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Edilizia, cause legali: lavoratori più tutelati

da Alessandro Carli

“Agli effetti della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854 e successive modifiche e della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche, si stabilisce che le ragioni di credito, derivanti dall’omesso versamento degli accantonamenti, insinuate nelle procedure concorsuali da Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, od ogni altro ente paritetico, nei confronti del datore di lavoro, godono di privilegio generale ai sensi dell’articolo 17, comma primo, numero terzo della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854” ha stabilito il Decreto Delegato numero 21 del 2024.

In estrema sintesi, più tutele per le buste paga dei lavoratori del settore edile verso le imprese inadempienti. Il Decreto Delegato numero 21 presentato dal Segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, riconosce, in caso di cause in Tribunale, il privilegio anche alle mensilità versate in Cassa Edile.

“Il Decreto Delegato rappresenta un importante passo avanti normativo in materia di tutela dei diritti dei lavoratori del settore edile e colma un vuoto normativo che durava da anni – afferma il presidente di Cassa Edile Pier Marino Sarti –. Da molto tempo infatti era aperto un confronto con gli organi competenti per cercare di raggiungere questo rilevante risultato, al fine di garantire ai propri iscritti il legittimo pieno riconoscimento dei loro crediti verso le imprese inadempienti”.

In sostanza quindi, il Decreto riconosce che gli accantonamenti che le imprese edili sono tenute per legge a versare presso Cassa Edile, per poi essere girati ai dipendenti, fanno parte integrante della busta paga degli stessi. Si tratta di due mensilità che la Cassa assicura ai lavoratori.

“La normativa precedente – aggiunge il presidente di Cassa Edile, Per Marino Santi – non riconosceva alcun privilegio a queste due mensilità e i lavoratori edili subivano un danno vedendosi riconoscere solo la parte di retribuzione percepita direttamente dall’impresa. Quasi sempre infatti la parte di retribuzione accantonata in Cassa era destinata ad essere superata da altri crediti o, peggio ancora, vi era il concreto rischio che non venisse mai versata ai dipendenti a causa dei fallimenti aziendali”.

“Il nuovo quadro normativo – conclude quindi il presidente Pier Marino Sarti – ha pertanto risolto il problema, consentendo che l’intera busta paga dei dipendenti, sia per la parte di provenienza diretta, che per quella accantonata in Cassa Edile, possa essere ammessa in via privilegiata nelle procedure concorsuali, eliminando una lacuna legislativa che sino ad oggi non aveva pienamente tutelato i diritti dei lavoratori del settore edilizio”.

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