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Cartolarizzazioni, ecco le nuove disposizioni

da Alessandro Carli

In attesa della seduta della Commissione Finanze, posticipata per malattia di alcuni membri, è stato pubblicato sul sito del CGG il Decreto Delegato nr. 165 del 2023. Sono sei gli articoli che delineano le “Disposizioni inerenti alle operazioni di cartolarizzazione (ai sensi della Legge 30 agosto 2021 n.157)”.

Il primo è dedicato alle disposizioni relative alle garanzie dello Stato ed alla relativa escussione: “In caso di escussione di una garanzia dello Stato rilasciata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge 30 agosto 2021 n.157, l’Eccellentissima Camera diviene titolare di un diritto di credito nei confronti del Veicolo di Sistema per un importo pari al pagamento effettuato a seguito dell’escussione della garanzia. Su tale importo, salvo diversa convenzione, maturano interessi al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento effettuato dallo Stato al Veicolo di Sistema”. Il credito dell’Eccellentissima Camera diviene esigibile dal momento in cui le obbligazioni coperte dalla garanzia dello Stato sono completamente estinte. Dal momento in cui il credito dell’Eccellentissima Camera diviene esigibile, è assistito da garanzie e diritti equivalenti a quelli che sarebbero spettati ai portatori di ABS Senior nei confronti del Veicolo di Sistema. Diversamente, i crediti vantati dall’Eccellentissima Camera verso il Veicolo di Sistema a titolo di corrispettivo per il rilascio della garanzia dello Stato vengono soddisfatti con priorità maggiore rispetto ai crediti facenti capo ai portatori di ABS Senior. La delibera d’urgenza del Comitato per il Credito e il Risparmio di cui all’articolo 21, comma 3 della Legge n.157/2021 “si limita alla presa d’atto circa la mera regolarità formale dell’escussione della garanzia dello Stato di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge. In ogni caso, tale delibera del Comitato per il Credito e il Risparmio, da ottenersi prima del pagamento, non pregiudica la natura irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta di una garanzia dello Stato rilasciata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge n.157/2021, né sgrava lo Stato dal rispettivo obbligo di pagamento a favore dei Veicolo di Sistema in caso di escussione della garanzia medesima. Fermo restando quanto previsto sopra, le garanzie dello Stato rilasciate ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge n.157/2021 possono prevedere:

a) limitazioni riguardanti l’esigibilità dei crediti dello Stato nei confronti del Veicolo di Sistema correlate alla sussistenza di fondi disponibili in capo al Veicolo di Sistema, in coerenza con quanto previsto nel programma dell’operazione di cartolarizzazione di cui all’art. 3 della Legge n.157/2021;

b) limitazioni alla facoltà dello Stato di presentare istanze per la sottoposizione del Veicolo di Sistema a procedure concorsuali.

Le garanzie dello Stato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge n.157/2021 sono regolate, per l’intera durata delle garanzie medesime, dalle norme vigenti all’epoca del relativo rilascio.

PREVISIONI SULL’ESCROW ACCOUNT

Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della Legge n.157/2021 sono aggiunti i seguenti commi: “5 bis. In alternativa alla facoltà di cui al comma 5 concessa agli Originator di richiedere la riduzione e la liberazione con conseguente rimborso delle somme costituite in pegno, anche in deroga al vincolo del rimborso superiore al 50% previsto nel medesimo comma 5, gli importi vincolati in escrow ed oggetto del pegno irregolare potranno essere utilizzati, con il preventivo irrevocabile consenso unanime degli Originator a rinunziare al rimborso, per il puntuale pagamento delle ABS Senior sia per il rimborso dei costi di gestione sostenuti dal Veicolo di Sistema medesimo nella Operazione di Cartolarizzazione secondo l’ordine di priorità dei pagamenti previsto dall’Operazione di Cartolarizzazione. L’utilizzo degli importi vincolati in escrow ed oggetto del pegno irregolare potrà avvenire, in parte o per l’intero, al fine del rimborso dei Titoli Senior, in deroga al limite del 15% di cui sopra.

