Home Dal giornale Il Decreto ICEE per promuovere l’equità sociale sul Monte Titano

Il Decreto ICEE per promuovere l’equità sociale sul Monte Titano

da Alessandro Carli

Individuati, attraverso il Decreto Delegato numero 25 del 2024, i criteri unificati di valutazione della condizione economica di coloro che risiedono anagraficamente ed effettivamente in Repubblica, al fine di stabilire il diritto all’accesso a strumenti di protezione sociale, prestazioni agevolate e altre prestazioni, non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche, nonché il grado di compartecipazione al costo delle prestazioni medesime, così come regolate dalle norme vigenti, mediante l’individuazione dei soggetti o dei nuclei familiari ai quali rivolgere prioritariamente un intervento pubblico.

INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

L’ICE è determinato sommando l’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 7, e l’indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’articolo 8, nella misura del 20%.

L’ICE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con la DRP e dalle altre informazioni disponibili negli archivi della Pubblica Amministrazione, acquisite dall’applicativo ICE.

La sottoscrizione della DRP deve avvenire da parte del dichiarante, di chi ne abbia rappresentanza legale o da parte di uno dei soggetti delegati di cui all’articolo 88 della Legge n.166/2013.

INDICATORE DELLA CONDIZIONE REDDITUALE

L’indicatore della condizione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle spese e delle deduzioni che sono individuate applicativamente mediante regolamento del Congresso di Stato, riferite a ciascun componente, ovvero all’intero nucleo familiare. Esse sono riferite all’anno solare precedente la presentazione della DRP. Ai fini del calcolo dell’indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi, al netto delle spese e deduzioni riferite al soggetto o al nucleo familiare.

INDICATORE CONDIZIONE ECONOMICA PER L’EQUITÀ

L’ICEE è calcolato in via ordinaria, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del dichiarante, come rapporto tra l’ICE ed il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

La scala di equivalenza è individuata applicativamente mediante regolamento del Congresso di Stato. Ai fini del calcolo dell’ICEE si deve tenere conto della presenza nel nucleo familiare di persona disabile nonché della percentuale di invalidità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso individuo che si dichiari interessato a conoscere la misura dell’indice. L’ICEE differisce, rispetto al calcolo ordinario, per le prestazioni di natura sociosanitaria residenziale di cui alla Legge numero 80 del 1992 e successive modifiche, con le modalità previste, può essere sostituito da analogo indicatore definito “ICEE corrente”, calcolato con riferimento all’anno solare in cui viene sottoscritta la DRP quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10 (ICEE corrente).

ICEE CORRENTE

In presenza di un ICEE in corso di validità, può essere calcolato un ICEE corrente, riferito all’anno solare in cui viene presentata la DRP, qualora vi sia una variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale o una variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione patrimoniale. La variazione è calcolata su base annua e deve essere certificata mediante la presentazione di documentazione che attesti la variazione reddituale, salvo che il dato sia precompilato nel servizio informatico e il dichiarante ne confermi l’attendibilità sotto la sua responsabilità.

Fermo restando l’indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l’ICEE corrente è ottenuto sostituendo l’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, con l’indicatore della situazione reddituale corrente. L’ICEE corrente ha validità tre mesi dal momento della presentazione della DRP sostitutiva. Con circolare dell’Ufficio Tributario sono individuate altre eventuali ipotesi in cui è possibile modificare la DRP ai fini del nuovo calcolo ICEE corrente.

ICEE PRESTAZIONI RESIDENZIALI

Per le sole prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo:

a) non si applicano le deduzioni previste nel regolamento del Congresso di Stato che disciplina applicativamente l’elenco dei redditi, delle spese e delle deduzioni;

b) il valore della casa di abitazione di proprietà, quale residenza effettiva ovvero dimora abituale prima dell’ingresso nella struttura residenziale del beneficiario, viene conteggiata nel calcolo dell’indicatore della condizione patrimoniale, nel caso di nucleo familiare composta unicamente dal soggetto beneficiario della prestazione.

Con specifico provvedimento normativo di settore sono definite le modalità di coinvolgimento della “famiglia – rete di solidarietà” nella procedura di determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali.

DICHIARAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

L’accesso alle prestazioni agevolate, evidenzia il Decreto, è subordinato alla presentazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP). 

Con apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto delegato, su proposta dell’Ufficio Tributario, è approvato il modello tipo di DRP nonché le relative istruzioni per la compilazione e la presentazione della DPR.

Il dichiarante, o il suo legale rappresentante, compila in via telematica la DRP.

La DRP, conclude il Decreto, “ha validità dal momento della presentazione alla prima scadenza utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi”.

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