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Norme per facilitare l’avvio delle attività economiche

da Alessandro Carli

Dovevano essere presentate in II° lettura nella sessione di fine aprile ma sono slittate di un mese circa. Come assicurato dal Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi in occasione della conferenza stampa di inizio settimana, con ogni probabilità nella prossima seduta del Consiglio Grande e Generale l’Aula discuterà anche le “Norme per facilitare e semplificare l’avvio di attività economiche”. 

L’impianto normativo si prefigge non solo di ridurre i tempi tecnici di avvio dell’attività societaria, ma di introdurre strumenti, talvolta totalmente innovativi, che amplino le possibilità operative di investimento.

La relazione del Segretario Righi, nel toccare articolo per articolo, è limitata agli interventi di maggior impatto e a quelli che necessitano di spiegazioni rispetto alla lettera delle norme.

Art.1: la razionalizzazione e semplificazione dei requisiti di inidoneità, mira a coniugare il diritto di rango costituzionale della libertà d’impresa con la necessità di limitare tale diritto in presenza di elementi di effettiva gravità. A tal fine si è introdotto il parametro della concreta pena irrogata in luogo di quello ben più aleatorio della tipologia del misfatto, sottoponendo i casi di effettiva rilevanza all’ottenimento della piena riabilitazione, criterio quest’ultimo ritenuto di ben maggiore garanzia rispetto ai precedenti. In ciò continuando il Paese a distinguersi dal resto dei paesi europei (compresa l’Italia) che non subordinano ordinariamente a requisiti di onorabilità la possibilità di acquisire partecipazioni o assumere cariche sociali.

Art.2. Si sono precisati i dati che devono essere iscritti nel Registro, introducendo un elenco tassativo idoneo a resecare in radice ogni possibile disomogeneità di iscrizione e conseguente annotamento di altre voci non espressamente previste.

Art.3. Si è introdotta una particolare modalità di versamento dei conferimenti in denaro a mezzo fideiussione. Il rilascio della fideiussione costituisce a tutti gli effetti ed è pertanto equiparato al versamento del capitale sociale in denaro: l’amministratore della società ne potrà conseguentemente disporre in ogni momento ai sensi di legge e secondo i principi amministrativo/contabili ordinari già previsti per i conferimenti in denaro. In tal senso, qualora necessario, potrà egli escutere in ogni momento la fideiussione, fermo restando la possibilità per il socio di evitarlo versando seduta stante in favore della società la corrispondente somma di denaro.

Art.4. Si è abolita l’anacronistica distinzione fra società “a pluralità di soci” e società a socio unico, che pertanto risultano oggi equiparate con riferimento al capitale sociale ed alle tempistiche di versamento dello stesso.

Art.5 Si è introdotta una deroga all’ammontare minimo del capitale sociale portato a 9.000 euro. Tale diminuzione è stata subordinata all’indisponibilità delle somme versate, sempre al fine di contemperare gli opposti interessi già sopra meglio evidenziati. In particolare sono evidenti le finalità di incentivazione di tutte quelle attività imprenditoriali, soprattutto, ma non solo, giovanili, a forte valore aggiunto immateriale, che ben potranno beneficiare di tale disposizione.

Art.11. Sono state introdotte profonde innovazioni volte a consentire la partecipazione assembleare da remoto, rendendo definitiva la possibilità temporalmente prevista durante la pandemia. Si ritiene infatti tale adeguamento conforme alle aspettative ed alle modalità operative oggi ritenute più avanzate e già adottate in altri paesi. L’intervento costituisce un primo passo nella direzione di una effettiva implementazione degli strumenti che le moderne tecnologie mettono e soprattutto metteranno in un tempo non lontano a disposizione degli utenti privati.

Art.12. E’ stata introdotta la possibilità di tenere riunioni assembleari in teleconferenza, prevedendo la partecipazione da remoto tanto dei soci quanto delle cariche sociali.

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