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La concessione edilizia all’esame del Consiglio

da Redazione

La proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, l’adeguamento dei termini e le disposizioni transitorie sono “chiamate” alla prima lettura da parte del Consiglio Grande e Generale. La relazione, firmata dal Segretario al Territorio Stefano Canti, riporta che la deadline per la presentazione delle domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, originariamente fissato alla data del 30 settembre 2020, “è stato più volte prorogato, da ultimo con l’art. 37 della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, che ha previsto come data di scadenza il 30 settembre 2022. In accoglimento di un’istanza congiunta dell’ordine degli ingegneri e architetti e del collegio dei geometri del 27 luglio è stata disposta un’ulteriore proroga prevedendo la scadenza per il deposito della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria il 31 marzo 2023. “Ne consegue l’adeguamento di tutti i termini ad essa correlati, quindi, in primo luogo, del termine per la presentazione della documentazione a corredo della domanda che è stato posticipato al 30 novembre 2022”.

Per le domande presentate dal 1° ottobre 2022 al 31 gennaio 2023, di valore superiore a 5.000 euro, sono state previste dilazioni dei termini di pagamento della sanzione e del contributo di concessione. In particolare, per le domande presentate dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022 è stata data la possibilità di corrispondere il 50% dell’importo alla data di presentazione della domanda, il 25% entro il 30 novembre 2022, il restante 25% entro il 31 gennaio 2023.

Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 sino al 31 gennaio 2023, la possibilità di dilazione riguarda il 75% dell’importo alla presentazione della domanda, mentre il restante 25% dovrà essere corrisposto entro il 31 gennaio 2023.

Per le domande presentate dal 1° febbraio 2023 è richiesto il pagamento dell’intero importo all’atto di consegna della domanda.

Ragionamento diverso è stato fatto per le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di importo complessivo sino a 5.000 euro presentate dal 1° ottobre 2022, per le quali è stato previsto il pagamento dell’intera sanzione e del contributo di concessione, all’atto di presentazione della domanda.

In vista della prossima adozione del progetto di piano regolatore generale è stato previsto l’art. 2, intitolato “Disposizioni transitorie”.

La finalità dell’articolo è quella di contemperare, da una parte, l’esigenza di non rallentare il mercato immobiliare durante l’iter di approvazione del nuovo PRG, dall’altra, di evitare speculazioni edilizie o comunque operazioni immobiliari che potrebbero vanificare anche solo in parte la portata innovativa del nuovo PRG attraverso la richiesta di avvio di nuovi interventi – ad esempio la richiesta di costruire – in luoghi in cui non sarà più consentito, sulla base delle di posizioni del nuovo piano.

La Legge 19 luglio 1995 n. 87 prevede una norma di carattere generale che va nella direzione sopra indicata, in base alla quale “la presentazione in prima lettura al Consiglio Grande e Generale di un nuovo Piano Regolatore (…) sospende automaticamente la validità delle previsioni e delle prescrizioni in contrasto con i contenuti e le modalità del nuovo PRG (…), fino all’approvazione definitiva in seconda lettura degli stessi strumenti”.

A superamento dell’attuale impostazione, la scelta operata con la redazione del progetto di legge è quella di dettagliare i tipi di pratiche relative a nuovi interventi che potranno essere presentate, esaminate ed approvate a seguito della presentazione del nuovo piano regolatore generale in prima lettura.

Coerentemente con le finalità dell’articolo, le pratiche esaminabili sono le domande di concessione e di autorizzazione edilizia, piano particolareggiato e domande di convenzionamento che non risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo piano.

L’art. 2 specifica anche le pratiche di altra natura – domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, regolarizzazione di altre violazioni edilizie e urbanistiche ed accertamenti di situazioni di fatto – che potranno continuare ad essere esaminate in quanto riguardano l’accertamento e la sanatoria di situazioni esistenti.

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