Per quanto riguarda il regime fiscale (art. 4), l’operazione di emissione dei titoli ABS, siano essi materializzati o dematerializzati, le attività, gli atti, i contratti, i documenti, le relative copie alla stessa inerenti ovvero conseguenti, nonché gli interessi ovvero gli altri redditi, di qualsiasi natura, derivanti dai titoli ABS, “sono esenti da qualsiasi imposta, anche straordinaria, diretta o indiretta, dazio, tassa o onere governativo di qualsiasi natura, ivi inclusa l’Imposta Generale sui redditi ed ogni imposta di registro e di bollo”. L’esenzione totale si applica per ogni imposta, per tutto il periodo di durata dei titoli ABS. Per gli atti ovvero negozi giuridici posti in essere nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione, nonché per quelli necessari per darvi esecuzione, trova comunque applicazione lo speciale trattamento fiscale di cui all’articolo 20 della Legge 14 giugno 2019 n.102.

In ragione della finalità di pubblico interesse perseguita e considerato il meccanismo di pareggio di bilancio e il regime di segregazione patrimoniale in cui opera in via esclusiva, il Veicolo di Sistema è completamente esente da qualsiasi forma di imposta, diretta e indiretta, fermi restando gli oneri fiscali degli Originator, dei Servicer e dei sottoscrittori delle ABS. Gli atti, i contratti o i documenti inerenti ovvero conseguenti all’emissione dei titoli ABS sono esenti dagli obblighi di registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche. Il regime fiscale e le esenzioni previste, si applicano a tutti gli atti ovvero negozi giuridici, e relative parti coinvolte, perfezionati e sottoscritti dai titolari dei Crediti Dubbi o NPL entro il 31 dicembre 2024, per il compimento di operazioni finalizzate alla miglior tutela delle proprie e preesistenti ragioni di credito, ossia quale conseguenza di escussione di garanzie o accordi transattivi estintivi del credito, tra cui le operazioni previste dall’Articolo VII.VII.2 e all’Articolo VII.VIII.4 del Regolamento n.2007-07 della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Con richiamo alle definizioni di cui all’articolo 2 della Legge n.157/2021 ed alle norme ivi previste, al fine di rendere efficaci ed agevolare, anche nelle tempistiche, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge n.157/2021 e la vendita degli immobili inerenti a tali crediti o derivanti da locazione finanziaria risolta nonché il realizzo delle garanzie, si prevede che l’autorizzazione del Consiglio dei XII non è necessaria nei casi di trasferimenti di immobili che si perfezionino:

1) tra Originator e Veicolo di Sistema nell’ambito delle operazioni di cessione degli Attivi Bancari di cui al Capo III della Legge n.157/2021 e nei relativi atti esecutivi;

2) tra Originator e Società Veicolo (SPV) nell’ambito delle operazioni di cessione delle Attività Cartolarizzate di cui al Capo II della Legge n.157/2021 e nei relativi atti esecutivi;

3) nell’ambito delle procedure esecutive contenziose per il recupero dei Crediti e per l’escussione delle garanzie reali aventi ad oggetto beni immobili situati in territorio Sammarinese, tra i debitori degli Attivi Bancari e l’Originator; tra i debitori degli Attivi Bancari e il Veicolo di Sistema e le Società Veicolo (SPV).

In deroga a quanto previsto all’articolo 148 della Legge 165/2005 gli Originator sono esentati dalla richiesta di autorizzazione al Consiglio dei XII per la legittimazione dell’originario acquisito e la contabilizzazione nella voce dell’attivo “beni da locare” relativamente agli immobili di proprietà degli Originator oggetto di contratto di locazione finanziaria per i quali sia venuta a mancare la causa locativa dell’acquisto immobiliare.

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