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Impianti di cogenerazione: modalità, limiti e requisiti

da Alessandro Carli

Dopo la “falsa partenza” di fine anno, l’arrivo quasi al fotofinish. La svolta green delle aziende parte dal DD 69/2024 che, dopo la mancata ratifica di tre mesi fa, nella sessione di marzo è stato “ufficializzato”. Il Decreto, in sintesi, stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti tecnici di progettazione ed esecuzione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale, alimentati esclusivamente a gas naturale di rete, al fine di favorire il risparmio energetico, il contenimento delle emissioni di gas climalteranti e inquinanti, l’uso efficiente dell’energia ed il rispetto di elevati standard acustici.

GLI IMPIANTI

Possono essere autorizzati e ottenere la qualifica CAR (cogenerazione ad alto rendimento) gli impianti di cogenerazione costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i requisiti tecnici di seguito indicati: a) capacità di generazione non superiore a 6 MWe, riferita complessivamente a tutte le unità di cogenerazione dell’impianto, realizzate in corrispondenza di un’utenza di consumo; b) utilizzo di una sola delle seguenti tecnologie: 1) motore a combustione interna; 2) turbine (micro turbine o turbine a gas con recupero di calore);

c) risparmio di energia primaria, calcolato in conformità all’Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48, almeno pari al 10% per le unità di cogenerazione con capacità di generazione pari o superiore a 1 MWe; d) risparmio di energia primaria maggiore di zero per le unità di piccola cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe e di micro generazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

REQUISITI TECNICI

L’energia elettrica prodotta dall’unità di cogenerazione è considerata energia elettrica cogenerativa solo ove l’unità presenta un rendimento globale almeno pari al 75%. La progettazione dell’unità di cogenerazione, oltre ad essere dimensionata sulla base del calore utile richiesto dal sito di consumo, deve essere commisurata, per la quota di produzione di energia elettrica, alle esigenze di autoconsumo del sito stesso. È necessario fornire un’analisi esaustiva dei carichi per assicurare che il dimensionamento dell’unità di cogenerazione consenta un funzionamento il più costante possibile nel tempo a pieno carico, dichiarando inoltre il consumo previsionale medio mensile per il primo anno. L’immissione di energia elettrica in rete e la dissipazione termica devono essere limitate per quanto possibile tecnicamente e circoscritte a casi straordinari, ossia quelli relativi ad un funzionamento diverso da quanto approvato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di seguito al parere preventivo di AASS.

LIMITI ALLE EMISSIONI

Possono essere autorizzati ed ottenere la qualifica CAR gli impianti di cogenerazione costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera definiti nel paragrafo 2.1.6., dell’Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48 ed i limiti differenziali di immissione di rumore di cui all’articolo 127 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.

CONNESSIONE ALLA RETE

Il richiedente l’autorizzazione per la qualifica di impianto CAR deve presentare ad AASS domanda di connessione alla rete elettrica e alla rete del gas naturale. L’AASS adotta, entro centoottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto delegato, apposito Regolamento interno volto a definire le modalità tecnico economiche di connessione alla rete di distribuzione elettrica ed alla rete di distribuzione del gas naturale degli impianti di cogenerazione CAR, nonché gli standard tecnici degli apparecchi di misurazione da installare presso l’impianto di cogenerazione CAR. Le predette modalità prevedono l’adeguamento di connessioni eventualmente già esistenti.

CESSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA

L’energia elettrica prodotta da impianti CAR e immessa in rete può essere ceduta solo ad AASS.

L’energia elettrica prodotta da impianti CAR immessa in rete è remunerata secondo il regime di scambio sul posto, di cui all’art. 22 della Legge 48/2021, per la sola quota corrispondente alla differenza tra consumo previsionale medio mensile e consumo reale medio mensile dell’utenza presso cui è connesso l’impianto CAR, fermo restando il contestuale recupero dell’energia termica prodotta.

La quota di energia elettrica immessa in rete ogni mese e prodotta in eccesso rispetto al consumo previsionale medio mensile, non può essere in alcun modo remunerata.

RENDICONTAZIONE ANNUALE

L’esercente è obbligato ad inviare annualmente all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia e all’AASS una relazione sull’utilizzo dell’impianto nell’anno precedente secondo le modalità e le tempistiche stabilite nell’autorizzazione.

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