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Specializzazione medici: le modalità procedurali

da Alessandro Carli

Il decreto delegato numero 151 del 2022, “nell’esercizio della delega di cui all’articolo 16 della Legge 24 giugno 2022 n.94 e con riferimento agli operatori sanitari, medici e non, già dipendenti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) in forza di rapporto di lavoro subordinato di diritto pubblico” disciplina le modalità procedurali per la fruizione delle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico (di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.53); i termini di erogazione e di restituzione del contributo per la partecipazione alla scuola di specializzazione; gli obblighi ed oneri a carico del dipendente beneficiario.

Ai fini dell’accesso alle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico, l’operatore sanitario non deve avere età superiore ai 50 anni.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Ferma restando la vigenza ed effettività del rapporto di lavoro principale, l’operatore sanitario già dipendente dell’ISS ed il Comitato Esecutivo dell’Istituto medesimo, tramite il Direttore Generale dell’ISS, stipulano un contratto di formazione specialistica che prevede quanto segue:

a) l’impegno del dipendente a restituire il contributo erogato dall’ISS, entro cinque anni dal termine della Scuola di Specializzazione, mediante trattenute operate sullo stipendio corrispostogli in forza del rapporto di lavoro, secondo un piano concordato fra le parti;

b) in accordo con l’Ateneo ed il dipendente, la restituzione del contributo potrà essere parzialmente compensata con l’attività prestata dal dipendente a titolo di medico in formazione specialistica qualora l’ISS ne richieda la disponibilità lavorativa per periodi limitati. In tale ultimo caso, il monte orario settimanale cumulativo di lavoro prestato dal dipendente, a titolo di medico in formazione specialistica ed in forza del rapporto di lavoro principale, non potrà, comunque, superare le 48 ore, di cui 38 ore come orario di lavoro ai sensi di legge e 10 ore di attività in formazione, nel rispetto della durata massima della giornata lavorativa di 13 ore e dei periodi di riposo continuativo giornaliero e settimanale previsti a tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

c) l’eventuale nuova articolazione oraria del rapporto di lavoro principale con la possibilità di effettuazione di lavoro a tempo parziale, anche in deroga alle vigenti norme in materia di pubblico impiego e previo confronto con le OO.SS., ferma restando la compatibilità delle suddette variazioni con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza;

d) le modalità e la periodicità della programmazione relativa all’utilizzo degli istituti della flessibilità, permessi e congedi relativi al rapporto di lavoro principale;

e) l’obbligo del dipendente di comunicare all’ISS di aver conseguito il diploma di specializzazione, secondo i termini concordati fra le parti;

f) al termine del corso di specializzazione, la collocazione in aspettativa del dipendente dal rapporto di lavoro principale per non più di cinque anni continuativi e la contestuale riassunzione, a tempo determinato, dello stesso, da parte dell’ISS, in base alle esigenze dell’ISS, sul profilo di ruolo (PDR) di DIRMED per un periodo non superiore a cinque anni continuativi, salvo che il rapporto di lavoro principale sia già relativo a profilo medico. In caso di partecipazione del dipendente, che abbia beneficiato delle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico, a concorso per l’assunzione a tempo indeterminato sul PDR di DIRMED, si applica quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Delegato n.3/2017;

g) l’obbligo del dipendente di permanere in servizio presso l’ISS, sul PDR di DIRMED, per almeno 5 anni;

h) l’applicazione di una penale, pari al 10% dell’ammontare complessivo del contributo erogato, qualora il dipendente non ottemperi a quanto previsto alle superiori lettere f) e g).

L’ISS adotta gli atti e provvedimenti amministrativi volti a conformare ed adattare i termini del suddetto rapporto di lavoro principale alle pattuizioni contenute nel contratto di formazione specialistica.

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