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Decreto Covid, le nuove misure sino al 14 gennaio 2022

da Alessandro Carli

Al fine di garantire l’attuazione di strumenti adeguati a salvaguardare l’importante risultato raggiunto dalla Repubblica di San Marino con la campagna di vaccinazione e, al contempo, intervenire con misure di prevenzione più stringenti laddove sono state evidenziate dinamiche che agevolano la potenziale diffusione del contagio da COVID-19, il Decreto-Legge n. 190 del 2021 proroga le misure e le disposizioni sino alle ore 5 del 14 gennaio 2022.

MISURE GENERALI

È fatto obbligo di indossare correttamente sui mezzi di trasporto pubblici i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei dodici anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere-parafiato in plexiglass. Ogni locale aperto al pubblico ha l’obbligo di mettere a disposizione di clienti e personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l’igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), di garantire l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. È fatto obbligo nei locali pubblici aperti al pubblico, ove sia prevista somministrazione di cibi e bevande, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA

È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui: a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall’ISS; b) si sia soli o insieme al proprio nucleo di conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei dodici anni; i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all’entrata, all’uscita e durante ogni spostamento interno, e rispettare il distanziamento interpersonale.

TEATRI, MUSEI, BIBLIOTECHE

Ad integrazione di quanto stabilito dall’articolo 3 del Decreto – Legge 29 ottobre 2021 n.182, non è consentita alcuna consumazione all’interno delle sale cinematografiche, ma unicamente nell’area bar delle stesse e nel rispetto dei distanziamenti e dell’utilizzo dei presidi per l’igienizzazione. Le manifestazioni sportive al chiuso ospitano il pubblico nella misura dell’80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l’uso della mascherina.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per l’accesso a tutti i locali al chiuso aperti al pubblico all’interno dei quali non sia possibile garantire un distanziamento continuo o posti a sedere per tutti i presenti, (come sale giochi, bowling, sale da ballo, locali nei quali venga organizzata una festa o eventi e simili), nonché per l’accesso alle manifestazioni, incluse quelle sportive, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento, le feste ed eventi che prevedano il ballo, è richiesta la verifica del possesso, in corso di validità, di uno dei seguenti documenti:

a) San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile per ogni assistito ISS vaccinato all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o di equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC);

b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all’articolo 16 e all’Allegato 2 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85;

c) certificato anticorpale di cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 avente esito non inferiore alla soglia stabilita all’articolo 1, comma 3, lettera a, punto iii) del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107 di possesso di anticorpi superiori a 50 AU/ml (corrispondenti a 7,1 BAU/ml secondo l’unità di misura adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO);

d) apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 12 mesi precedenti;

e) apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi o presso strutture sanitarie autorizzate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche eventuali differenti misure di tutela saranno declinate con appositi protocolli emessi dall’ISS e validati dall’Authority Sanitaria. Per gli Enti e le società dello Stato eventuali differenti misure di tutela saranno declinate con appositi protocolli validati dall’ISS.

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