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Dal Codice della strada una stretta sulle due ruote

da Redazione

Le modifiche al “Codice della strada” apportate dal Decreto Delegato numero 33 del 2023 riguardano soprattutto i ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti. Dopo la lettera f) del primo comma dell’articolo 51 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è stata aggiunta la seguente lettera f bis): “f bis) ad indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità quando circolano da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità”.

L’articolo 2 invece sottolinea che “i ciclisti, i ciclomotoristi e i motociclisti” devono “procedere su unica fila e avere libero l’uso delle mani e delle braccia, debbono reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una sola mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non devono procedere sollevando la ruota anteriore”, “non possono farsi trainare da altri veicoli”, “devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”. I ciclisti inoltre “devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità, i ciclisti devono utilizzare i dispositivi di segnalazione luminosa anteriore e posteriore” e “devono indossare dispositivi personali o indumenti catarifrangenti ad alta visibilità”.

Il secondo comma dell’articolo 56 del Decreto Delegato n.81/2008, è così modificato: “È punito ai sensi dell’articolo 405 del Codice Penale chiunque produce o distribuisce abusivamente o altera le targhe, le carte di circolazione, i permessi provvisori, le patenti di guida, le autorizzazioni per esercitarsi, i certificati di abilitazione professionale, i contrassegni di circolazione e parcheggio per persone con disabilità o invalidità ovvero chiunque usa gli stessi documenti prodotti abusivamente”.

L’articolo 66, comma 4 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche è così modificato: “Nei casi in cui non sia possibile procedere all’immediata contestazione delle suddette violazioni, il proprietario, o in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è tenuto a fornire le generalità e la residenza, alla Forza di Polizia che ha accertato l’infrazione, della persona che al momento della commessa infrazione si trovava effettivamente alla guida del veicolo al fine della segnalazione sulla patente di guida o del provvedimento sospensivo”. Dopo il comma 4 dell’articolo 66 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi 4 bis e 4 ter: “4 bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 4 non sia fornita entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento, sarà posta a carico del proprietario del veicolo o in sua vece dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (ovvero dei soggetti tenuti a fornire le generalità) una ulteriore sanzione pecuniaria di seconda categoria. La sanzione di cui al comma 4 bis è elevata al massimo della terza categoria senza possibilità di oblazione volontaria, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, quando sia stato violato il divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all’ora o quando sia stato violato l’obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone.

Coloro che al momento dell’entrata in vigore del Decreto Delegato numero 33 del 2023, ricorda l’ultimo l’articolo, il numero 9, “sono già in possesso del contrassegno per persone con disabilità o invalidità, devono provvedere a richiederne la sostituzione nel termine di due anni a far data dalla ratifica del Decreto Delegato”.

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