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Rideterminazione dei valori di acquisto: i chiarimenti

da Alessandro Carli

Disposizioni applicative per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari, a seguito di richieste di delucidazioni pervenute dai contribuenti, l’Ufficio Tributario ha integrato la circolare prot.9906 che, pertanto, viene sostituita.

SOGGETTI INTERESSATI

L’Ufficio Tributario porta a conoscenza di tutti i contribuenti interessati (persone fisiche, residenti e non) che hanno percepito o potrebbero percepire redditi diversi di natura finanziaria (di cui all’art.41 della Legge n.166/2013), che il 30 aprile 2021 scade il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta generale sul reddito sulle rideterminazioni dei valori d’acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari detenuti. Sono escluse dal provvedimento in oggetto le persone fisiche titolari/contitolari di impresa in regime di contabilità ordinaria. La predetta rideterminazione è una facoltà del contribuente, di cui egli può avvalersi per “rivalutare” ossia “aggiornare” al 31/12/2020 il valore degli strumenti finanziari posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito del 2%, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione di detti strumenti. Anche i soggetti/persone fisiche non residenti, ai sensi dell’art.5 della Legge n.166/2013, possono avvalersi di tale facoltà, limitatamente ai redditi imponibili in San Marino, ossia relativi a titoli domestici o partecipazioni, quote o azioni di società ed enti sammarinesi, fatta salva l’ulteriore applicazione delle norme convenzionali.

OGGETTO RIVALUTAZIONE

Il provvedimento riguarda:

1 – le azioni e ogni altra partecipazione al capitale di società ed enti assimilati,

2 – i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,

3 – gli strumenti finanziari di cui all’all. 2 della Legge n.165/2005 (LISF) e successive modifiche e integrazioni.

Le polizze assicurative pertanto sono escluse. Rientrano nel provvedimento gli strumenti finanziari, come sopra elencati, posseduti dal contribuente alla data del 1° gennaio 2021, anche se ceduti successivamente.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà in oggetto dovrà pagare l’imposta sostitutiva entro il 30/04/2021, previa auto-liquidazione: o con il supporto di Compilanti Professionali o richiedendo all’Ufficio Tributario (0549/885451) il rilascio dell’apposito cedolino di versamento.

Tale funzione, qualora non intervenga un intermediario finanziario sammarinese, sarà disponibile nel portale della Pubblica Amministrazione (www.gov.sm) – Servizi Online – richiedendo il servizio: Tribweb – menù “Dirette” – Imposta Sostitutiva su Strumenti Finanziari; il compilante dovrà registrare il relativo documento di debito, dal quale si potrà stampare il cedolino di pagamento.

Se gli strumenti finanziari in trattazione sono detenuti per il tramite di intermediari finanziari sammarinesi, l’imposta dovrà essere versata da detti intermediari che agiranno quali sostituti d’imposta, previa messa a disposizione dei relativi fondi da parte del soggetto obbligato.

L’inserimento della ritenuta sarà disponibile in Tribweb – menù “Dirette” – sezione “Inserimento ritenute IGR-O/Imposta Allegati”.

Gli intermediari finanziari che eseguono i versamenti in qualità di sostituti d’imposta per conto del contribuente, non possono avvalersi della facoltà di compensazione con eventuali crediti d’imposta, compresi quelli derivanti dai provvedimenti normativi sulla tutela del risparmio.

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando gli appositi cedolini stampati dall’applicativo informatico, con la seguenti aree e causali:

Ente 080: Eccellentissima Camera

Causale 835: Imposta sostitutiva IGR art. 75 L. n. 223/2020.

Area 001: Imposta Generale sui Redditi.

CALCOLO IMPOSTA

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di rivalutazione in oggetto, deve versare l’imposta sostitutiva del 2% sulla variazione intervenuta tra il costo storico d’acquisto e il valore al 31/12/2020. Quest’ultimo va rideterminato come segue:

a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari, diritti non negoziati nei mercati regolamentati posseduti alla data dell’1/01/2021: il contribuente può assumere il valore – alla data del 31/12/2020 – della frazione del patrimonio netto della società od ente, determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato anteriormente al 31/12/2020 , ossia del bilancio 2019.

In alternativa il contribuente, in luogo della frazione del patrimonio netto della società o ente, può rideterminare il valore di mercato alla data del 31/12/2020 sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti presenti nel registro dei revisori contabili; si ricorda che il valore peritato deve riferirsi all’intero patrimonio sociale e deve rappresentare il valore di mercato alla data del 31/12/2020;

b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari, diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data dell’1/01/2021: il contribuente può assumere l’ultimo prezzo di mercato disponibile del 2020.

Per costo storico o valore d’acquisto si intende il costo storico aumentato dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale, della rinuncia di crediti da parte dei soci, al netto di eventuali somme o di beni ricevuti a titolo di ripartizione di riserve di capitali.

Qualora il costo storico o il valore di acquisto originario non sia chiaro, determinabile o ricostruibile con precisione e certezza (e quindi il costo non sia poi documentabile all’Amministrazione Finanziaria) o addirittura sia assente (es. successioni, donazioni ecc.), il contribuente che intende avvalersi della facoltà della rivalutazione deve versare l’imposta sostitutiva del 2% sull’intero valore rivalutato.

COSA PRESENTARE

Il contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 deve allegare un prospetto – redatto in forma libera – riepilogativo delle rivalutazioni eseguite, distinguendo e raggruppando per categoria di strumenti finanziari detenuti, specificando quale criterio di rivalutazione è stato adottato (frazione del patrimonio netto o perizia di stima giurata) ed allegando copia del relativo versamento dell’imposta sostitutiva versata.

La relativa documentazione di supporto (es. perizia giurata, bilanci di riferimento, prospetti forniti dagli intermediari finanziari, ecc.) dovrà essere esibita, su richiesta dell’Ufficio Tributario, in fase di controllo ed accertamento e va conservata per la durata prevista per i termini ordinari di conservazione della documentazione fiscale, che decorreranno a partire dal momento della realizzazione della plusvalenza determinata dalla cessione, in modo da poter dimostrare che l’imposta sostitutiva derivante dal riallineamento dei valori è stata assolta.

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