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Tassi di interesse mutui: interventi calmieranti

da Alessandro Carli

Nuove disposizioni per tutelare i nuclei familiari della Repubblica di San Marino maggiormente colpiti dal forte rialzo dei tassi di interesse sui mutui ipotecari contratti sulla propria abitazione di residenza: è quanto dispone il Decreto Delegato numero 198 del 2023 che chiarisce che ne possono beneficiare (articolo 2) “la persona fisica che sia titolare di mutuo ipotecario, a tasso variabile, riferito all’immobile adibito alla propria residenza effettiva, anche concesso per le finalità di cui alla Legge del 15 dicembre 1994 numero 110 e successive modifiche e alla Legge del 31 marzo 2015 numero 44 e successive modifiche” o che “il cui nucleo familiare abbia un reddito imponibile pro-capite non superiore a 25.000 euro”.

Nel caso di mutui ipotecari cointestati a più persone fisiche almeno un intestatario deve avere residenza effettiva nell’immobile ipotecato. In tal caso, la soglia di cui sopra si applica al reddito imponibile pro-capite del nucleo familiare del residente in tale immobile.

I beneficiari, per i mutui ipotecari a tasso variabile riferiti all’immobile adibito a propria residenza (articolo 3), a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla naturale scadenza del mutuo, possono richiedere all’istituto di credito finanziatore l’applicazione di un tetto massimo sulla rata prevista dal piano di ammortamento precedentemente concordato, riconducendolo all’importo dell’ultima rata maturata nell’anno finanziario 2022.

La differenza di importo tra la rata dovuta sulla base del piano di ammortamento, e quella determinata sulla base dell’applicazione del tetto massimo di cui sopra, che per l’istituto di credito finanziatore rappresenta un credito verso il titolare del mutuo ipotecario non produttivo di interessi, sarà versata, sempre nella forma rateale con tetto massimo, in via posticipata al momento del pagamento dell’ultima rata del mutuo ipotecario.

Qualora, a seguito di una diminuzione dei tassi, la rata prevista dal piano di ammortamento originario, scenda al di sotto del tetto massimo della rata, l’istituto di credito finanziatore inizierà a recuperare il proprio credito maturato per l’applicazione delle presenti disposizioni rata per rata sino alla concorrenza del tetto massimo.

LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il richiedente il beneficio, evidenzia il Decreto Delegato numero 198 del 2023, “deve presentare apposita richiesta all’istituto di credito finanziatore, anche per via telematica, entro il 31 marzo 2024, contenente l’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 2, ed in cui deve altresì dichiarare la regolarità dei pagamenti alla data di presentazione della domanda”.

La regolarità dei pagamenti deve intendersi riferita a tutto il sistema creditizio e, pertanto, dalla Centrale dei Rischi della Banca Centrale della Repubblica di San Marino non devono essere rilevate, nei confronti del richiedente, tensioni di sorta (sconfinamenti, rate insolute, posizioni in sofferenza, eccetera). In presenza di rate scadute e non pagate nel periodo antecedente alla data di presentazione della richiesta, il cliente, per poter usufruire del beneficio, dovrà dimostrare di aver pagato le rate insolute.

La dichiarazione rilasciata dal richiedente, chiarisce ancora il Decreto Delegato numero 198 del 2023, “è sottoposta alla verifica dell’istituto di credito finanziatore, il quale può altresì chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto ai fini dell’istruttoria”.

LE CONDIZIONI SPECIALI

Il beneficio di cui all’articolo 3 del Decreto Delegato numero 198 del 2023:

a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite, né costituisce novazione dal punto di vista giuridico od autonomo motivo di declassamento del credito ai fini di vigilanza;

b) non comporta ulteriori formalità all’accordo originario di finanziamento stipulato tra l’istituto di credito finanziatore ed il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie a esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;

c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti.

L’applicazione della misura di cui all’articolo 3, non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi previsti dalla Legge numero 110 del 1994 e successive modifiche e dalla Legge numero 44 del 2015 e successive modifiche.

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