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“Made in San Marino”: disciplinato il marchio

da Alessandro Carli

Il decreto delegato numero 1 del 2024, in attuazione della delega di cui all’articolo 3, comma 10 della Legge 15 settembre 2023 n.132, istituisce e disciplina i marchi “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” e il Registro delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici al fine di valorizzare i prodotti della Repubblica e far conoscere, oltre all’origine, l’esclusività e l’eccellenza sammarinesi.

IL MARCHIO “MADE IN SAN MARINO”

I beni alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerati originari della Repubblica di San Marino e identificati con il marchio “Made in San Marino” se hanno subito nel territorio dello Stato sammarinese l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. La domanda per la concessione d’uso del marchio deve essere presentata all’UO Ufficio Attività Economiche (di seguito brevemente UAE), a cui compete l’istruttoria, la valutazione e la concessione del marchio stesso. La domanda è accompagnata da un disciplinare di produzione contenente: a) la descrizione del prodotto; b) le caratteristiche generali; c) i procedimenti di lavorazione; d) i materiali usati; e) i luoghi di produzione e il tipo di lavorazione o trasformazione effettuata presso gli stessi. La domanda è accompagnata da una descrizione del prodotto unitamente alla riproduzione visiva dello stesso. La concessione d’uso del marchio si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione tra la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, per il tramite dell’UO UAE, e il titolare o rappresentante legale dell’impresa. Per la concessione d’uso del marchio è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100. Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il marchio “Made in San Marino” e sono disciplinate le modalità e i criteri per la concessione d’uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso. Nel rispetto dei ruoli propri del Congresso di Stato e delle associazioni di categoria di settore e dei consorzi di produzione, tutela e promozione, i suddetti criteri saranno individuati in collaborazione con questi ultimi al fine di garantire la più ampia condivisione.

IL MARCHIO “100% MADE IN SAN MARINO”

Si intende realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio “100% Made in San Marino” il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese.

Con regolamento adottato dal Congresso di Stato è identificato graficamente il marchio “100% Made in San Marino” e sono disciplinate le modalità e i criteri per la concessione d’uso, il controllo, la sospensione e la revoca del marchio stesso.

BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI

Sempre il DD nr. 1, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale sammarinese istituisce lo status di “Bottega Storica” e “Mercato Storico”. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti “Bottega Storica” o “Mercato Storico”, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti a tal fine le modifiche attinenti alla proprietà, amministrazione, denominazione, insegna dell’attività purché le caratteristiche originarie della stessa siano mantenute;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l’attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell’attività stessa;

c) accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l’attività;

d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree dove viene svolta l’attività, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

Tali caratteristiche esteriori, spiega il DD, “devono suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell’attività e il collegamento con la stessa”.

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