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SMI, rimborso somme: le misure e le modalità

da Alessandro Carli

Il Decreto Delegato n.9 del 2022 disciplina le modalità di rimborso dei soggetti, persone fisiche, titolari di mandato fiduciario, stipulato con la società finanziaria e fiduciaria S.M.I. – San Marino Investimenti S.p.A. alla data del provvedimento di sottoposizione della medesima società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che provino di aver subito una perdita finanziaria derivante dal compimento di frodi o truffe, così come definite e accertate (…) e dimostrino l’assenza di concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse, impiegate o investite, presso la SMI. Il DD inoltre disciplina altresì le modalità di accesso alle prestazioni del “Fondo straordinario di tutela delle frodi finanziarie” da parte dei medesimi soggetti quale modalità di rimborso dei soggetti fiducianti della SMI.

DIRITTO AL RIMBORSO

I soggetti possono accedere alle risorse del Fondo Straordinario purché dimostrino, mediante la produzione di idonea documentazione: di essere stati titolari di mandato fiduciario, alla data del provvedimento di sottoposizione della SMI alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; di aver subito perdite finanziarie nell’ambito della gestione del rapporto fiduciario intrattenuto con la SMI, a seguito di frodi o truffe (così come definite e accertate ai sensi del DD 168/2018 e successive modifiche); di essere iscritti, in quanto aventi diritto alle restituzioni, nella sezione separata dello stato passivo della SMI; di non avere concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse; di non rientrare, con riguardo alla SMI, in alcuna delle seguenti categorie: soci che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5% del capitale; amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte di Banca Centrale di San Marino o dell’AIF in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa; investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio; investitori che abbiano concorso a determinare l’insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa; eccetera.

MODALITÀ PRESENTAZIONE

Gli aventi diritto al rimborso, o i loro procuratori, possono chiedere l’accesso alle somme del Fondo Straordinario presentandone istanza a mezzo raccomandata a/r, o T-Notice o altra posta elettronica certificata, indirizzata a BCSM, debitamente sottoscritta, disponibile anche sul sito www.bcsm.sm, entro il 30 giugno 2022. L’istanza deve indicare: nominativo, codice ISS o codice Fiscale, residenza ed eventuale elezione di domicilio degli aventi diritto e dell’eventuale loro procuratore; documentazione da cui risulti l’ammontare e la tipologia del patrimonio mobiliare riveniente dal mandato fiduciario in essere con la SMI, vale a dire l’ammontare delle somme liquide ovvero la quantità e tipologia, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari; l’indicazione della somma di rimborso richiesta a titolo di indennizzo; i dati necessari per il pagamento delle somme richieste a titolo di rimborso tramite invio postale al domicilio sammarinese indicato nell’istanza o personale ritiro, presso la sede dell’Organo liquidatorio di SMI, di assegno di traenza e quietanza emesso da BCSM, eccetera (tutte le voci si trovano nel DD scaricabile sul sito del CGG).

MISURA DELL’INDENNIZZO

Una volta verificata positivamente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rimborso, l’indennizzo a favore di ciascun soggetto richiedente è determinato da BCSM nella misura del 100% delle somme richieste, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto, fatto salvo il rispetto della dotazione finanziaria disponibile del Fondo Straordinario nell’esercizio finanziario in corso.

I soggetti richiedenti, che non risultino integralmente soddisfatti nelle proprie ragioni di credito, concorrono d’ufficio, senza necessità di reiterare domanda alcuna, al riparto della dotazione finanziaria disponibile negli esercizi finanziari successivi.     

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1 commento

ornella.derosso@gmail.com 27/07/2022 - 9:47 am

I fondi d’investimento dove sono andati a finire? Non potevano essere venduti senza l’accordo del cliente. Sono di proprietà dei clienti. Sono stati reinvestiti a trasferiti presso un’altra banca? Come si possono riavere?

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