Modifiche delle definizioni e introduzione di alcuni istituti e variazioni: dal 1° ottobre si applicheranno gli “Interventi a sostegno della famiglia” definiti dalla Legge numero 129 del 2022.
Tra le novità evidenziate da ANIS le misure di protezione e di prevenzione, ruolo del medico del lavoro e dell’organo di vigilanza, l’astensione dal lavoro per la lavoratrice subordinata, il congedo per gravidanza e puerperio della lavoratrice e il congedo di paternità.
Ma andiamo con ordine. L’articolo 7 (“Misure di protezione e di prevenzione, ruolo del medico del lavoro e dell’organo di vigilanza”), rispetto al passato, è stata aggiunta quale ulteriore misura atta ad evitare l’esposizione a rischi per la salute e la sicurezza della lavoratrice gestante, o in periodo di allattamento, l’attivazione di accordi individuali di lavoro agile, anche in deroga al principio della prevalenza dello svolgimento dell’attività in sede aziendale, ovvero attivando le modalità di “lavoro dal domicilio”, previo accordo tra il datore di lavoro e la lavoratrice.
Al comma 4 dell’articolo 8 (Astensione dal lavoro per la lavoratrice subordinata) viene aumentato lo sgravio contributivo, dal 5% al 40%, per i datori di lavoro che, al fine di tutelare la sicurezza e la salute della donna in gravidanza, provvedono ad una sua ricollocazione temporanea ad altra mansione nell’ambito lavorativo ai sensi dell’art. 7.
Al comma 8 dell’articolo 12 è stato portato da 90 a 150 giorni dopo il parto il diritto di astensione dal lavoro riconosciuto al padre nei casi di decesso, grave infermità o gravissima patologia permanente o temporanea o l’abbandono del neonato da parte della madre. Per i parti prematuri, è introdotto il comma 9, che riconosce la facoltà alla lavoratrice di usufruire delle indennità per complessivi 120 giorni successivi alla data di parto presunta, a cui si sommano i giorni compresi tra questa e la data del parto effettivo, nei casi in cui questo avvenga tra la 22ma e la 35ma settimana di gravidanza.
La Legge 129/2022 prevede il congedo di paternità in favore dei lavoratori subordinati, consistente nel diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni retribuiti al 100%, anche non continuativi, entro i primi 5 mesi dalla nascita del/la figlio/a o al parto del feto morto. L’indennità del 100% della retribuzione è anticipata dal datore di lavoro che successivamente la detrae dai contributi dovuti nel mese di competenza.
Il datore di lavoro deve essere informato preventivamente con un congruo preavviso della volontà di usufruire del congedo di paternità, presentazione altresì il certificato di nascita del/la figlio/a.
In favore del padre che beneficia del congedo di paternità è altresì previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa ed il divieto di licenziamento.
Il congedo di paternità potrà essere richiesto dal padre il cui figlio non abbia ancora compiuto il quinto mese dall’entrata in vigore della legge (19 settembre 2022).
Per quanto riguarda il congedo parentale (ex aspettativa post partum) l’art. 14 sottolinea che la percentuale di indennità riconosciuta fino al raggiungimento dell’anno di vita del bambino è aumentata al 40% (in precedenza 30%).
Al comma 6 è introdotto il diritto del padre di richiedere 2 mesi di congedo non retribuiti nei primi 3 anni di vita del figlio, ovvero a 2 mesi di congedo pagati al 20% qualora né lui né la madre abbiano usufruito dell’intero periodo di congedo parentale nei primi 18 mesi di vita del bambino. Anche in questo caso sono computati contributi figurativi.
La versione integrale della Legge 129 del 2022 è scaricabile dal portale del Consiglio Grande e Generale.