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San Marino, imposte di bollo: aggiornati gli importi

da Alessandro Carli

San Marino ha predisposto, attraverso il Decreto Delegato n.18 del 2021, il riordino e l’aggiornamento delle imposte di bollo dovuta su atti civili e amministrativi, pubblici e privati, e sulle certificazioni.

MODALITÀ DI RISCOSSIONE

L’imposta di bollo, i diritti di pratica e i diritti catastali possono essere riscossi, fatto salvo quanto previsto in relazione alle cambiali e ad altri effetti di commercio:

a) mediante applicazione di marche da bollo, sino all’esaurimento delle scorte, oppure;

b) in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell’importo all’ ufficio, ente ed organo pubblico preposti alla riscossione di quell’importo. I proventi dei diritti di pratica previsti dall’ordinanza sono imputati, in assenza di appositi capitoli in entrata per le singole Unità Organizzative, sul capitolo unico 430 “Diritti erariali” dell’UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Il mancato pagamento dei diritti di pratica determina l’impossibilità di iniziare il procedimento o l’attività con conseguente mancata decorrenza dei termini (di cui all’articolo 6 della Legge 5 ottobre 2011 numero 160 e successive modifiche) ovvero dei termini previsti dalle pertinenti norme speciali. Il ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento dei diritti di pratica comporta l’archiviazione della domanda o istanza.

I SOGGETTI A IMPOSTA FISSA

Agli atti e documenti è applicata l’imposta di bollo nelle seguenti misure fisse. Nella misura di 15 euro per le certificazioni rilasciate da uffici, enti e organi pubblici, fatte salve le certificazioni in materia di stato civile e anagrafe per le quali si applica l’imposta di bollo nella misura di 3 euro; per le certificazioni penali, dei carichi pendenti e del casellario giudiziario; per i ricorsi in via stragiudiziale; per le osservazioni e proposte presentate ad uffici, enti ed organi pubblici nell’ambito di procedimenti amministrativi; per le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e le copie autentiche di documenti rilasciati da autorità ecclesiastiche e Ministri del culto quando siano destinati a usi civili e amministrativi; per gli originali e le copie autentiche dei protesti cambiari; per gli avvisi di asta privata; per i contratti, e le loro copie autentiche, per abbonamento o somministrazione fra chiunque abbia l’esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e i privati utenti; per gli atti di consenso per minori a viaggiare e al rilascio di patente di guida, carta d’identità, licenza di caccia, pesca o similari; per le dichiarazioni sostitutive di certificazione. Nel caso in cui la dichiarazione sostituisca certificazioni in relazione alle quali l’imposta di bollo prevista sia complessivamente inferiore a 15 euro si applica tale minore imposta. Nel caso in cui la dichiarazione sostituisca certificati esenti dall’imposta di bollo, anche la dichiarazione è esente dall’imposta. Sempre 15 euro anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Ancora 15 euro ogni quattro facciate repertorio notarile dei protesti.

Richiesti invece 10 euro ogni quattro facciate per le certificazioni catastali. L’imposta è assolta unicamente in maniera virtuale. Sono 5 gli euro per i visti turistici; i tipi, disegni, planimetrie, modelli, piani, dimostrazioni grafiche e altri lavori degli ingegneri, architetti, geometri, periti e tecnici, disegnatori in genere. Le ricevute bancarie, gli ordini di pagamento e documenti similari poi richiedono due euro.

Per le offerte presentate per concorrere ad aste pubbliche, licitazioni ed appalti-concorso pubblici relativi a prestazioni di importo quantificato negli atti di gara in misura superiore a 5.000 euro l’imposta e di 100 euro.

LE DENUNCE DI EREDITÀ

Le denunce di eredità sono soggette all’imposta di bollo nella misura dello 0,1% da applicare sull’ammontare complessivo dell’attivo netto ereditario con un minimo di 15 euro.

CAMBIALI E ALTRI EFFETTI

L’imposta di bollo proporzionale sulle cambiali e altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo, è stabilita in 6 euro ogni mille euro o frazione mille euro.

Tale imposta, su cambiali ed altri effetti di commercio creati nello Stato e pagabili all’estero, oppure su tali titoli provenienti dall’estero, solo allorquando questi ultimi siano assoggettati a regolare imposta di bollo nel paese di origine, è ridotta alla metà.

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