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La stretta dell’UE sulla conformità dei prodotti

da Daniele Bartolucci

Il 16 luglio 2021 troverà applicazione il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (scaricabile tramite il nostro Qr-Code qui sotto), il quale, abrogando l’intero Capo III del Regolamento (CE) n. 765/2008, sostituisce integralmente il quadro normativo in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato unico. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, dell’ambiente, della pubblica sicurezza e di qualsiasi altro interesse pubblico, ma anche di superare l’eccessiva frammentazione dell’attività di controllo svolta dagli Stati membri e dalle loro autorità di vigilanza cui spetta la responsabilità dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Ue (carattere reso ancor più delicato dal deciso aumento del commercio online, ulteriormente incentivato poi dall’attuale pandemia da coronavirus). Di fatto, la data del 16 luglio rappresenta una scadenza importante anche per le imprese sammarinesi che operano nel mercato unico europeo. Questo perché, anche se non viene modificata la normativa di armonizzazione europea già vigente (e quindi non vengono introdotti nuovi requisiti di conformità), vengono formalizzati dei meccanismi di controllo rafforzati da parte delle Autorità di Vigilanza Europee sulla conformità dei prodotti che entrano nel mercato UE, ma soprattutto, per una serie di prodotti (riportati nell’art. 4 del Regolamento) la nuova normativa prevede l’obbligo che l’operatore economico incaricato di svolgere i compiti connessi alla vigilanza del mercato sia stabilito nell’Unione. L’azienda sammarinese dovrebbe, dunque, avvalersi di un soggetto stabilito nell’Unione Europea – ad esempio il rappresentante autorizzato – cui affidare l’incarico di svolgere per suo conto i compiti previsti dalla normativa europea, con un aggravio di oneri non solo economici, e quindi anche di competitività rispetto agli altri operatori dell’Ue.

Su questi aspetti, da tempo, si sta muovendo anche ANIS, sia confrontandosi con il proprio consulente, l’Avvocato Massimo Fabio di KPMG, sia rapportandosi con il Dipartimento Affari Esteri, il quale proprio a inizio giugno si era incontrato con i rappresentanti della Commissione Europea per valutare possibili soluzioni da riservare a San Marino, anche alla luce della negoziazione in corso relativa all’Accordo di Associazione (che secondo molti esperti, avrebbe assicurato la giusta soluzione alle eventuali problematiche che invece potrebbero sorgere dal 16 luglio in poi).

Considerata l’imminente entrata in vigore del Regolamento, occorre quindi da parte delle imprese sammarinesi valutare attentamente le ricadute sulla propria operatività, senza attendere le eventuali soluzioni politico/diplomatiche che, per ovvie ragioni, potrebbero richiedere tempi più lunghi. A tal fine, come consigliato anche da ANIS alle proprie aziende associate, occorre verificare preliminarmente se gli articoli prodotti siano soggetti alla normativa di armonizzazione dell’UE elencata nell’Allegato 1 o a quella indicata all’art. 4 paragrafo 5. In ogni caso, stante i controlli rafforzati, è opportuno avere certezza che tali prodotti rispettino i requisiti di conformità previsti da regolamenti e direttive di riferimento – fermo restando che le produzioni devono già essere conformi oggi –  e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la conformità. Nel caso invece in cui gli articoli prodotti siano soggetti alla normativa di armonizzazione dell’UE elencata nell’Allegato 1, è opportuno assicurarsi di avere sempre tale documentazione a disposizione durante le procedure di immissione in libera pratica in modo da poterle produrre a richiesta dell’Autorità di Vigilanza. Nel caso invece che gli articoli prodotti siano soggetti alla normativa di armonizzazione dell’UE elencata all’art. 4 paragrafo 5, occorre individuare un “operatore economico” nell’UE che adempia ai compiti previsti dal Regolamento (art. 4 paragrafo 3) e che potrebbe essere: un fabbricante stabilito nell’Unione; un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione; un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto; un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione.

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