Home Dal giornale Abilitazione al comando delle unità da diporto

Abilitazione al comando delle unità da diporto

da Alessandro Carli

Nonostante la Repubblica di San Marino non si affacci sul mare, il mondo “marittimo”, per il Titano, è un elemento di grande interesse. Nei giorni scorsi sul sito del Consiglio Grande e Generale è stato pubblicato il Decreto Delegato numero 75 del 2022 che introduce il titolo “professionale marittimo di abilitazione al comando di unità da diporto impiegate in attività commerciale” (commercial yacht), che vi andiamo ad approfondire (lo trovate in versione integrale sul sito del CGG).

Le unità da diporto utilizzate a scopo commerciale, fino a 500 GT – tonnellate di stazza lorda – adibite al trasporto, fino a 12 passeggeri, possono essere condotte da Comandanti che siano in possesso dei Certificati di Competenza secondo i requisiti indicati nei successivi articoli.

Il Certificato di Competenza per il Comando e condotta delle unità da diporto ad uso commerciale, è rilasciato secondo i criteri della Convenzione internazionale STCW 78/95 e successivi emendamenti, come Certificato equivalente al Certificato di Competenza per Comandanti abilitati alla navigazione in viaggi costieri, in linea con i principi di cui all’articolo IX e della Regola II/3 della Convenzione medesima. Detta Certificazione è rilasciata su apposito “Modello” previsto dalla citata Convenzione dall’Autorità ed è notificata presso l’IMO, in forza dell’articolo IX, comma 2 della citata Convenzione STCW.

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO

Il personale che intende conseguire la Certificazione di Competenza deve possedere uno dei seguenti requisiti: a) aver effettuato 12 mesi di navigazione su navi mercantili, in qualità di ufficiale abilitato al servizio di guardia di navigazione; ovvero b) possedere l’abilitazione, senza limiti, per il Comando di imbarcazione da diporto aventi lunghezza fino a 24 metri, da almeno 5 anni; ovvero c) possedere l’abilitazione al Comando di navi da diporto, di lunghezza superiore a 24 metri, da almeno 5 anni; d) età non inferiore a 20 anni; e) idoneità fisica, secondo i criteri dalla Convenzione internazionale MLC (Maritime labour Convention, 2006). Il personale interessato ad ottenere il suddetto Certificato di Competenza (CoC), dovrà inoltre frequentare i seguenti corsi formativi, previsti dal capitolo II e VI del Codice STCW, presso centri di addestramento riconosciuti dall’Autorità: antincendio di base e avanzato; sopravvivenza in mare; GMDSS (restricted operator certificate – ROC); radar Base e ARPA; PSSR – Personal safety and social responsibility; Ship security Officer. Al termine del completamento dei citati corsi, i candidati dovranno sostenere un esame teorico.

LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Il Certificato di Competenza rimarrà valido per 5 anni, se durante tale periodo è stato effettuato almeno 1 anno di navigazione effettiva, a bordo di navi mercantili o Yachts commerciali, impiegati in viaggi costieri. Il Certificato di Competenza dovrà essere riconfermato, in relazione alla validità periodica dei corsi di formazione previsti, come stabilito dalla convenzione internazionale STCW. Il Certificato CoC è sospeso dall’Autorità qualora, in sede di accertamento sanitario periodico, previsto dalla Convenzione MLC, risulti la temporanea perdita dell’idoneità fisica e psichica. In tal caso il CoC è sospeso fino a quando l’interessato non produca la certificazione attestante l’idoneità psicofisica. Il CoC può essere altresì sospeso dall’Autorità, fino a 12 mesi in uno dei seguenti casi:

a) per accertata assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente;

b) quando l’abilitato commetta atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica o da produrre incidenti e danni a persone, cose nonché alle infrastrutture portuali e di ormeggio;

c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza. La revoca del certificato può avvenire nei seguenti casi:

a) perdita dell’idoneità fisica;

b) decesso dell’interessato.

REGISTRAZIONE DEI CERTIFICATI

I dati relativi ai certificati rilasciati e le successive variazioni vengono annotati in apposita banca dati informatica tenuta dall’Autorità.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento