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Contabilità, Banca Centrale si adegua all’Eurosistema

da Alessandro Carli

Rafforzamento della tutela dei crediti da contratti di assicurazione, disposizioni per l’adeguamento di Banca Centrale ai criteri contabili dell’Eurosistema, sanzionabilità amministrativa della pubblicità sleale o potenzialmente turbativa, esercizio di attività in assenza o oltre i limiti di autorizzazione o abilitazione: questi alcuni dei campi su cui è intervenuto il Decreto Delegato numero 19 del 2023.

MODIFICHE ALLA LISF E DISPOSIZIONI SUL BILANCIO

Le attività poste a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui alla Parte IV sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa di assicurazione con i contratti a cui le riserve tecniche si riferiscono, e costituiscono, laddove ne venga data specifica registrazione in ottemperanza alla disciplina di cui all’articolo 93, comma 2, patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall’impresa di assicurazione, con finalità di tutela delle ragioni creditorie di tutti i titolari di crediti derivanti dai contratti sopra citati in via prioritaria rispetto a qualunque altro creditore della stessa impresa.

Al comma 1 dell’articolo 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, la definizione di cui alla lettera cc bis) è così sostituita: “I provvedimenti con cui sono disposte: l’amministrazione straordinaria, la sospensione degli organi amministrativi e le misure adottate nel loro ambito; la risoluzione di banche in crisi di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche e le misure adottate nel suo ambito; le misure equivalenti a quelle indicate ai numeri 1 e 2 adottate dalle autorità di vigilanza ovvero di risoluzione dei paesi dell’UE o dei paesi extra UE sulla base degli accordi internazionali”.

L’ADEGUAMENTO ALL’EUROSISTEMA

Nell’ambito del percorso di graduale adeguamento agli standard normativi dell’Unione Europea, anche ai fini dell’Accordo di Associazione, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino potrà adottare principi contabili e di redazione del proprio bilancio analoghi a quelli previsti dal quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile in vigore nel Sistema europeo di banche centrali di cui alla Decisione (UE) 2016/2247 e all’Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca Centrale Europea e successive modifiche. Il passaggio ai criteri contabili potrà avvenire gradualmente, anche per singole tipologie di attività e passività, già a decorrere dal bilancio di esercizio al 31.12.2022. In coerenza con il ruolo istituzionale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino a salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, gli strumenti finanziari denominati in euro detenuti in misura eccedente il proprio patrimonio, sono assimilati a quelli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi del quadro giuridico.

LA PUBBLICITÀ SLEALE O POTENZIALMENTE TURBATIVA

All’articolo 12 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: “3 bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche in violazione dei criteri di cui al quinto comma dell’articolo 63 della LISF, diffonde messaggi pubblicitari che, con modalità comparativa o meno, non rispettano i canoni di correttezza dell’informazione, sotto il profilo tecnico e/o di leale concorrenza, o sono idonei a generare turbativa alla stabilità e reputazione del sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000”.

ABUSIVISMO FINANZIARIO: LA SANZIONABILITÀ

L’articolo 4 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituito: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sia responsabile delle medesime condotte di cui agli articoli 133 e 134 della LISF è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti autorizzati che, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 4, terzo e quarto comma, della LISF, esercitano attività ulteriori rispetto a quelle autorizzate, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui il soggetto autorizzato inizi a operare in assenza dell’abilitazione all’inizio dell’operatività quando prevista dai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 9 della LISF”.

LA NOTIFICA A MEZZO T-NOTICE

Il comma 5 dell’articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche è così sostituito: “La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 numero 100 o a mezzo t-Notice. Per i soggetti residenti all’estero, la notifica si intende validamente effettuata presso il domicilio che il soggetto non residente in territorio ha l’obbligo di eleggere nella Repubblica di San Marino all’atto dell’assunzione dell’incarico, dandone tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza”.

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