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Imprese “rinnovabili”: aumenta il contributo statale

da Alessandro Carli

Spazio anche alle “rinnovabili” per imprese e cittadini nella Legge 148 del 2022. L’articolo 10 (modifica ammontare contributo in conto interessi in favore delle imprese) sottolinea che “il contributo in conto è stabilito nella misura del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati che può essere concesso nella forma del contratto di mutuo con una durata massima di 20 anni. Il contributo in conto interessi si applica fino al 100% della spesa prevista per gli interventi sino all’importo massimo complessivo di spesa pari a 300.000 euro”.

Per quanto riguarda invece le “Disposizioni relative ad opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili in condomini” (Art. 9), i condomini, “in forza di deliberazione assembleare approvata con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’immobile, possono disporre le innovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili da parte del condominio sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune, sulla base della normativa vigente in materia. I condomini che non intendono trarre vantaggio dalle opere o dagli interventi sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. I condomini, i loro eredi o aventi causa possono, tuttavia, in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera. Le istanze per l’attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione degli interventi sono presentate dai condomini che rappresentano almeno la metà del valore dell’immobile o da soggetti delegati sulla base della deliberazione assembleare oppure di altra successiva deliberazione adottata con le medesime maggioranze”. Con decreto delegato, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, saranno disciplinati: i presupposti per la realizzazione di opere e interventi per la produzione di energie rinnovabili sul lastrico solare o su altra idonea superficie di un immobile in comproprietà; i presupposti per la realizzazione di opere e interventi per la produzione di energie rinnovabili da parte di terzi che conseguono un diritto reale o personale di godimento sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune di un condominio o di un immobile in comproprietà.

IL FOTOVOLTAICO

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per il beneficio degli incentivi previsti nei Capi I, II e IV del Decreto Delegato nr. 51/2017, si considera nel calcolo relativo alla produzione di energia elettrica da FER la produzione dell’energia da parte di impianto fotovoltaico nella sola modalità di regime di scambio sul posto di cui all’articolo 22 della Legge n.48/2014, da installarsi sopra l’edificio o in alternativa su pensiline, pergole, tettoie o su altri edifici insistenti nelle aree di pertinenza.

DETRAZIONE D’IMPOSTA

Ai fini di ridurre i consumi di gas naturale e di energia elettrica realizzati nella medesima unità immobiliare, provvista di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell’allibramento, purché al momento della presentazione della domanda siano stati realizzati almeno due tra quelli summenzionati, è riconosciuta una detrazione di imposta per una percentuale pari all’80% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 30.000 euro, da suddividere in quindici anni con un massimo di 2.000 euro per periodo di imposta”.

Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione (…) l’ulteriore intervento effettuato beneficia di una detrazione applicata sulle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 24.000 euro da suddividere in quindici anni con un massimo di 2.000 euro per periodo di imposta. La suddetta detrazione di imposta si applica alla spesa effettiva sostenuta decurtata dell’importo precedentemente autorizzato.

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