Home Dal giornale Calcolo dell’IRAFE: ecco le domande più frequenti

Calcolo dell’IRAFE: ecco le domande più frequenti

da Daniele Bartolucci

Arrivano ulteriori quesiti applicativi sull’applicazione dell’imposta IRAFE. A fornirli è l’Ufficio Tributario di San Marino con apposita comunicazione. “Al fine di informare i contribuenti in merito all’applicazione dell’imposta prevista dall’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 (IRAFE) e successive modifiche, si riportano le domande frequentemente poste con i relativi chiarimenti”.

La prima domanda è: “Nel caso di un conto detenuto all’estero con saldo al 31/12/2021 e superiore a 20.000 euro, venga chiuso nel corso del 2022 o venga effettuato un cambio di intestazione del conto corrente, l’IRAFE è dovuta?”

La risposta è: “Si, se non viene rimpatriata a RSM la somma risultante al 31/12/2021 l’IRAFE è dovuta”.

E “in caso di rapporti di conto corrente di importo superiore a 20.000 euro, lo 0,2% di IRAFE è calcolato sull’eccedenza rispetto all’importo minimo o sul totale di quanto detenuto?”

Risposta: “Il calcolo è effettuato sulle attività finanziario di valore eccedente i 20.000 euro. La nuova versione del software effettua il calcolo automaticamente sulla base di quanto sopra esposto”.

“Il rimpatrio può avvenire entro il 30/09/2022”, è la domanda successiva, “senza che venga richiesto il pagamento dell’IRAFE?”

“Il rimpatrio delle somme”, spiegano dall’Ufficio Tributario nella risposta, “può avvenire dall’01/01/2022 al 30/09/2022”.

Altra domanda: “Qualora sul conto estero vengano effettuati nuovi depositi nel corso del 2022, questi sono esclusi dal pagamento IRAFE per l’anno 2021?”

La risposta in questo caso è: “Si, si liquida l’Irafe con la compilazione della DAPEF del periodo d’imposta 2021 sulle somme detenute al termine dell’anno solare”.

Domanda successiva: “Qualora il rimpatrio delle somme detenute sia parziale e sul conto estero residui una somma inferiore ad 20.000 euro, l’IRAFE non è dovuta?”

“Il rimpatrio parziale”, si risponde, “comporta l’applicazione dell’Irafe sulla somma residua a condizione che la stessa sia superiore a 20.000 euro. Non è dovuta l’imposta se di importo inferiore a 10 euro”.

“Ai fini della individuazione del contribuente”, si legge nell’altra domanda, “cosa si intende per residenza? Quando decorrono i termini di calcolo per le residenze atipiche e per le residenze per più di 10 anni?”

“Per residenza”, spiegano dall’Ufficio, “si intende la residenza anagrafica. I 10 anni di residenza anagrafica devono essere compiuti al 31/12/2021 (per quest’anno) e le residenze atipiche devono essere attive alla stessa data”.

E “se una persona fisica residente ha un’attività d’impresa individuale e/o di lavoro auto-nomo/libero-professionale all’estero ha obbligo dichiarativo DAPEF, ma è assoggettata a IRAFE?”

“Per la persona fisica che svolge attività d’impresa e/o di lavoro autonomo e/o libero professionale all’estero le attività finanziarie riferite a dette attività sono assoggettate ad IRAFE, fatto salvo il rimpatrio, non essendo prevista espressa esclusione”.

Infine, come sempre, “l’Ufficio Tributario rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento