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Genitori e lavoro, in arrivo nuovi congedi e permessi

da Daniele Bartolucci

Alla base di molti ragionamenti attorno alle grandi riforme che San Marino ha messo in agenda per il 2022, in particolare quella delle pensioni e del mercato del lavoro, c’è un elemento ricorrente, comune anche a tutti i Paesi europei: il tasso di natalità è molto basso e non garantirà in futuro quella “classe di lavoratori” su cui investire in formazione e che dovranno portare le competenze che mancano oggi, ma anche e soprattutto quei contribuenti che dovranno rimpinguare i fondi pensione e accrescere il gettito erariale. Occorre quindi invertire il trend delle nascite. E per farlo occorre implementare quelle “politiche per la famiglia” che sono ormai all’ordine del giorno in tutti i Parlamenti. Oggi anche quello di San Marino, con l’approdo in prima lettura del progetto di legge che, non a caso, è il frutto del lavoro svolto dal Gruppo di nomina congressuale composto da funzionari delle Segreterie di Stato per la Giustizia e la Famiglia,  per la Sanità e la Sicurezza Sociale, al Lavoro, al Turismo. Un lavoro corale che conferma, come detto, che questo tema è ricorrente in tutti gli ambiti di riforma.

“DENATALITÀ E STRUMENTI DA RIORGANIZZARE”

“Nel nostro Paese come in tanti Paesi dell’area Europea”, spiega infatti nella relazione accompagnatoria il Segretario di Stato con delega alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini, “assistiamo, già da diversi anni, ad un serio calo demografico amplificato dalla Pandemia Covid-19 che genera effetti negativi su vasta scala. La denatalità è diventata un fenomeno che riguarda infatti tutta l’Unione Europea. Per la nostra Repubblica secondo il Bollettino di Statistica (vedi tabella), in particolare negli ultimi 4 anni si assiste ad un calo delle nascite: 235 nascite nel 2018, 232 nel 2019 e 224 nel 2020. Per l’anno 2021 si registrano 212 nuovi nati. Nel nostro paese, gli interventi relativi alle politiche familiari a sostegno della natalità, della tutela della maternità, sono migliorati nel tempo anche con investimenti di risorse e provvedimenti normativi che hanno previsto aiuti economici diretti e concreti (assegni familiari, assegni integrativi, ecc), i congedi e le tutele per la maternità e la lavoratrice. Strumenti che ad oggi necessitano di una revisione per riorganizzare e coordinare al meglio il sistema dei sostegni e prevedere un rafforzamento in favore delle famiglie con figli”.

FOCUS SUL MONDO DEL LAVORO

“Il Gruppo di lavoro”, spiega quindi Ugolini, “ha ritenuto fondamentale creare un unico progetto di legge che racchiuda le tutele già previste dall’ordinamento con l’introduzione di alcune novità legate alla tutela della genitorialità e al sostegno alle famiglie, tenendo in considerazione il principio di pari dignità tra datore di lavoro e lavoratore”. L’aspetto economico e quello lavorativo sono infatti i principali “freni”, secondo gli esperti della materia, alla scelta di diventare genitori. In particolare, “si è tenuto conto della Direttiva DE 1158/2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”. In generale, “sono stati modificati alcuni termini dalla precedente normativa: ad esempio non si parlerà più di aspettativa post-partum ma di congedo parentale, questo per equiparare i termini al contesto europeo”. Mentre “per i genitori adottivi e affidatari si è scelto di denominare i congedi in maniera diversa, per renderli più adeguati al contesto”. Ovviamente rientrano in questo intervento anche tutti i principi, gli obblighi e i divieti (tra cui la maternità obbligatoria), il divieto di licenziamento, i diritti dei genitori lavoratori e l’introduzione del principio del lavoro flessibile. Ma anche (tramite gli Allegati 1 e 2) l’elenco “non esauriente” degli agenti e dei fattori di rischio la cui presenza richiede specifica valutazione dei rischi a tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere (o in allattamento), oppure obbliga al divieto di esposizione a tutela delle lavoratrici gestanti.

Molte di queste disposizioni avranno quindi un impatto sull’organizzazione del lavoro e in definitiva sulle aziende. Anche per questo tra la prima e la seconda lettura del progetto di legge sarà opportuno declinare al meglio i vari interventi, al fine di non trasferire unicamente sulla parte datoriale questi oneri.

I NUOVI CONGEDI PARENTALI

Tra le misure a sostegno della genitorialità c’è quindi il Congedo per Gravidanza e Puerperio, che prevede 150 giorni, retribuiti al 100%, ma anche il Congedo di Paternità, che prevede 10 giorni per il padre da usufruire entro i primi 5 mesi di vita del bambino, retribuiti al 100% e la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito di 2 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. Per quanto riguarda il nuovo Congedo Parentale (la precedente aspettativa post-partum), viene aumentata la percentuale di indennità al 40% per i primi i 12 mesi di vita del bambino, al 50% per i parti gemellari e al 60% per i parti plurigemellari sempre nel primo anno di vita. Rimane invece invariata al 20% dai 12 ai 18 mesi, mentre per i parti gemellari e plurigemellari viene aumentata al 30%. Un’altra misura che interessa parecchie mamme è il Permesso per Allattamento, che può essere richiesto entro i 12 mesi di vita del bambino epermette di assentarsi per 2 ore giornaliere retribuite.

