Home Dal giornale SMaC, ICEE e mutui casa: cambiamenti da marzo 2024

SMaC, ICEE e mutui casa: cambiamenti da marzo 2024

da Alessandro Carli

Nell’ampio articolato della Legge numero 132 del 2023 – “Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per l’esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 Dicembre 2022 nr. 171” trovano spazio anche la scontistica SMaC, l’ICEE e i contributi statali per i mutui.

L’art. 32 difatti (Aumento dello sconto SMaC Card su prodotti non sostituibili) spiega che “con l’obiettivo di incrementare i consumi nel territorio della Repubblica di San Marino e la competitività del sistema, nonché di sostenere i consumi più difficilmente sostituibili o differibili per le famiglie sammarinesi”, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2024, decreto delegato che preveda l’individuazione di beni non sostituibili sui quali sarà applicato uno specifico sconto SMaC Card. Il decreto delegato definisce altresì le forme applicative per l’erogazione di tale scontistica aggiuntiva e può eventualmente differenziarne l’importo in base al reddito del richiedente.

Ai fini della migliore ridistribuzione delle risorse pubbliche e di contrastare le situazioni di povertà, l’ICEE rappresenta lo strumento di valutazione della situazione economica, necessario per classificare la condizione economica effettiva di coloro che richiedono l’accesso a prestazioni sociali a regime agevolato, a provvidenze di carattere economico e per il diritto allo studio. L’art. 33 evidenzia che “il Congresso di Stato è tenuto, entro il 31 marzo 2024, ad adottare decreto delegato e regolamenti affinché, progressivamente, l’accesso alle prestazioni siano accessibili ovvero differenziate a seconda delle fasce di reddito, per la cui determinazione concorrono:

a) tutti i redditi ovunque e comunque prodotti da ciascun componente il nucleo familiare;

b) le rendite catastali non produttive di altri redditi ad esclusione di quelle dell’abitazione;

 c) i proventi da attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute in Repubblica o all’estero;

d) ogni altro elemento ritenuto dimostrativo di reddito o disponibilità patrimoniale, nessuno escluso.

Ai fini della determinazione delle fasce di reddito andranno detratti:

a) gli oneri sostenuti per il pagamento delle rate del mutuo per l’abitazione di residenza e quelle assistite dal contributo dello Stato;

b) le spese per l’assistenza di componenti del nucleo familiare non autosufficienti;

c) le spese di affitto, gli oneri per il pagamento delle rette dell’asilo nido ed ogni altra spesa ritenuta utile ad individuare l’effettiva capacità reddituale e patrimoniale della famiglia.

Per quel che concerne i mutui, l’art. 35 sancisce che “il contributo statale è calcolato in percentuale agli interessi che assistono il mutuo stesso determinati è pari a:

a) 60% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venticinque;

b) 65% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni venti;

c) 70% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni quindici;

d) 75% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni dieci.

L’ammontare dei contributi statali viene erogato anche ai titolari di mutuo già in essere e per gli anni residui di durata del mutuo stesso. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 marzo 2024, decreto delegato di modifica della Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche al fine di adeguarla alle esigenze del contesto economico-sociale, con particolare attenzione alle situazioni familiari disagiate ed al fine di riformare i criteri di assegnazione, di valutare l’impiego della garanzia dello Stato, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani coppie.

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