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Redditi, modello IGR L per operatori economici

da Alessandro Carli

Dichiarazione dei redditi 2020, all’interno della circolare dell’Ufficio Tributario spazio anche alle evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni normative per le persone fisiche – Modello IGR L. per gli operatori economici, così come stabilito dall’articolo 8 del D.L. n.91/2020, ricordando comunque che “la dichiarazione deve presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine, ossia entro 30 giorni a decorrere dal 02 agosto 2021”.

MODELLO IGR L

– il credito d’imposta può essere già stato utilizzato in dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2019 o può essere utilizzato nei periodi d’imposta 2020, 2021, 2022, inserendo l’importo nel rigo 180 del Quadro P, con allegato obbligatorio;

– la quota parte di canone (quindi il costo totale e non il 60% corrispondente al credito d’imposta) è indeducibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1 D.L. n.91/2020 e a tal fine sono stati predisposti i seguenti righi:

– nel Quadro E nei componenti positivi il rigo 31 b – Ripresa Affitto per Credito d’imposta c. 1 art. 8 D.L. 91/2020 e nei componenti negativi il rigo 91 Affitti passivi indeducibili, quota parte per Credito d’imposta (comma 1, art. 8, D.L. n.91/2020); nel rigo 90 Affitti passivi, per il solo anno 2020, dovrà essere indicato un importo al netto del nuovo rigo 91;

– nel quadro F, nei componenti positivi, il rigo 82 b – Ripresa Affitti passivi indeducibili per Credito d’imposta (comma 1, art. 8, D.L. n.91/2020) e nei componenti negativi, il rigo 181 Affitti passivi indeducibili, quota parte per calcolo Credito d’imposta (comma 1, art. 8, D.L. n.91/2020); nel rigo 180 affitti passivi, per il solo anno 2020, dovrà essere indicato un importo al netto del nuovo rigo 181.

ACQUISTO DI DPI

I costi sostenuti nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro devono essere imputati:

– nel Quadro E nel rigo 85 – Acquisti di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 20-bis D.L. n.91/2020);

– nel Quadro F nel rigo 175 – Acquisti di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro spese COVID (art. 20-bis D.L. n.91/2020).

Il credito d’imposta non potrà comunque essere superiore al tetto massimo di euro 10.000 annui per operatore economico e potrà essere utilizzato in dichiarazione dei redditi negli esercizi fiscali 2020 e 2021, inserendo l’importo al rigo 185 del Quadro P rigo 185 “Credito d’imposta emergenza COVID-19 Acquisto dispositivi e di attrezzature protezione individuale”.

Il corrispondente credito d’imposta deve essere ripreso in aumento del reddito imponibile dell’anno 2020 (anche se utilizzato nel 2021).

A tal fine è stato predisposto:

– nel Quadro E il rigo 31 a) – Ripresa costi spese COVID per Credito d’imposta c. 2 art. 20 bis D.L. n.91/2020,

– nel quadro F rigo 82 Ripresa costi spese COVID c. 2 art. 20 bis D.L. n.91/2020 per Credito d’imposta.

Si precisa che, in questo caso, la ripresa costi in aumento deve corrispondere all’importo del credito utilizzato nella dichiarazione fiscale del 2020 e/o del 2021.

REGIME DETASSAZIONE

Con la Legge 25 settembre 2018 n.123 l’ordinamento tributario sammarinese si è adeguato alla migliore prassi internazionale e, in particolare, alle misure elaborate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OSCE) nell’Azione 5 dell’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.

L’Ufficio Tributario ha predisposto, all’interno della Sezione 1 nel Quadro “F” del Mod. I.G.R. L, un apposito riquadro denominato “Istanza di opzione per il regime di detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali” che consente all’operatore economico di presentare istanza di opzione per il regime di detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali.

Sono inoltre previsti diversi righi nella sezione 1 del Quadro F:

– il rigo 17: Redditi con perdita dei requisiti/ripresa perdite derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (D.L. n.123/2018);

– il rigo 18: Ripresa plusvalenze derivanti da cessioni dei beni immateriali (D.L. n.123/2018), nei componenti negativi:

– il rigo 283: Redditi esenti derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (D.L. n.123/2018);

– il rigo 284: Plusvalenze esenti derivanti da cessioni dei beni immateriali (D.L. n.123/2018).

Per la presente defiscalizzazione si rimanda al dettato normativo ed alla relativa circolare applicativa delle Segreterie di Stato per le Finanze e per l’Industria Artigianato Commercio e Lavoro n. 15 del 3 ottobre 2018.

E’ stato previsto l’inserimento dell’allegato obbligatorio, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Ad esempio, nel caso di utilizzo indiretto di un brevetto, il titolare del reddito d’impresa dovrà dichiarare e dimostrare di avere diritto allo sfruttamento del brevetto, di svolgere attività di ricerca e sviluppo e di disporre di un adeguato sistema contabile o extracontabile che assicuri la tracciabilità delle spese di ricerca e sviluppo inerenti.

PASSIVITÀ DEDUCIBILI

Con l’articolo 6 del D.L. n.91/2020, al comma 8 bis, vengono introdotte a sostegno delle famiglie per l’Emergenza Covid-19, due nuove passività deducibili, per il solo periodo d’imposta 2020 e saranno indicate rispettivamente nel Quadro L al rigo 16 a): Spese servizi bar e ristorazione, attività creative e artistiche, di intrattenimento, sostenute in territorio RSM, con un tetto massimo pari a €.300, rigo 16 b) Spese attività sportive e attività di servizi alla persona (centri estetici, parrucchieri, barbieri, tatuatori e similari) sostenute in territorio RSM con tetto massimo pari a € 200.

Inoltre con l’art. 9 del D.L n.92/2020 “lavoro a distanza nell’Amministrazione”, per i soli dipendenti del settore Pubblico allargato, viene introdotta la passività deducibile nel Quadro L rigo 21 per le Spese sostenute per l’acquisto strumenti informatici per lavoro a distanza, tale somma può essere frazionata per un massimo di cinque annualità per un importo massimo totale pari a € 649,00 (cifra stabilita dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica su parere degli Uffici competenti). Tale spesa dovrà essere autorizzata dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

REDDITI CATASTALI

La lettera m) del comma 1 dell’articolo 7 della L. n.166/2013 è stata modificata con l’articolo 16 della L. n.157/2019, aumentando l’esenzione delle rendite catastali sino al limite di 2.000 euro.

Si ricorda che i redditi esenti devono essere obbligatoriamente dichiarati nel quadro N del modello IGR L quando l’ammontare complessivo di tutti i redditi esenti percepiti dal contribuente sono pari o superiori a € 7.500,00.

RIVALUTAZIONE BENI

Il comma 6 dell’articolo 22 della L. n.113/2020 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell’impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2020.

ALLEGATI OBBLIGATORI

L’allegato M alla dichiarazione Modello IGR L, relativo alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e alle quote societarie ovunque detenute, verrà sostituito dall’autonoma dichiarazione, denominata Modello D.A.P.E.F., di cui al D.D. n.199/2020.

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