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Carlo Biagioli. Successione, l’UE cambia tutto e ora si scegli il paese

da Redazione

Tra le quattro libertà fondamentali dell’Unione europea rientrano la libera circolazione delle persone e la libera circolazione di beni e servizi. Eppure tali principi fondanti l’Ue, a volte incontrano delle limitazioni. Il riferimento nona è a quelle di carattere temporaneo introdotte in Franca dopo i tragici fatti di Parigi, ma norme nazionali più complesse che ne ostacolano l’applicazione in determinati casi.

E così l’Ue stessa emana spesso dei regolamenti che i vari paesi membri devono recepire per armonizzare le proprie normative ai principi generali. Uno di questi, risalente al 2012 ed entrato però in vigore in Italia solo l’estate scorsa, rivoluziona un po’ una materia come quella dell’eredità, soprattutto quando eredi e defunto hanno la residenza o la cittadinanza in nazioni diverse all’interno dell’Ue. Inoltre cerca di regolamentare tale materia, anche nei confronti di paesi che con l’Ue hanno accordi, i cosiddetti “paesi terzi” come è San Marino.

Come principio base si stabilisce che la “legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato nel quale il defunto aveva la sua ‘residenza abituale’ al momento della morte”. Si tratta di una formula che veniva già usata in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Già questo è un cambio notevole per esempio per l’Italia, dove la legge prevedeva, prima dell’entrata in vigore il 17 agosto 2015 del regolamento Ue, che venisse applicata la norma nazionale del “de cuius”, cioè quella del paese del defunto.

Tra l’altro il regolamento Ue parla di “residenza abituale” che non è semplicemente quella anagrafica ma che comporta una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni antecedenti la morte e al momento della more, che tanga conto di tutti gli elementi pertinenti, come la durata e la regolarità del defunto mentre era in vita nello Stato interessato, dimostrando quindi che sia esistito un collegamento stretto e stabile con lo “Stato interessato”. Le certificazioni anagrafiche potrebbero quindi non essere determinanti, né essenziali, ma va ricercata quale fosse la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, non solo economici ma anche personali, sociali e politici.

Questo aspetto è così rilevante da attribuire ai legami familiari e personali un peso maggiore di quelli meramente economici o professionali.

Inoltre, il regolamento prevede che tale disposizione abbia “carattere universale” quindi sia valida anche per cittadini al fuori dell’Ue ma con interessi prevalenti in Stato dell’Ue e viceversa per cittadini Ue con interessi prevalenti in Stato al di fuori dell’Ue.

Da ciò ne deriva che per quanto riguarda la presenza di eventuali immobili nel patrimonio del defunto le cose si complicano con i cittadini extra Ue, mentre si semplificano per quelli nell’Ue.

Potrà capitare infatti che per un cittadino italiano residente negli Usa, con immobili in Italia, si potrò avere l’applicazione della legge americana per i beni mobili e di quella italiana per gli immobili.

Il regolamento Ue consente alla persona della cui successione si tratta, di scegliere la legge che regolamenti la sua intera successione, limitatamente alla propria legge nazione al momento della scelta o a quella dello Stato al momento della morte.

Potrebbe capitare quindi che in base alla scelta, anche di una delle parti che ereditano, venga applicata al patto successorio una legge diversa da quella che regolamenta la successione.

Inoltre il regolamento fa sì che le disposizioni si applichino anche agli atti pubblici, che così hanno la stessa efficacia probatoria e gli stessi effetti comparabili (a meno che non siano manifestamente contrari all’ordine pubblico dello stato membro interessato).

Nel regolamento stesso, infatti, sono stati introdotti dei limiti all’applicazione, qualora per esempio, si verifichino proprio casi di manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o competente a occuparsi della successione.

Infine, c’è da tenere presente che il regolamento Ue ha istituito il “certificato successorio europeo” soprattutto per facilitare le pratiche relative a casi di successione transfrontaliera.

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