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Registro società: le novità su tenuta, accesso, consultazione

da Alessandro Carli

Il Pubblico Registro delle Società, tenuto con strumenti informatici, contiene i dati previsti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche. L’Ufficio Attività Economiche ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Società sulla base dell’istanza, della documentazione e certificazione allegata alla stessa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche verifica unicamente:

1) l’effettiva registrazione dell’atto salvo le deroghe di legge;

2) la redazione degli atti nelle forme previste per legge;

3) la ragione sociale, che non deve creare problemi di identificazione con denominazione di operatori economici già esistenti;

4) il capitale sociale, che deve essere conforme ai minimi previsti per legge in relazione alla tipologia di società e la dichiarazione di sottoscrizione e di versamento del capitale sociale anche in caso di aumento e diminuzione;

5) l’oggetto sociale, che deve essere possibile, lecito, determinato con verifica delle prescritte autorizzazioni preventive previste dai dispositivi normativi;

6) per i soci, gli amministratori e i sindaci, l’idoneità dei certificati depositati e/o delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni previste dalla legge e, per i certificati esteri, non equipollenti, l’Ufficio Attività Economiche si attiene alle disposizioni che dovranno essere emanate dal Dipartimento Affari Esteri al fine di indicare le equivalenze o precisare ulteriormente i criteri di valutazione dell’equivalenza sostanziale dei certificati. Si verifica inoltre l’idoneità del soggetto ai sensi della normativa vigente in base alla documentazione prodotta;

7) nelle trasformazioni/fusioni/scissioni, il rispetto delle formalità e delle tempistiche previste nelle varie fasi della procedura.

Per uniformità dei dati la denominazione della società viene iscritta unicamente in caratteri maiuscoli unitamente al tipo di società in forma abbreviata. Eventuali denominazioni formate anche in caratteri minuscoli potranno essere indicate nella denominazione commerciale di cui all’articolo 21 della Legge n.40/2014.

Queste disposizioni, sottolinea il Decreto Delegato nr. 152 del 2022, si applicheranno “dal 15 gennaio 2023”.

LA CONSULTAZIONE DEI DATI CONTENUTI

In applicazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche la consultazione del Registro informatico è pubblica e chiunque può prendere libera visione dei dati presenti alla data di accesso tramite ricerca effettuata esclusivamente per nome, numero di iscrizione della società, codice operatore economico, anche avvalendosi del portale della Pubblica Amministrazione. All’Autorità Giudiziaria, all’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all’Agenzia di Informazione Finanziaria, alle Forze dell’Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all’Albo degli Avvocati e Notai e all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, agli Uffici Pubblici con funzioni ispettive, di controllo o di scambio di informazioni, nonché ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, è consentita, tramite ricerca effettuata ai sensi del comma che precede, la visualizzazione anche dei dati storici. Non si applica alcuna limitazione alle ricerche richieste con specifica istanza dall’Autorità Giudiziaria, dall’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, dall’Agenzia di Informazione Finanziaria, dalle Forze dell’Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria e dagli Uffici Pubblici con funzioni ispettive e di controllo. All’Autorità Giudiziaria, all’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale, all’Agenzia di Informazione Finanziaria e alle Forze dell’Ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria è consentito l’accesso agli atti depositati ai fini dell’iscrizione. A parziale integrazione e modifica dell’articolo 26, comma 2, della Legge 24 maggio 2022 n. 80 tale accesso è consentito ai liberi professionisti iscritti nella Repubblica di San Marino all’Albo degli Avvocati e Notai e altresì ai liberi professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’Ufficio Attività Economiche mette a disposizione del Servizio Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino i dati del Registro delle Società utili al rilascio della visura della situazione economico-patrimoniale del debitore prevista all’articolo 17 bis della Legge 17 giugno 1994 n. 55. L’Ufficio Attività Economiche è autorizzato a rilasciare, agli eredi o a loro delegato, previa richiesta e previa presentazione di atto notorio o altro documento attestante la qualità di eredi, i dati riferiti alle proprietà, alla data del decesso, di quote o azioni sociali del soggetto deceduto, ai fini dell’espletamento delle pratiche successorie.

LE CHIAVI DI ACCESSO E VIGENZA

Le chiavi di accesso al Registro informatico saranno le seguenti: 1) di modifica in uso all’Ufficio Attività Economiche con accesso in scrittura sulla banca dati; 2) di lettura semplice che consente unicamente la visione dei dati presenti al momento dell’accesso; 3) di lettura con visualizzazione storica; 4) di lettura con visualizzazione storica e visualizzazione degli atti depositati per l’iscrizione. A seguito dell’entrata in vigore del decreto delegato dovrà essere effettuata opportuna verifica degli accessi attualmente in uso al fine di conformarli al decreto delegato. Il rilascio di apposita certificazione attestante lo stato di vigenza attuale e storico dei dati delle società iscritte nel Registro è effettuato dall’Ufficio Attività Economiche previa domanda dell’interessato.

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