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La scuola guida accelera con le nuove disposizioni

da Alessandro Carli

Definizione e finalità; licenze, autorizzazioni e limitazione numerica dei soggetti ammessi a operare nel settore; insegnanti e istruttori, veicoli per le esercitazioni e gli esami: queste alcune delle “voci” del Decreto Delegato n. 109 del 2023 che introduce e chiarisce le “Disposizioni afferenti all’attività delle autoscuole”.

L’esercizio dell’attività di autoscuola è soggetto al rilascio di apposita licenza sulla base delle norme previste dalla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche ed è soggetto a verifica successiva dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, entro venti giorni lavorativi. L’esito delle verifiche e il relativo provvedimento amministrativo devono essere inviati all’Ufficio Attività Economiche. Il richiedente o il legale rappresentante deve attestare all’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti: l’impiego di personale idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento; la disponibilità dell’arredamento didattico; la disponibilità di materiale didattico idoneo all’insegnamento teorico; la proprietà o la disponibilità giuridica dei veicoli a motore; le singole sottocategorie o le categorie di patenti di guida per le quali l’autoscuola intende effettuare formazione. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un’autoscuola ogni quindicimila abitanti residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Per le esercitazioni di guida ed i relativi esami le autoscuole devono essere dotate di: a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc e con una potenza di almeno 9 Kw, che raggiunga una velocità di almeno 100 km/h; b) veicolo a motore della categoria B a quattro porte, che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h; c) veicolo a motore della categoria C con massa massima autorizzata di almeno 7.500 kg e lunghezza di almeno 7,00 metri ed almeno tre posti a sedere, che raggiunga la velocità di 80 km/h; d) veicolo della categoria D di lunghezza non inferiore a 9,00 metri e che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h; in subordine, l’autoscuola può utilizzare il veicolo di categoria D per le esercitazioni e gli esami pratici per il conseguimento di patenti di categoria C. I veicoli in dotazione alla scuola devono essere muniti di apposita scritta “Scuola Guida”. Tutti i veicoli impiegati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed ai relativi massimali assicurativi. Nello svolgimento dell’attività di scuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all’attività stessa.

Per sostenere gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore occorre essere in possesso: a) per gli insegnanti di teoria: 1) di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di titolo di studio superiore sostitutivo del titolo base; 2) di patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale da almeno 5 anni; b) per gli istruttori di guida: 1) di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio superiore sostitutivo del titolo base; 2) di patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D da almeno 5 anni.

Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, B, C, D ed E, dei certificati di abilitazione professionale, integrati con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti: a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nella circolazione stradale e relative violazioni; statistiche, cause oggettive e soggettive dei sinistri stradali; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; promozione della sicurezza stradale; b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.

Il Decreto Delegato integrale è scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale.

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