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Disposizioni relative alle autorizzazioni ad operare per imprese estere

da Redazione

Posizione fiscale: per le imprese italiane si applica la convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale se l’attività svolta è inferiore a 12 mesi non sono tenute al pagamento dell’IGR.

 

E’ stata emanata dal Congresso di Stato la Delibera “Disposizioni relative alle autorizzazioni ad operare per imprese estere”, che sostituisce quella precedente n. 11 del 20 maggio 1996.

Di seguito ne illustriamo i contenuti:

 

AUTORIZZAZIONI PER ESECUZIONE DI OPIFICI INDUSTRIALI E PER COSTRUZIONE DI CIVILE ABITAZIONE

Per quanto riguarda le autorizzazioni per la costruzione di opifici industriali e civili abitazioni nulla o quasi è cambiato.


AUTORIZZAZIONE

Occorre sempre l’autorizzazione la cui richiesta, sottoscritta dall’impresa appaltatrice e dall’appaltante, va presentata in bollo all’Ufficio Industria che la trasmette al Congresso di Stato per l’atto di autorizzazione.

 

DOCUMENTI

A) i preventivi richiesti dal committente secondo le indicazioni dell’Ufficio Industria che verranno stabilite da una apposita circolare;

B) visura camerale/o certificato iscrizione tribunale;

C) copia contratto registrato;

D) copia di deposito contratto presso Ufficio Registro;

E) copia distacchi modello ismar 1;

F) dichiarazione attestante la regolarità della posizione dei dipendenti e del fatto che non usufruiscono della cig.

 

CONTRATTO D’APPALTO

A) Descrizione delle opere, con divieto di subappalto, salvo la formula chiavi in mano;

B) ove concorrano più imprese il contratto deve disciplinare la rispettive responsabilità in materia di sicurezza e antinfortunistica;

C) pagamento tassa di rilascio distinta in base a quanto previsto dall’art. 13 e dell’allegato B) della legge 40/2014:

– autorizzazione fino a 15 giorni tassa di rilascio 350,00

– autorizzazione fra 15 e 30 giorni tassa di rilascio 800,00

– autorizzazione fra 30 e 180 giorni tassa di rilascio 3.400,00

– autorizzazione superiore a 180 giorni tassa di rilascio 1.700,00 (in questo caso l’autorizzazione la rilascia l’UIAC).

 

POSIZIONE DIPENDENTI IMPRESA FORENSE

I dipendenti devono essere regolarmente assunti dalla ditta appaltatrice e distaccati attraverso il modello Ismar 1 indipendentemente dalla durata dei lavori.

 

POSIZIONE FISCALE

Per le imprese italiane si applica la convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale se l’attività svolta è inferiore a 12 mesi non sono tenute al pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi.

 

AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTISTICA

Oltre alle disposizioni di cui sopra, l’impresa estera dovrà indicare il soggetto abilitato non residente come previsto dalla Legge 28/10/2005 n. 148 e dal Decreto Delegato 4/8/2008 n. 113. L’abilitazione del soggetto si ottiene attraverso una autorizzazione rilasciata dall’apposito Comitato Tecnico istituito presso la Camera di Commercio ed è prevista solo per interventi su impianti non commercializzati in territorio e/o per attività impiantistiche non presenti sul territorio.

 

AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DA ESEGUIRSI CONGIUNTAMENTE AD IMPRESE SAMMARINESI DA PARTE DI DITTE ESERCENTI LA MEDESIMA ATTIVITÀ

Gli adempimenti previsti sono gli stessi indicati ai precedenti punti 1) e 2).

 

AUTORIZZAZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RICORRENTE O SERVIZI SPECIALI

Ove non si rientri nell’ipotesi di attività esente di cui al successivo punto 5) occorre sempre l’autorizzazione, la cui richiesta sottoscritta dall’impresa estera va presentata in bollo all’Ufficio Industria che la trasmette al Segretario di Stato all’Industria per l’atto di autorizzazione. Gli adempimenti previsti sono gli stessi indicati ai precedenti punti 1) e 2).

 

SOGGETTI (IMPRESE) ESENTI DA AUTORIZZAZIONE

La Delibera stabilisce chiaramente le attività esenti semplificando l’operatività quotidiana delle aziende sammarinesi che si avvalgono di imprese estere per:

A) FORNITURA – INSTALLAZIONE – COLLAUDO

Le imprese estere che direttamente o (aspetto importante) tramite terzi provvedono all’installazione, montaggio e collaudo di beni strumentali e accessori a condizione che la fornitura preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi.

B) SERVIZI DI MANUTENZIONE O RIPARAZIONE OCCASIONALE

Le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell’acquirente.

C) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori nel periodo coperto dalla garanzia.

D) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FUORI DAL PERIODO DI GARANZIA

Le manutenzioni e servizi speciali al di fuori della garanzia sono considerate esenti da autorizzazione purché entro il 31 gennaio di ogni anno l’azienda sammarinese provveda a trasmettere l’elenco nominativo delle imprese estere che effettueranno le suddette manutenzioni all’Ufficio Industria il quale provvederà ad inviarlo all’Ufficio del Lavoro.

Per l’anno 2015 tale elenco deve essere trasmesso entro il prossimo 7 agosto. L’impresa estera deve comunicare in via preventiva all’Ufficio del Lavoro sezione Ispettorato l’inizio e la fine dei lavori da eseguire con i nominativi dei dipendenti impegnati allegando copia dei contratti/preventivi.

L’impresa committente dovrà, a sua volta comunicare in via preventiva all’Ufficio del Lavoro sezione Ispettorato i dati identificativi dell’impresa estera, l’inizio e la fine dei lavori e le tipologie dei lavori da eseguire.

 

PERSONALE DELL’IMPRESA ESTERA

A) Se l’attività dell’impresa estera è limitata ad una giornata o a due mezze giornate si configura come trasferta e pertanto è sufficiente una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.

B) Se l’attività è superiore ad una giornata è necessario consegnare il/i certificato/i di distacco/i (modello Ismar 1) e la documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro e della posizione contributiva DURC.

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