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Class action, è arrivato il via libera dalla Camera dei Deputati

da Redazione

dell’azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall’articolo 140-bis.

 

Sì alle norme sulla class action. La Camera dei deputati ha approvato ieri pomeriggio la proposta di legge “Disposizioni in materia di azione di classe (C. 1335-A)”, che ha l’obiettivo – come spiega il deputato PD riminese Tiziano Arlotti – “di potenziare lo strumento dell’azione di classe allargandone il campo d’applicazione tanto dal punto di vista dei soggetti che possono utilizzare questa azione, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovvero delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere”.

Il nuovo testo della proposta di legge n. 1335, all’esame dell’Assemblea, modifica la disciplina dell’azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall’articolo 140-bis.

“A tal fine, la proposta sposta la disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile – continua Arlotti – per consentire l’accesso all’azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili”.

Si introducono poi incentivi economici all’utilizzo dell’azione, in particolare sostenendo l’attività di coloro che propongono l’azione di classe. “Ad esempio, in caso di inammissibilità dell’azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l’azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali. Lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda”.

Il provvedimento definisce inoltre più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l’azione, e innova la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta quota lite. I passaggi essenziali della procedura (atto di citazione, ordinanza che decide dell’ammissibilità, sentenza che accoglie l’azione e apre la procedura di adesione) dovranno infine essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Analiticamente, la proposta si compone di tre articoli:

– l’articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all’azione di classe (artt. 840-bis – 840-vicies semel);

– l’articolo 2 dispone in ordine all’entrata in vigore della riforma, dettando una norma transitoria per i procedimenti già in corso;

– l’articolo 3 abroga la disciplina dell’azione di classe attualmente contenuta nell’art. 140-bis del codice del consumo.

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