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Cartolarizzazione crediti, le misure e gli strumenti

da Alessandro Carli

La Repubblica di San Marino si è dotata del Regolamento – il numero 14 del 2023 – che disciplina le “Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti” (Legge 30 agosto 2021 n.157) e detta le disposizioni applicative rivolte anche alla cartolarizzazione di attivi bancari mediante veicolo di sistema e servicer di sistema (di seguito, brevemente, “cartolarizzazione di sistema”).

SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

Ai fini di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) della Legge n.157/2021, il deposito delle risorse finanziarie su conti delle SPV accesi presso banche sammarinesi deve avvenire entro il medesimo termine di cui al comma 4 del citato articolo ogni qualvolta l’incasso delle risorse, conseguito dal servicer direttamente o a mezzo altri servicer, sia comunque canalizzato su conti di transito accesi presso banche estere. Ai fini segregativi di cui sopra, coerentemente con quanto previsto all’articolo 19, comma 1 della Legge n.157/2021, tra le banche sammarinesi si intende inclusa anche Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per i depositi a servizio della cartolarizzazione di sistema.

SUB-SERVICING E ABS

IGRC può esercitare la facoltà di cui all’articolo 6, comma 3 della Legge n.157/2021 limitatamente a special servicer di diritto sammarinese vigilati da Banca Centrale. Lo speciale regime di dematerializzazione dei titoli di cui al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8 trova applicazione anche per le ABS, in quanto comunque emesse da Società Veicolo a fronte dell’acquisto di attivi ceduti da soggetti autorizzati, che ne sono Originator; allo stesso modo trova applicazione, nell’ambito della sopradescritta dematerializzazione, il potere autorizzativo della Autorità di Vigilanza di cui all’articolo 64, comma 7 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche. Se dematerializzate, le ABS possono essere al portatore. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione di sistema.

ORIGINATOR

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della Legge n.157/2021, possono concorrere come Originator alla cartolarizzazione di sistema unicamente banche, società finanziarie o soggetti sammarinesi che comunque detengano, in esito a precedenti soluzioni di sistema a crisi bancarie, attivi originatisi da NPL quali i fondi di crediti di diritto sammarinese, la società per azioni a socio unico “Società Gestione Attivi ex BNS” e il trust di scopo “Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione”.

CESSIONE IN BLOCCO

Coerentemente con l’articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge n.157/2021 e con l’unitarietà dei portafogli cartolarizzati, il limite massimo al prezzo di cessione di cui alla lettera b) del citato comma è verificato algebricamente sul blocco degli Attivi Bancari ceduti dal medesimo Originator nella medesima operazione.

IL PROGRAMMA DELL’OPERAZIONE

Per la cartolarizzazione di sistema, l’Arranger presenta alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il programma dell’operazione di cui all’articolo 3 della Legge n.157/2021, ai fini della sua approvazione da parte del Coordinamento della Vigilanza, con accluso il Business Plan sottoscritto dal soggetto che ha proceduto alla valutazione degli Attivi Bancari. La garanzia di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge n.157/2021, ove rilasciata, è richiamata nel programma dell’operazione e diventa efficace unicamente con l’approvazione di cui sopra.

POSTERGAZIONE DELLE ABS

Ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 5 della Legge n.157/2021, nel caso di blocchi di Attivi Bancari cartolarizzati che abbiano performato complessivamente in misura anche inferiore al Valore Economico Reale, l’assorbimento delle perdite, una volta esaurite le ABS Junior dello specifico Originator di quel blocco di Attivi Bancari cartolarizzati, è esteso proporzionalmente alle ABS Junior dei restanti Originator fino al loro completo esaurimento, a protezione del valore di rimborso delle ABS Senior e ABS Mezzanine.

SEMPLIFICAZIONE E DEFISCALIZZAZIONE

Tra gli atti ovvero negozi giuridici di cui all’articolo 23, comma 3 della Legge n.157/2021 rientrano anche quelli con cui gli Originator di cui all’articolo 5 acquistino attivi, anche in blocco, da procedure liquidatorie di società finanziarie sammarinesi, vigilate da Banca Centrale quando ciò avvenga a recupero, anche parziale, del credito vantato nei confronti delle stesse procedure e con contestuale trasferimento dei medesimi attivi al Veicolo di Sistema ai fini di cartolarizzazione.

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