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Operazioni finanziarie: al via alcune modifiche “europee”

da Alessandro Carli

In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 numero 120, il Decreto Delegato numero 8 del 2022 è finalizzato al recepimento di:

1 – Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

2 – Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

3 – Regolamento (UE) n. 2365/2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;

4 – Regolamento (UE) n. 1011/2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, il Decreto Delegato numero 8 del 2022 , oltre a disporre direttamente con riguardo a talune materie oggetto degli atti giuridici europei sopra citati, apporta modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché i conseguenti aggiornamenti al Decreto 30 maggio 2006 n.76, al Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117, all’articolo 1 del Decreto Legge 21 gennaio 2016 n.4 e al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.111 e loro successive modifiche. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, già autorità di vigilanza e di regolamentazione ai sensi e per gli effetti della LISF, è considerata quale autorità competente anche ai sensi di quanto previsto nei Regolamenti (UE).

DEMATERIALIZZAZIONE E ACCENTRAMENTO TITOLI

Le società di capitali possono accentrare presso un depositario centrale di titoli, sammarinese o estero, i certificati fisici rappresentanti gli strumenti finanziari dalle stesse emessi. L’Ecc.ma Camera, la Banca Centrale e i soggetti autorizzati di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 possono altresì emettere direttamente strumenti finanziari in forma dematerializzata e possono registrare i medesimi presso un depositario centrale di titoli, sammarinese o estero. Gli strumenti finanziari sono in forma dematerializzata quando non sono rappresentati da certificati fisici ma esistono esclusivamente come registrazioni in scritture contabili presso i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento o presso questi ultimi e il depositario centrale di titoli. Il ricorso alla forma dematerializzata degli strumenti finanziari è: 1 – facoltativa, nel caso di strumenti finanziari nominativi; – obbligatoria, nel caso di strumenti finanziari al portatore;

2 – preclusa, per azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio.

In caso di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione è obbligatoria: 1 – la registrazione degli stessi, se direttamente emessi in forma dematerializzata;

2 – l’accentramento dei medesimi, se rappresentati da certificati fisici, presso un depositario centrale di titoli, entro la data prevista per il regolamento, ai fini della loro rappresentazione mediante scritture contabili e loro regolamento in un sistema di regolamento titoli. Tale obbligo sussiste anche con riguardo a strumenti finanziari trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria di cui al Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 150 nel caso di contratto con controparte estera. Il trasferimento degli strumenti finanziari registrati o accentrati presso un depositario centrale di titoli avviene tramite registrazioni in scritture contabili presso quest’ultimo e presso i soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento o la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il trasferimento degli strumenti finanziari in forma dematerializzata non registrati presso un depositario centrale di titoli avviene con registrazioni in scritture contabili unicamente presso i soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento, possibilmente coincidente con l’emittente lo strumento finanziario, o presso la Banca Centrale.

In caso di strumenti finanziari nominativi, la scritturazione sul conto equivale alla girata. L’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in forma dematerializzata, siano essi registrati o meno presso un depositario centrale di titoli ovvero accentrati presso quest’ultimo, avviene comunque per il tramite dei soggetti autorizzati ai servizi e alle attività di investimento o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il Decreto integrale, che comprende anche la data fissata per il regolamento, le misure per prevenire i mancati regolamenti, le misure per la gestione dei mancati regolamenti, eccetera, è scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale.                                           

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