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Navigazione marittima: la riforma va in porto

da Alessandro Carli

“In relazione ai diritti di garanzia sulle navi, è fatta salva la facoltà delle parti di stabilire concordemente una diversa legge, a condizione che il relativo contratto di garanzia non sia contrario ai principi inderogabili, all’ordine pubblico ed al buon costume dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave”. Questa una delle modifiche apportate dal Decreto Delegato numero 151 del 2023 alla Legge numero 120 del 2019, “Riforma in materia di navigazione marittima”.

Il DD 151 inoltre è intervenuto anche sull’autorizzazione alla navigazione temporanea per le imbarcazioni da diporto che “è rilasciata per la navigazione svolta nelle acque marittime ed interne, secondo i limiti risultanti dal certificato di omologazione CE o dal certificato di classe, e non per finalità commerciali di trasporto ma, unicamente, per finalità dimostrative allo scopo di verificare l’efficienza della propulsione e dello scafo mediante prove di navigazione, a diverse andature; presentare l’unità da diporto al Pubblico, con l’intento di pubblicizzarne le caratteristiche a tutti coloro interessati all’acquisto; trasferire l’unità da diporto da un luogo all’altro, senza ospiti a bordo per presenziare a fiere internazionali ed esibizioni di qualsiasi genere, anche all’estero”.

L’autorizzazione ha validità annuale e può essere rilasciata unicamente a cantieri costruttori di mezzi navali, costruttori di motori marini, a broker nautici addetti alla vendita di yacht, concessionarie e società di vendite di unità da diporto ed eventuali altri soggetti, valutati, caso per caso, dall’Autorità.

Il certificato di autorizzazione alla navigazione temporanea contiene ogni riferimento all’intestatario dell’Autorizzazione, il numero identificativo (Targa Prova) preceduto dalla lettera “T” (trial-prova), il riferimento alla polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti dei terzi così come degli ospiti trasportati ed ogni prescrizione ritenuta necessaria. I requisiti e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea sono specificati in apposita Policy Letter emessa e pubblicata dall’Autorità.

Per quel che concerne poi la crew list, “il Comandante della nave tiene a bordo un elenco dell’equipaggio che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta vi siano cambi di equipaggio”. L’elenco dovrà contenere almeno:

1 – nome e cognome del marittimo;

2 – luogo e data di nascita;

3 – luogo e data di imbarco; luogo e data di sbarco;

4 – i riferimenti del contratto di lavoro;

5 – motivo dello sbarco (fine contratto, trasbordo su altra nave della medesima società di navigazione, malattia, infortunio o altre motivazioni). Tale elenco deve essere firmato dal Comandante della nave”.

Per tutte le altre novità basta scaricare il pdf dal sito del Consiglio Grande e Generale.

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