Allineandosi alle dinamiche europee, viene introdotta una sostanziale parificazione tra genitori naturali e genitori adottivi o affidatari.

I PERMESSI PER VISITE E MALATTIE

Oltre a questi, vengono disciplinati “ulteriori permessi e congedi a sostegno della famiglia, con la finalità di sostenere la genitorialità e assicurare ai genitori pari opportunità evitando discriminazione di genere sul luogo di lavoro”, annuncia Ugolini nella relazione.

Ad esempio c’è il Permesso per Visite Mediche Prenatali, che consistente in 12 ore retribuite, sia per la madre che per il padre, oppure il Permesso per Visite Mediche dei Figli, per un massimo di 5 ore, non retribuite, nell’arco dell’anno per ciascun genitore, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi. Ma anche il Permesso per Malattia dei Figli, che non è retribuito ma nella precedente normativa era classificato come congedo parentale: “Lo strumento è rimasto il medesimo ma si è passati da 5 a 10 giorni di permesso per i bambini dai 6 ai 14 anni e da 10 a 15 giorni per più figli rientranti nella fascia d’età 6-14 anni”. Interessante anche il Permesso per Colloqui Scolastici, che “prevede per ciascun genitore la possibilità di chiedere un massimo di 5 ore non retribuite nell’arco dell’anno, per colloqui con gli insegnanti al fine di partecipare in maniera attiva al percorso di crescita dei propri figli/e, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi”.

ASSISTENZA AI FAMILIARI E LE GRAVI PATOLOGIE

Così come il Congedo per Prestatori di Assistenza, “precedentemente rubricato come Congedo parentale o permesso speciale”, che “consiste nel diritto di assentarsi fino ad un massimo di ore mensili pari ai 4/5 dell’orario di lavoro settimanale, retribuite, per aiutare il familiare portatore di grave disabilità permanente o temporaneo o portatore di gravissima patologia correlata all’età”. La vecchia casistica “aspettativa/congedo parentale lungo retribuito” viene invece assolta dal Congedo Speciale Retribuito, il quale “viene riconosciuto al genitore residente nell’eventualità in cui al figlio residente, nei primi 18 anni di vita, insorga una gravissima patologia permanente o temporanea, tale per cui si renda necessario l’intervento assistenziale permanente. E’ riconosciuto”, spiega Ugolini, “anche nell’ipotesi in cui il figlio anche con età superiore ai 18 anni sia stato colpito da una gravissima disabilità, rientrante nelle ipotesi di gravissime cerebro lesioni e gravissime mio lesioni acquisite. Ha una durata massima di due anni, anche frazionabile in mesi. E’ retribuito sulla base della media retributiva contrattuale degli ultimi 6 mesi percepita dal dipendente e ridotta di un terzo”. L’altra grande novità è invece il Congedo per Gravi Motivi Familiari, “un nuovo strumento che prevede la possibilità di richiedere un congedo non retribuito per una durata massima di due anni, per gravi motivi familiari”. Infine ci sono “le ferie solidali, con le quali i lavoratori possono donare i propri giorni di ferie non utilizzati per permettere ai colleghi di accudire i familiari nei quali sia insorta una gravissima patologia permanente o temporanea”.

ASSEGNI FAMILIARI: I FRONTALIERI DOVRANNO SCEGLIERE TRA L’ITALIANO O QUELLO SAMMARINESE

Come noto, dal 1° marzo 2022 in Italia è entrato in vigore l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, che andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e gli assegni per il nucleo familiare nonché gli assegni familiari. A tal proposito l’ISS ha diramato una nota ai datori di lavoro per informare i propri dipendenti lavoratori frontalieri titolari di assegni familiari erogati dallo stesso ISS che “A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 230/2021 in Italia è stato introdotto l’assegno unico e universale. La titolarità di questo assegno è incompatibile con la titolarità di assegni familiari erogati dall’Istituto per la Sicurezza Sociale. I lavoratori frontalieri titolari di assegni familiari erogati dall’‘I.S.S., qualora loro stessi i loro coniugi presentino o abbiano presentato domanda di assegno unico e universale, devono informarne tempestivamente l’Ufficio Assegni Familiari dell’I.S.S (tel. 0549 994401 – 0549 994689). In attesa di attivare con I’I.N.P.S. le modalità di controllo di eventuali posizioni di lavoratori che abbiano avuto indebitamente accesso ad entrambi gli strumenti di sostegno per le famiglie, l’attività di cui sopra sarà utile ad evitare gravose situazioni di contenzioso”.

Di fatto, stando all’interpretazione data dall’ISS (su cui non tutti pare siano d’accordo), i lavoratori frontalieri dovranno scegliere quale assegno richiedere e questo potranno farlo solo facendo i dovuti conteggi, visto che quello italiano si basa – anche come assegno – sull’ISEE. In pratica si dovrà verificare, in base al proprio reddito, quale dei due sia più conveniente.

Resta però un altro dubbio, più sammarinese, visto che come aveva già ricordato il CSIR “la circolare INPS indica che l’AUU sarà riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Se tale requisito può da considerarsi pacifico, per coloro che vivono e lavorano in Italia, così non lo è per i lavoratori frontalieri sammarinesi che rischiano di perdere un emolumento ad oggi loro garantito, in quanto non residenti o soggiornanti in Italia”. Spetta dunque all’INPS chiarire questa fattispecie, così come del resto i sindacati hanno richiesto già da diverso tempo.

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