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Costi delle utenze, pronte le misure per “calmierarle”

da Alessandro Carli

Con l’obiettivo di andare incontro alle necessità dei nuclei familiari e degli operatori economici che si trovano in difficoltà economica a causa dei rincari degli energetici, a inizio settimana sono stati emessi due Decreti, il numero 76 che proroga il taglio dell’imposta speciale sulle importazioni di carburati fino al 18 luglio e numero 77 che tratta invece le “Misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze”.

Gli interventi del DD nr. 77 sono di due tipi: il primo – che riguarda tutti gli aventi diritto, siano famiglie o imprese – è la dilazione del pagamento delle utenze senza applicazione dell’indennità di mora di cui all’articolo 3 del Decreto 15 marzo 1999 n.32, all’articolo 7 del Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 e all’articolo 20 del Regolamento 22 gennaio 2019 n.1;  il secondo – solo per le famiglie – consiste invece nell’abbattimento degli incrementi tariffari determinati dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia a seguito dall’attuale situazione dei mercati energetici. Dagli interventi sono esclusi gli Enti Pubblici e le Società partecipate dallo Stato; gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e le relative società partecipate; le società di partecipazione non finanziaria.

DILAZIONE DELLE UTENZE

In base al DD nr. 77 l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici accorda, per l’anno 2022, piani di dilazione del pagamento delle utenze scadute, a condizione che il cliente rientri nelle seguenti casistiche: per quanto riguarda le persone fisiche, occorre “essere percettore delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui all’articolo 1 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n. 91 e successive modifiche o aver richiesto aiuti Caritas”.

Oppure “essere in stato di disoccupazione o mobilità o comunque aver cessato il lavoro per cause non imputabili al lavoratore; essere in Cassa Integrazione Guadagni o non percepire il pagamento dello stipendio. In tal caso le condizioni devono essere certificate dalle apposite Commissioni previste per legge; aver subito un lutto o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare”. Per gli operatori economici, invece, occorre questi dimostrino “di aver subito, nel primo semestre 2022 rispetto al primo semestre 2021, una riduzione del fatturato pari o superiore al 15% e un aumento dei costi pari o superiore al 30%”. 

A questi piani di dilazione “non si applicano le indennità di mora previste dall’articolo 3 del Decreto 15 marzo 1999 n.32, dall’articolo 7 del Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 e dall’articolo 20 del Regolamento 22 gennaio 2019 n.1, fintanto che tale piano sia rispettato”. Anche perché “il mancato pagamento alla scadenza delle rate concordate comporterà l’immediata sospensione del piano di rientro, l’iscrizione a ruolo e l’applicazione dell’indennità di mora”.

Le modalità delle dilazioni saranno indicate da apposito Regolamento dell’AASS.

DECURTAZIONE DEI COSTI

In aggiunta alle dilazioni- come detto solo per le persone fisiche  non per le imprese – viene applicata una decurtazione del 25% dell’importo fatturato in bolletta per i servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale ed energia elettrica. La decurtazione viene calcolata sulle mensilità di effettivo diritto e percepimento delle misure di sostegno indicate. La decurtazione è riconosciuta mediante conguaglio a credito sulle bollette al termine del periodo di fatturazione di competenza anno 2022. Le decurtazioni a favore dei beneficiari delle misure a sostegno dei nuclei familiari di cui all’articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 e successive modifiche sono a carico del Fondo Straordinario di Solidarietà ivi previsto, mentre quelle a favore dei richiedenti degli aiuti Caritas sono a carico di AASS.

REQUISITI DI ACCESSO

Per usufruire degli interventi di sostegno l’operatore economico e i nuclei familiari non devono avere debiti scaduti iscritti a ruolo presso il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In presenza di debiti iscritti a ruolo i soggetti devono avere concordato con il Dipartimento Esattoria un piano di rientro entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’istanza ed essere in regola con il pagamento delle rate, oppure essere in regola con il pagamento delle rate dei piani di dilazione concordati precedentemente alla presentazione dell’istanza.

L’operatore economico e i nuclei familiari devono altresì essere in regola con il pagamento delle utenze 2021 o con le rate previste in piani di rientro già concordati con AASS entro il 31/12/2021.

Per usufruire degli interventi di sostegno l’operatore economico deve avere la licenza attiva o se libero professionista non deve avere sospeso l’esercizio della professione alla data di presentazione dell’istanza. Per usufruire degli interventi i membri del nucleo familiare non occupati e che non siano studenti o pensionati, devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro da almeno un mese dall’emanazione del presente decreto delegato e mantenere un comportamento proattivo alla ricerca di lavoro e non rifiutare offerte di lavoro per tutta la durata dell’intervento, pena il decadimento dei benefici.

CARBURANTI PIÙ “LEGGERI”

Come in Italia, anche a San Marino è stata data una “sforbiciata” ai prezzi della benzina, del diesel e del GPL. “Le disposizioni relative alla riduzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di cui al Decreto Delegato 28 aprile 2022 numero 71”, in base al Decreto Delegato numero 76 del 2022, sono prorogate: il Monte Titano le ha posticipate al 18 luglio 2022. A decorrere dal 19 luglio 2022, il Decreto Delegato numero 71 del 2022 cessa i suoi effetti e si applicano le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante di cui all’articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 195. Limitatamente agli acquisti effettuati dal 23 marzo 2022 al 18 luglio 2022, le riduzioni delle accise previste ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 e successive modifiche, sono definite rispettivamente nella misura di 12 centesimi di euro e di 8 centesimi di euro a litro.

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