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Lavoro, i nuovi interventi per l’occupazione e per la formazione

da Alessandro Carli

Con l’obiettivo di riordinare il sistema di incentivi all’occupazione e gli interventi per la riqualificazione professionale e le politiche attive, fornendo strumenti e nuove opportunità di occupazione nei giorni scorsi è stato pubblicato il Decreto Delegato numero 79 del 2022.

MISURE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

Le misure sono riservate a soggetti iscritti e/o iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro, e non occupati, che nella loro vita professionale abbiano lavorato meno di 12 mesi continuativi, o comunque meno di 24 mesi se non continuativi. A tal fine, le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale non vengono considerate. L’assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che determinato; in quest’ultimo caso la durata massima del tempo determinato sarà pari a 6 mesi. Le retribuzioni dei lavoratori assunti sono esentate dall’imposizione contributiva nella misura del 50%, elevato al 75% nel caso l’assunzione riguardi lavoratori di sesso femminile. Qualora l’operatore economico avvii il lavoratore a tempo determinato, lo sgravio contributivo è concesso a partire dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo residuo e comunque nei limiti temporali previsti. La durata dello sgravio è di:

a) dodici mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla seconda categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;

b) ventiquattro mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla terza categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;

c) trentasei mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla quarta categoria o superiori prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro.

Durante il periodo di inserimento, considerato il minor rendimento del lavoratore e dei costi aziendali per la formazione e l’addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a: a) dal primo al dodicesimo mese: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro; b) dal dodicesimo al ventiquattresimo mese: l’80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro; c) dal ventiquattresimo al trentaseiesimo mese: il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

REINSERIMENTO LAVORATIVO ECCO GLI INCENTIVI

Possono accedere all’incentivo per il reinserimento lavorativo e la riconversione professionale le seguenti tipologie di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato a tempo pieno:

a) non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, che nella loro vita lavorativa siano stati occupati per un periodo di almeno 12 mesi continuativi, o comunque 24 mesi se non continuativi, e non abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;

b) che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, che percepiscano l’Indennità economica speciale o l’Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche e non abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale di iscrizione richiesto dal datore di lavoro;

c) disoccupati da almeno 12 mesi;

d) che siano stati licenziati per inidoneità alla mansione ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche;

e) che abbiano un’età pari o superiore ai 50 anni e risultino non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro o siano percettori di ammortizzatori sociali;

f) disoccupati che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o maggiore del 40% così come definita dalla Legge 29 maggio 1991 n.71 e successive modifiche.

INCENTIVI PER IL TURNOVER PENSIONISTICO

Per accedere all’incentivo per il turnover pensionistico, il datore di lavoro deve allegare la domanda di accesso alla pensione presentata all’ufficio competente dal lavoratore, il quale rinuncia alla possibilità di essere riavviato al lavoro, specificando altresì il periodo. Il datore di lavoro, in accordo con il lavoratore prossimo al pensionamento, stabilisce il tempo di permanenza necessario per la formazione che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi. Tale periodo può essere rivisto dalla Commissione per il Lavoro sulla base delle norme vigenti in materia pensionistica. Possono accedere a tale incentivo le seguenti tipologie di lavoratori:

a) iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non occupati continuativamente da almeno 2 mesi, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale o stagionale, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro;

b) iscritti alle liste di avviamento al lavoro che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio, ovvero che percepiscano l’Indennità economica speciale o l’Indennità di disoccupazione di cui al Capo III e Capo IV della Legge numero 73 del 2010 e successive modifiche. Sono esclusi da tale incentivo coloro che abbiano adeguata esperienza nell’area o profilo professionale da ricoprire. L’applicazione del comma è demandata ad apposito regolamento della Commissione per il Lavoro, viste le funzioni attribuitele dall’articolo 7 della Legge 29 settembre 2017 n.115. L’assunzione deve avvenire a pari livello o al massimo ad un livello inferiore della persona da sostituire e, in ogni caso, non inferiore al terzo, fermo restando il rispetto delle declaratorie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Le misure previste dal presente articolo non sono applicabili nel caso in cui il personale da sostituire acceda alle misure del Decreto Legge del 2 luglio 2019 n.111 e successive modifiche.

Il Decreto 79 è scaricabile gratuitamente in pdf dal sito del Consiglio Grande e Generale.

ANIS: “GLI INCENTIVI SONO PRINCIPALMENTE SUBORDINATI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO”

L’Associazione Nazionale Industria San Marino apprezza “il tentativo di racchiudere in un ‘testo unico’ i diversi provvedimenti sulla materia” ma evidenzia anche alcune criticità. “Gli incentivi – spiega l’ANIS – sono principalmente subordinati all’assunzione a tempo indeterminato e prevedono livelli minimi che non si conciliano con le esigenze organizzative delle imprese e con gli equilibri interni da rispettare, come ad esempio i percorsi delle carriere dei dipendenti”.

Il Decreto Delegato numero 79 del 2022 inoltre, sottolinea ancora l’ANIS, “prevede vari rimandi a successivi Regolamenti che devono passare attraverso la Commissione Lavoro e che non sono ancora stati emanati e ciò non consente quindi di avere un quadro complessivo dell’intervento normativo”. Insomma, per la piena operatività serve ancora tempo…

L’Associazione Nazionale Industria San Marino prosegue la sua disamina rilevando poi come la possibilità di effettuare il part time pensionistico sia al momento solo sulla carta visto che la norma di coordinamento sulla materia non è ancora stata definita. 

Gli Industriali infine sottolineano l’importanza del Decreto Delegato numero 130 del 2021 – quello cioè “dedicato agli interventi riguardanti l’armonizzazione e l’efficientamento dell’ingresso nel mondo del lavoro – che ha rappresentato e dato una svolta nella direzione della semplificazione delle assunzioni in quanto ha dato la possibilità alle imprese della Repubblica di dotarsi più celermente dei profili professionali ricercati per rispondere in maniera più tempestiva alle sollecitazioni del mercato che dallo scorso anno è in ripresa, in particolar modo per le attività manifatturiere”. Bene il riordino, prosegue l’Associazione Nazionale Industria San Marino, “ma occorre completare il processo di riforma del mercato del lavoro per fornire finalmente alle imprese quegli strumenti di flessibilità che rappresentano un’esigenza sempre più avvertita e che, se finalmente soddisfatta, permetterebbe alle aziende della Repubblica di San Marino di competere in maniera paritaria a quelle italiane ed europee che già possono usufruire di questa possibilità”. 

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