

In questa fase, considerata la congiuntura economica particolarmente negativa, il legislatore ha ritenuto opportuno non prevedere un contributo anche a carico dei datori di lavoro che avrebbe incrementato il costo del lavoro.

Tuttavia è in procinto di andare in seconda lettura, per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale, il provvedimento per l’introduzione della previdenza complementare che, a regime, comporterà un versamento contributivo del 4% di cui il 2% a carico del lavoratore e il 2% a carico del datore di lavoro.

 

Art. 11 – ADEGUAMENTO DEI REDDITI MINIMI

Dal primo gennaio 2012 il reddito minimo per la macrocategoria dei Lavoratori Autonomi fa rifermento alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria, determinata annualmente con apposita ordinanza dalla Segreteria di Stato per la Sanità, incrementata del 5%.

 

Agli Artigiani il reddito minimo così definito si applica dal primo gennaio 2012.

Per i Commercianti il reddito minimo resta fissato a 28.000 euro.

 

Per i Liberi professionisti, Imprenditori, Agenti, Rappresentanti, Soci con i requisiti previsti alla lettera a) dell’art. 4, Amministratori, Presidenti e Co.co.pro. il suddetto reddito minimo si applica con gradualità in base ai seguenti abbattimenti:

– anno 2012 abbattimento del 20%

– anno 2013 abbattimento del 15%

– anno 2014 abbattimento del 10%

– anno 2015 abbattimento del 5%

 

Per i Liberi professionisti, gli Imprenditori, gli Agenti e i Rappresentanti, gli Artigiani e i Commercianti di età inferiore a 40 anni che intraprendano per la prima volta l’attività, il reddito minimo verrà ulteriormente abbattuto per i primi 3 esercizi nella misura del 50% per ciascun anno.

Lo stesso beneficio spetta anche coloro i quali hanno intrapreso l’attività da meno di 3 anni prima dell’entrata in vigore della presente Legge.

 

Art. 12 – ADEGUAMENTO DELL’ETà PENSIONABILE DI VECCHIAIA

Dal primo gennaio 2019 tutti i soggetti assicurati matureranno il diritto alla pensione non più al compimento dei 65 anni di età ma a quello dei 65 anni e 6 mesi. Mentre dal primo gennaio 2021 sarà necessario aver compiuto 66 anni di età.


IN PENSIONE A 66 ANNI DI ETA’: APPROFONDIMENTO

 

 

Art. 14 – ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE O REDDITO ANNUI MASSIMI

La retribuzione massima presa a base per il calcolo della pensione ferma dal 2005 a 42.000 euro verrà adeguata annualmente a far data dal primo gennaio 2012 in base all’indice Istat FOI (Famiglie operai e impiegati) pubblicato dall’Ufficio Programmazione Economica.

 

In termini più generali sul mantenimento di un tetto massimo, seppur marginalmente rivalutato, abbiamo manifestato forte contrarietà. A nostro modo di vedere infatti penalizza oltremisura i dirigenti ed è di notevole ostacolo all’attrazione di quelle professionalità di alto profilo.

Abbiamo da tempo suggerito, nel rispetto del principio dell’equità, un modello che prevedesse l’elevazione graduale del tetto pensionabile, ovvero una sensibile riduzione del peso contributivo sulla parte retributiva eccedente il tetto anzidetto e in ogni caso la garanzia di una rendita pari alla contribuzione rivalutata.

 

Art. 17 – AGGIORNAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando le quote percentuali già maturate sulla base delle precedenti disposizioni di legge dal 1/1/2012 per il calcolo delle prestazioni pensionistiche si applica la percentuale del 2% sul 50% del reddito e dello 0,75% (anziché il precedente 1,50%) sulla restante parte, fermo restando il limite dei 42.000 euro dell’articolo precedente.

Per determinare la retribuzione media mensile sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi verranno sommate rispettivamente le retribuzioni annuali e i redditi annuali degli ultimi 20 anni precedenti il pensionamento. Ricordiamo che la legge 157/2005 prendeva in considerazione le retribuzioni annuali relative agli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e i redditi annuali degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi.

E’ evidente che la somma di questi due interventi determinerà una considerevole  diminuzione delle prestazioni pensionistiche.

 

Art. 24 – RITENUTA DI SOLIDARIETà

Dal primo gennaio 2013 sulle pensioni di importo lordo superiore a 1.500 euro verrà applicata una ritenuta di solidarietà da destinare al Fondo Pensioni dell’ISS.

 

Art. 25 – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA PENSIONE ORDINARIA

Con questa disposizione viene ribadito con maggior determinazione che il percepimento della prestazione pensionistica è incompatibile con lo stato di occupazione. E nel caso in cui venga accertato che il pensionato svolga attività lavorativa l’ISS provvederà a sospendere l’erogazione della pensione.

Se dall’accertamento dovesse emergere che l’attività lavorativa preesisteva già in precedenza, l’ISS recupererà tutti gli importi erogati fino a quel periodo.

Il ripristino della corresponsione della pensione potrà avvenire non prima che siano trascorsi 3 mesi dalla sospensione.

In caso di recidiva l’erogazione della pensione sarà sospesa per un anno.

In caso di recidiva reiterata, entro i due anni successivi, l’erogazione della pensione sarà sospesa nuovamente per un anno.

 

Art. 29 – SEGREGAZIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONI

Con questa norma si stabilisce che il patrimonio dei Fondi Pensioni detenuto dalle Banche, in caso di fallimento di una di queste esso non rientra nella massa fallimentare.

 

Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Legge è stata pubblicata il 6 ottobre 2011 ed è entrata in vigore il 21 ottobre 2011.

 

 


RIFORMA PREVIDENZA, LEGGE N. 158/2011
Legge n. 158/2011 errata corrige

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