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Rifiuti: accordo con le Marche, poi “senza limiti” in Europa

da Daniele Bartolucci

Il tema dei rifiuti è sempre molto delicato per San Marino, sia per la sua capacità produttiva a livello economico (che è un segnale positivo, che si traduce in aziende, investimenti, occupazione e gettito), sia per la sua storica carenza di impianti di smaltimento in territorio (segnale, invece questo, assai negativo in un contesto sempre più indirizzato alla sostenibilità). Anche per questo le due notizie di questi giorni sono estremamente importanti: la prima è il rinnovo dell’accordo con la Regione Marche, sottoscritto il 28 maggio del 2013, che “salva” di fatto il sistema sammarinese per i prossimi anni, unitamente a quello – più importante per volumi – con l’Emilia Romagna, e a quello con la Lombardia. La seconda notizia è invece più “internazionale” e, in prospettiva, ancora più importante, perché riguarda la decisione di San Marino di aderire alla Convenzione di Lisbona e, quindi, di poter esportare rifiuti in tutti i Paesi aderenti senza limiti di tonnellaggio.

L’ACCORDO CON LE MARCHE

Il Congresso di Stato ha deliberato (nr 25 del 25 luglio) il “Rinnovo dell’Accordo sottoscritto in data 28 maggio 2013 tra la Regione Marche e Repubblica di San Marino per lo Smaltimento ed il Recupero nella Regione Marche di Rifiuti Speciali prodotti nel Territorio della Repubblica di San Marino”, che era scaduto pochi giorni prima, ufficialmente il 16 luglio 2023. La Giunta della Regione Marche, in verità, aveva comunque già approvato l’Accordo con propria deliberazione n.966 il 3 luglio 2023. Ed è in tale atto che si possono recuperare i passaggi fondamentali: il primo è che vengono confermate le quantità di rifiuti che può essere importato nel territorio della Regione Marche (3.100 tonnellate per i rifiuti soggetti a smaltimento, 5.000 tonnellate per i rifiuti soggetti a recupero). La seconda è l’eliminazione del seguente passaggio: “Le autorità della Repubblica di San Marino provvedono allo svincolo della garanzia finanziaria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero intermedio o finale, contenuto nel Documento di movimento rilasciato da parte dell’impianto marchigiano di smaltimento o recupero, intermedio o finale, e trasmesso dalla competente Autorità di destinazione direttamente alla Repubblica di San Marino”. Questo, si legge nella delibera marchigiana, “al fine di snellire le procedure sia a vantaggio degli operatori sammarinesi che degli uffici preposti al monitoraggio ed al rispetto dell’accordo stesso”.

LA CONVENZIONE DI BASILEA

Con la delibera n.11 assunta nella seduta del 24 aprile il Consiglio Grande e Generale ha aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ed ora – ne hanno dato notizia Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente) e Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri), “è stato depositato lo strumento per l’adesione alla Convenzione”, entrerà in vigore il prossimo 29 Agosto. “Va ricordato che la Repubblica di San Marino gestisce i propri rifiuti in conformità al Regolamento CE n.1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aderendo alla Convezione di Basilea (senza alcuna variazione significativa delle procedure ed oneri gestionali sino ad ora adempiuti), potrà attivare spedizioni di rifiuti verso tutti i Paesi che hanno ratificato tale Convenzione, senza la necessità di sottoscrivere accordi specifici con tali Stati. Si otterranno significativi vantaggi a livello di gestione dei rifiuti, sia in termini di snellimento delle procedure burocratiche sia in termini di risparmio economico. In particolare, si apre la possibilità per tutti i produttori di rifiuti di poter gestire direttamente le proprie esportazioni verso tutti gli impianti di recupero/smaltimento siti nei Paesi che sono parte della Convenzione, attraverso procedure di notifica preventiva o semplificata ormai ben note e consolidate tra gli operatori economici sammarinesi, già previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006”.

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