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Navigazione marittima, “salpano” alcune novità

da Alessandro Carli

“In relazione ai diritti di garanzia sulle navi, è fatta salva la facoltà delle parti di stabilire concordemente una diversa legge, a condizione che il relativo contratto di garanzia non sia contrario ai principi inderogabili, all’ordine pubblico e al buon costume dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave”. Questa la prima modifica apportata dal Decreto Delegato nr. 130 alla riforma in materia di navigazione marittima. Decreto che affronta poi anche altri punti. Dopo l’articolo 21 della Legge n.120/2019 è introdotto il seguente articolo 21-bis: che riguarda l’autorizzazione alla navigazione temporanea per le imbarcazioni da diporto che “è rilasciata per la navigazione svolta nelle acque marittime ed interne, secondo i limiti risultanti dal certificato di omologazione CE o dal certificato di classe, e non per finalità commerciali di trasporto ma, unicamente, per finalità dimostrative, allo scopo di verificare l’efficienza della propulsione e dello scafo mediante prove di navigazione, a diverse andature; presentare l’unità da diporto al Pubblico, con l’intento di pubblicizzarne le caratteristiche a tutti coloro interessati all’acquisto; trasferire l’unità da diporto da un luogo all’altro, senza ospiti a bordo per presenziare a fiere internazionali ed esibizioni di qualsiasi genere, anche all’estero”. L’autorizzazione ha validità annuale e può essere rilasciata unicamente a cantieri costruttori di mezzi navali, costruttori di motori marini, a broker nautici addetti alla vendita di yacht, concessionarie e società di vendite di unità da diporto ed eventuali altri soggetti, valutati, caso per caso, dall’Autorità. Alla navigazione temporanea sono autorizzate unicamente le unità da diporto in possesso dei soggetti di cui sopra (cantieri costruttori di mezzi navali, etc.) che ne facciano richiesta, nel rispetto delle finalità. Il certificato di autorizzazione alla navigazione temporanea contiene ogni riferimento all’intestatario dell’Autorizzazione, il numero identificativo (Targa Prova) preceduto dalla lettera “T” (trial-prova), i riferimenti alla polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti dei terzi così come degli ospiti trasportati ed ogni prescrizione ritenuta necessaria. I requisiti e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea sono specificati in apposita Policy Letter emessa e pubblicata dall’Autorità.

Inoltre, dopo il comma 1 dell’articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 1 bis: “1 bis. Per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di primo rilascio del certificato di immatricolazione, la registrazione di una nave si considera provvisoria in pendenza della ricezione da parte dell’Autorità di tutta la documentazione tecnica necessaria a garantire il rispetto dei requisiti per l’ammissione alla navigazione. La documentazione tecnica è individuata attraverso le linee guida di registrazione di cui a specifica Policy Letter emessa e pubblicata dall’Autorità. Al fine di completare il deposito della documentazione tecnica presso l’Autorità, il proprietario della nave può richiedere all’Autorità di estendere il periodo di registrazione provvisoria fino ad ulteriori novanta giorni, e quindi per un periodo complessivo massimo pari a centoottanta giorni dalla data di primo rilascio del certificato di immatricolazione”.

Dopo la lettera d), del comma 1, dell’articolo 29, della Legge n.120/2019 poi è stata aggiunta la seguente lettera d bis): “d bis) in caso di scadenza del periodo di registrazione provvisoria, di cui all’articolo 25, comma 1 bis, senza che il proprietario abbia depositato presso l’Autorità il certificato di cancellazione dal registro di precedente immatricolazione della nave e/o tutta la documentazione tecnica necessaria a garantire il rispetto dei requisiti per l’ammissione alla navigazione della nave”.

Infine dopo il comma 3, dell’articolo 30 della Legge nr. 120 del 2019 è stato aggiunto il seguente comma 3 bis: “Fino all’avvenuto pagamento delle tasse e/o diritti di cui al presente articolo, il Direttore Generale ha il potere di rifiutare il rinnovo di certificati di bandiera; rifiutare il compimento di qualsiasi altro atto richiesto dall’armatore; sospendere l’utilizzo della nave; cancellare la nave dal registro. Tali poteri possono essere esercitati anche cumulativamente”.

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