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Edifici meno energivori: in arrivo il Decreto

da Alessandro Carli

Efficientamento energetico degli edifici al centro del Decreto Delegato numero 27 del 2024 che detta le disposizioni per aggiornare e introdurre incentivi di carattere edilizio e di carattere economico nonché per definire e aggiornare le procedure per l’ottenimento degli stessi.

INTEGRAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Allo scopo di adeguare le potenze degli impianti fotovoltaici già connessi alla rete elettrica pubblica di unità immobiliari ricadenti nell’installazione obbligatoria prevista dalla Legge numero 48 del 2014 e successive modifiche e di unità immobiliari alimentate da impianto fotovoltaico installato volontariamente, la medesima unità immobiliare già beneficiante del regime di scambio sul posto può attivare anche il regime speciale di scambio sul posto grazie ad un unico ulteriore impianto fotovoltaico. Con regolamento dell’AASS sono definite disposizioni tecniche attuative.

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Agli interventi volti alla riqualificazione energetica è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al:

a) 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 50.000 per il conseguimento di almeno due classi energetiche a partire dalla classe C o B di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in venti quote annuali di pari importo;

b) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 70.000 per il conseguimento di almeno tre classi energetiche a partire dalla classe F o E o D di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in venti quote annuali di pari importo;

c) 90% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000 per il conseguimento almeno della classe C partendo da un edificio di classe G di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in venti quote annuali di pari importo;

d) 95% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000 in caso di intervento mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’unità edilizia con conseguimento della classe A+ di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in venti quote annuali di pari importo;

e) 90% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 2.500 per la diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati ai sensi dell’articolo 14 della Legge nr. 48 del 2014, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini dell’ottenimento delle detrazioni previste, le unità immobiliari devono essere poste all’interno di edifici classificati, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n.48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi. Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi dovranno essere munite di titolo edilizio e allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell’allibramento catastale nonché provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo. Gli incentivi di cui sopra sono previsti per i soli locali riscaldati ante operam per gli interventi di seguito descritti:

a) fornitura e posa in opera dei materiali per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell’edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio, anche attraverso la completa sostituzione di quest’ultimo, di abbattimento dei ponti termici;

b) sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai e isolanti;

c) adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico incluso l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;

d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente;

e) impianto fotovoltaico che non beneficia di altre forme di incentivazione; tale impianto rientra esclusivamente se si consegue il raggiungimento della classe A o A+. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti oggetto di incentivazione sono quelli di cui all’Allegato 2 della Legge n.48/2014 e successive modifiche. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e successive modifiche ad esclusione del caso di unità immobiliari già beneficianti dell’incentivo per mezzo della detrazione d’imposta a seguito di interventi previsti dall’articolo 18 del Decreto Delegato n. 51/2017 e successive modifiche.

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