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BCSM apre alla dilazione dei pagamenti dei debiti

da Alessandro Carli

Disposizioni operative per la sottoscrizione di dilazioni di pagamento di debiti esattoriali: Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato una Circolare (la numero 2023/02) che chiarisce una serie di aspetti. La Circolare è stata emanata previo parere favorevole del Dipartimento Finanze e Bilancio, come previsto dal comma 6 dell’articolo 34 della citata norma.

LA CIRCOLARE

Il soggetto intestatario di cartella/e esattoriale/i per importi non inferiori ad euro 2.000 può presentare richiesta di dilazione al Dipartimento Esattoria, allegando all’istanza la necessaria documentazione e quella ulteriore che potrebbe richiedere il dipartimento.

La dilazione è una rateizzazione garantita da fideiussione o da ipoteca. Il dipartimento esattoria, valutate le condizioni per l’accesso alla dilazione e verificata l’idoneità della garanzia prestata, predispone l’apposito accordo che deve essere sottoscritto da entrambe le parti.

La dilazione può avere una durata massima di 120 mesi, l’ammontare della rata mensile deve avere un importo minimo di euro 100 e la sua scadenza deve intendersi fissata all’ultimo giorno di ogni mese. La dilazione inoltre si intende decaduta col mancato pagamento di almeno 3 rate, o al mancato pagamento anche di una sola rata se sono decorsi almeno 90 giorni dalla scadenza del piano di rientro.

Nel caso di decadenza della dilazione, l’esattoria procede con la riscossione coattiva escutendo la fideiussione o, se trattasi di dilazione garantita da ipoteca, tramite pignoramento immobiliare. In quest’ultimo caso l’attività esecutiva è preceduta: da una lettera di messa in mora con la quale si intima, entro 60 giorni dalla ricezione o notifica della stessa, il pagamento del debito residuo delle cartelle esattoriali oggetto della dilazione e dei relativi interessi calcolati alla data dell’effettivo saldo; dalla valutazione da parte di Esattoria di procedure esecutive alternative, tenuto conto dell’entità del debito e della situazione economico-patrimoniale del debitore. Al fine di consentire tale valutazione, oltre all’accesso ai pertinenti dati della PA, Esattoria, per la riscossione del credito esattoriale, può richiedere al debitore le informazioni necessarie e utili a verificare la sua situazione reddituale e patrimoniale per valutare anche le altre soluzioni proposte dallo stesso entro il termine del pagamento. Qualora dalla documentazione e da eventuali ulteriori informazioni fornite dal debitore, non emergano modalità alternative per la riscossione coattiva, Esattoria procederà al pignoramento immobiliare, con successiva stima da parte dell’Ufficio Tecnico del Catasto ai sensi dell’articolo 56 della Legge numero 70 del 2004.

Il dipartimento esattoria non può procedere all’escussione della garanzia ipotecaria quando questa abbia ad oggetto l’immobile di residenza del nucleo familiare del debitore. Per tale ragione, prima della sottoscrizione dell’accordo, Esattoria verifica l’esistenza di altro immobile di proprietà del debitore che non sia abitazione di residenza ed è legittimata, in caso positivo, a iscrivere ipoteca sull’immobile non di residenza, salvo poter garantire il residuo del debito con l’immobile adibito a residenza, se il primo non fosse capiente. Il beneficio di non escussione dell’immobile di residenza, tuttavia, trova eccezioni nei seguenti casi: qualora l’immobile oggetto di ipoteca sia di classe A1; qualora si verifichi la proprietà in capo al debitore o ad un componente del suo nucleo familiare di altro immobile da adibire a residenza. In quest’ultimo caso Esattoria si limita a verificare la mera proprietà dell’immobile, senza controllarne la disponibilità effettiva. Altresì si precisa che il beneficio di non escussione trova eccezione qualora l’immobile dato in garanzia sia di un terzo garante.

Le spese relative all’esecuzione in corso, riporta la Circolare, sono a carico del debitore. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 della Legge numero 132 del 2023 le dilazioni possono essere oggetto di ristrutturazione nei seguenti casi: dilazioni aventi fino a 2 rate non pagate; dilazioni decadute in quanto aventi almeno tre rate non pagate o anche una sola rata non pagata purché, in quest’ultimo caso, siano decorsi 90 giorni dalla scadenza del piano di rientro. La dilazione, anche quando decaduta, può essere ristrutturata una sola volta. Le cartelle oggetto di una dilazione ristrutturata non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La ristrutturazione può essere richiesta anche da coloro che hanno sottoscritto dilazioni di cui al Decreto Legge del 26 maggio 2020 numero 91, purché venga presentata idonea garanzia. La regolarità delle dilazioni è rilevante anche ai fini della verifica dei presupposti per la concessione delle promesse di pagamento di cui all’articolo 34 bis della Legge numero 70 del 2004, nei seguenti termini: prima di concedere nuove promesse di pagamento, l’esattoria verifica che tutti i piani di rientro del soggetto istante, garantiti e non garantiti, siano regolari. L’accesso a nuove promesse di pagamento sarà subordinato alla regolarizzazione dei piani in essere irregolari e/o al pagamento dell’intero debito residuo dei piani decaduti per irregolarità.

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