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L’istruzione privata sale in cattedra sul Titano

da Alessandro Carli

Istituti di Istruzione Superiore privati e accreditamento dei loro programmi di studio: fissati, attraverso il Decreto Delegato numero 6 del 2024, i criteri e le procedure per la costituzione nella Repubblica di San Marino. Per “Istituto di Istruzione Superiore privato”, esordisce il Decreto, deve intendersi un Ente di diritto privato, avente personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, didattica, scientifica, contabile e finanziaria con funzioni di ricerca e formazione che eroga i programmi di studio previsti all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b) e comma 3 della Legge n.69/2023 e che istituisce centri di ricerca dotati di autonomia scientifica. L’istituto di Istruzione Superiore privato non può erogare i programmi di studio che siano già offerti dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, né quelli previsti all’articolo 7, comma 2, lettera c) della Legge n.69/2023.

ISTITUTO PRIVATO: LA GOVERNANCE

Gli Organi centrali di governo dell’Istituto di Istruzione Superiore privato devono comprendere il Rettore, che ha le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell’Istituto di Istruzione Superiore privato; il Senato Accademico, organo di governo scientifico e didattico dell’Istituto di Istruzione Superiore privato, che ne definisce le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo.

IL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI PRIVATI

La costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato o l’insediamento di un Istituto di Istruzione Superiore privato già operante in altri Paesi è assoggettato all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di insegnamento e di Ricerca del Congresso di Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Legge numero 69 del 2023.

L’autorizzazione viene conferita dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega all’Università. L’Istituto di Istruzione Superiore privato deve costituirsi nelle forme giuridiche di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, anche sotto forma di Società Benefit. In deroga all’articolo 13 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l’Istituto di Istruzione Superiore privato deve avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 260.000. I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro o in natura, secondo quanto previsto dai soci nell’atto costitutivo o nella delibera di aumento del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della Legge n.47/2006 e successive modifiche. Non possono essere conferiti prestazioni d’opera o servizi, diritti personali di godimento e crediti. La costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato, sottolinea il DD numero 6 del 2024, “può avvenire anche sotto forma di Fondazione, la cui disciplina è contenuta nella Legge n.101 del 2015 e successive modifiche”. In tale caso, in deroga all’articolo 9 della Legge n.101/2015 e successive modifiche, l’ammontare del patrimonio della Fondazione, interamente versato, deve essere conferito in denaro o in natura e non può essere inferiore ad euro 260.000. Gli Istituti di Istruzione Superiore privati, in qualunque forma giuridica siano stati costituiti, e gli Istituti di Istruzione Superiore privati già operanti in altri Paesi che si insediano nella Repubblica di San Marino sono assoggettati alle disposizioni di cui alla Legge numero 40 del 2014 e successive modifiche. In deroga all’allegato B alla Legge n.40/2014 e successive modifiche, a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore privati della Repubblica di San Marino si applica una tassa di licenza così determinata:

a) tassa di rilascio della licenza pari ad euro 1.700;

b) tassa di rinnovo della licenza pari ad euro 650.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI ACCREDITAMENTO

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore privato e della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di insegnamento e di Ricerca da parte del Congresso di Stato, il Legale Rappresentante, in caso di Società, o il Presidente del consiglio direttivo, in caso di Fondazione, o eventuali soggetti da loro opportunamente delegati, devono presentare apposita istanza dinnanzi all’UO UAE, il quale, istruita la pratica previa assegnazione di numero identificativo, la inoltra, senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni lavorativi, alla Segreteria di Stato con delega all’Università. L’istanza è assoggettata a una tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria e di presentazione della stessa, pari a euro 12.000 che dovrà essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro all’ufficio preposto alla riscossione, l’UO Ufficio del Registro e Conservatoria.

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