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Nuove norme antincendio, le aziende ora devono adeguarsi

da Daniele Bartolucci

La nuova “legge antincendi”, promulgata in primavera dopo anni di attese, entra nella fase operativa, grazie alla pubblicazione del Decreto Delegato 8 agosto 2023 n. 117 “Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 Legge sulla Prevenzione Incendi”. Si tratta di un passaggio importantissimo per le imprese sammarinesi, molte delle quali dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, sia a livello strutturale (con relativi “tempi tecnici” di adeguamento) sia a livello di responsabilità, con l’individuazione della nuova figura professionale del “professionista antincendio”. “Un nuovo approccio”, annuncia l’Ing. Pietro Falcioni, Capo della Protezione Civile, nella Circolare esplicativa diramata nei giorni scorsi. “Così come è avvenuto per la progettazione strutturale”, si legge nel documento, “con l’avvento della nuova normativa sismica nel 2012, anche in ambito di prevenzione incendi era doveroso questo passaggio ove si prevede che sia messa sotto osservazione l’attività a rischio incendio piuttosto che l’edificio oggetto di una istanza di concessione o autorizzazione edilizia o di qualsiasi titolo abitativo in genere, così come prevedeva il Decreto 22 ottobre 1985 n. 122”. In verità, “parzialmente ciò era stato fatto con il Decreto Delegato n. 146/2010 che obbligava le attività rientranti tra quelle elencate in allegato a presentare il Fascicolo di Intervento per le attività a Maggior Rischio Incendio; tale adempimento però non prevedeva una progettazione antincendio preliminare ma una mera rappresentazione dello stato di fatto dell’attività in termini di difesa contro l’incendio, e solo in alcuni casi avallata dall’ufficio preposto in quanto ricadente nelle procedure di cui al Decreto n. 122/1985 sopra indicato. La nuova legge di prevenzione incendi, e il suo decreto delegato attuativo, mette al centro l’attività a rischio, ora denominata attività soggetta ai controlli e visite di prevenzione incendi”. “Pur rappresentando lo spirito di collaborazione e di supporto, da parte dello scrivente Servizio, alle nuove attività, a quelle esistenti e ai tecnici che si affacceranno alla nuova progettazione della prevenzione incendi si evidenzia però che, al fine di assicurare il rispetto del nuovo quadro normativo, per quelle attività che non dovessero allinearsi ai disposti di legge, sono previste sanzioni, e in taluni casi, anche sospensione dell’esercizio”. Anche per questo ANIS ha già programmato un incontro formale per le aziende associate per il prossimo 5 ottobre, alla presenza dello stesso Capo della Protezione Civile, Ing. Pietro Falcioni.

LE TRE CLASSI DI RISCHIO DELLE AZIENDE: A, B E C

“Le attività, individuate nell’allegato al decreto delegato, sono 80 e ciascuna distinta in 3 categorie: A, B e C a cui è correlato un rischio incendio crescente, rispettivamente basso, medio ed elevato”, spiega la Circolare. Più specificatamente, come prevede la nuova normativa, “nella categoria A sono individuate le attività a basso rischio incendio, per le quali, in ogni caso, sono previsti adempimenti a carico del responsabile dell’attività ai fini della prevenzione e sicurezza antincendio, nella categoria B sono individuate le attività a medio rischio incendio, nella categoria C le attività considerate a rischio elevato”.

LE TEMPISTICHE PER LE ATTIVITÀ ESISTENTI

Per le attività esistenti è previsto un tempo tecnico di raccordo con la nuova normativa che tiene conto anche delle diverse possibilità che si dovessero presentare a causa delle procedure attuate con il vecchio Decreto n. 122/1985. Potranno infatti esistere attività dotate di nullaosta antincendio evaso ai sensi della vecchia norma e attività senza nullaosta. Attività che hanno fatto delle modifiche sostanziali e quindi dovranno riavviare la progettazione antincendio ed altre ancora che non hanno effettuato modifiche ma hanno un nullaosta riferito ai locali senza alcuna attività all’interno, o altri casi ancora esplicitati nel decreto delegato. Le attività di tipo A avranno a disposizione 3 anni di tempo per la presentazione della SCIA.

Le attività di tipo B e C avranno tre anni di tempo per la presentazione di istanza di Valutazione del Progetto, successivamente all’acquisizione del Parere di Conformità rilasciato dal Servizio di Prevenzione Incendi, potranno poi presentare SCIA entro i successivi due anni a completamento del percorso di adeguamento. Le istanze di parere di prevenzione incendi già evase e quelle di rilascio di nullaosta presentate ai sensi del vecchio Decreto n. 122/1985, quindi prima della pubblicazione del Decreto Delegato n. 117/2023, seguiranno il loro iter secondo il vecchio impianto normativo ad eccezione di quelle pratiche che non contemplano attività soggette per le quali seguirà l’archiviazione. Le istanze di parere di prevenzione incendi non ancora evase presentate ai sensi del vecchio Decreto n. 122/1985, quindi prima della pubblicazione del Decreto Delegato n. 117/2023, saranno archiviate se non contemplano attività soggette, in caso contrario, dovranno seguire i disposti del nuovo impianto normativo.

AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ: LA PROCEDURA

Diverso è il caso, invece, per chi intenda avviare una nuova attività in territorio, a seconda sempre della classificazione. “Le nuove attività di categoria A”, spiega la Circolare, “a seguito di presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), potranno iniziare l’attività senza nessuna fase istruttoria da parte del Servizio Prevenzione Incendi, nuovo Servizio istituito all’interno del Servizio di Protezione Civile. Quest’ultimo, congiuntamente alla Sezione Antincendio della Polizia Civile, può svolgere sopralluoghi al fine di verificare il corretto rispetto del progetto presentato tramite SCIA”. Mentre “le nuove attività di tipo B e C dovranno acquisire invece il parere di conformità alla normativa antincendio rilasciato dal Servizio Prevenzione Incendi a seguito di loro istanza di valutazione del Progetto. Conseguentemente, sempre tramite SCIA, potranno poi dare inizio all’attività. Anche in questo caso sono previsti sopralluoghi e, per le attività di tipo C, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Servizio”.

NASCE IL “PROFESSIONISTA ANTINCENDIO”

“In questo panorama procedurale”, spiega ancora la Circolare, “vi è una nuova figura professionale: il professionista antincendio. Per definizione, è il tecnico abilitato che ha frequentato anche un corso di specializzazione di prevenzione incendi di 120 ore e ha superato positivamente l’esame finale”. Di fatto, si acquisirà così il diritto di iscrizione al nuovo Albo dei Professionisti Antincendio. “Egli”, prosegue quindi la Circolare esplicativa della Protezione Civile, “oltre alla progettazione antincendio, aperta quest’ultima anche ai tecnici abilitati, potrà anche apporre la propria firma su perizie giurate, dichiarazioni e altra documentazione richiesta, quando dovuta, per il corretto iter procedurale della pratica antincendio”. Ma non sarà l’unico professionista coinvolto, perché “anche il nuovo impianto normativo, qualora risultino necessarie pratiche edilizie, si intreccerà inevitabilmente con le procedure urbanistiche mediante asseverazione inziale del progettista che dovrà indicare se il progetto presentato coinvolga o meno attività soggette ai controlli e visite di prevenzione incendi. In caso positivo, ai fini del rilascio del Certificato di agibilità, dovrà essere presentata poi idonea documentazione a dimostrazione del percorso avvenuto nella prevenzione incendi.

LE PROCEDURE

Nel Decreto Delegato sono previste le diverse procedure a seconda che le aziende interessate siano classificate di tipo A (meno a rischio) oppure di tipo B e C (più a rischio). “Le attività comprese nella categoria A”, specifica la nuova normativa, “sono considerate conformi alla normativa antincendio vigente con la presentazione di SCIA al SPI, ferma restando la possibilità di controlli a campione da parte del SPI entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 9, comma 1”. Inoltre, “per le attività comprese nella categoria A tutta la documentazione presentata a firma del tecnico abilitato non è soggetta al parere di conformità da parte del SPI”. Più complessa la procedura per le altre tipologie (B e C),  in quanto per esse “è necessaria la valutazione di conformità del progetto dell’impianto o della costruzione alla normativa e ai criteri di prevenzione incendi, mediante presentazione di apposita istanza al SPI. Il procedimento”, spiega la norma, “è avviato con la presentazione di un’istanza, volta all’ottenimento del parere di conformità, che deve contenere: a) generalità e domicilio del responsabile dell’attività […] sia esso persona fisica o, nel caso di ente o società, legale rappresentante; b) specificazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto; c) ubicazione dell’impianto e, più in generale, dell’opera oggetto di valutazione; d) informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto”. A tale istanza sono allegati quindi: “a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato II al presente decreto delegato; b) attestato del versamento dei diritti di pratica”. Nel caso di utilizzo del FSE, invece, la prevista documentazione tecnica “deve essere a firma del professionista antincendio”. In pratica, solo a questo punto “il SPI esamina i progetti e la documentazione tecnica allegata ed entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza può richiedere documentazione integrativa, la quale dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni. Il SPI rilascia parere di conformità alla normativa ed ai criteri di prevenzione incendi entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa”. Inoltre, “il SPI può avvalersi del CTM per la valutazione di conformità di progetti di prevenzione incendi di particolare complessità”. La procedura prevede quindi che “a seguito dell’ottenimento del parere di conformità, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, il responsabile dell’attività presenta la SCIA al SPI con le modalità indicate all’art. 8”. E qui sorge la differenziazione tra B e C, in quanto “le attività comprese nella categoria B sono considerate conformi alla normativa antincendio vigente con la presentazione di SCIA al SPI, ferma restando la possibilità di controlli a campione da parte del SPI entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA”. Mentre “per le attività comprese nella categoria C, a seguito di presentazione di SCIA è previsto un controllo con sopralluogo obbligatorio da parte del SPI per verificare la corrispondenza del progetto approvato alla situazione reale dell’impianto o dell’opera”. Quindi solo “con il rilascio del CPI da parte del SPI, in esito al controllo effettuato, le attività comprese nella categoria C sono considerate conformi alla normativa antincendio”.

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