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CIG causa 5, proroga sino alla fine dell’anno

da Alessandro Carli

La recrudescenza della pandemia – non ai livelli europei, fortunatamente, ma l’allerta sul Titano è ancora alta – e i suoi freni alla ripartenza di alcuni settori economici del Paese, ma “anche la necessità di mantenere per tutto il 2021 gli interventi straordinari a tutela dei posti di lavoro” e parimenti “la necessità di tempistiche adeguate per affrontare e concertare con le parti sociali una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali”, hanno portato a una proroga della Cassa Integrazione Guadagni causa 5. La proroga, riporta il Decreto – Legge nr. 139, “è concessa agli operatori economici che dimostrino il perdurare di una contrazione di fatturato al 30 giugno 2021 pari o superiore al 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019”. Le richieste di proroga devono essere presentate entro il 31 agosto 2021 nelle modalità previste dall’art. 14 della Legge nr. 73 del 2010 e successive modifiche. Il trattamento di integrazione salariale, per ogni dipendente, è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per quattro, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per quattro (per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria). L’integrazione salariale, in ogni caso, non potrà superare la data del 31 dicembre 2021. La misura di integrazione salariale concessa è dell’82%, comprensiva delle ferie e dei salari differiti che pertanto, nel periodo di CIG, non saranno maturati. Qualora il lavoratore, nel mese di erogazione della retribuzione, abbia usufruito della CIG causa 5) per un numero di ore pari o superiore al 50% del divisore contrattuale, la festività è a carico dell’ISS, retribuita, altrimenti resta a carico del datore di lavoro. Gli operatori economici che accedono alla proroga di CIG causa 5) non potranno procedere con i licenziamenti collettivi previsti dal CAPO III della Legge nr. 23 del 1977 sino al 31 dicembre 2021 e, una volta richiesto l’accesso, non potranno optare per una CIG differente sino a tale data. La sospensione dei licenziamenti collettivi è derogata qualora l’operatore economico opti per la cessazione dell’attività. L’operatore economico che, a seguito della sospensione o cessazione dell’attività, riattivi la licenza entro dodici mesi dalla sospensione/cessazione, dovrà rimborsare gli importi di CIG causa 5) ottenuti. Tale disposizione si applica anche qualora il titolare o i soci dell’attività economica cessata, attivino entro tali termini, nuove licenze con lo stesso oggetto di licenza e stesso codice ATECO.  Qualora l’operatore economico richieda la CIG causa 5) senza rientrare nelle casistiche di cui al comma 2 dell’articolo, la domanda verrà automaticamente tramutata in CIG causa 2). Gli operatori economici che accedono alla proroga di CIG causa 5) possono richiedere all’ISS di erogare direttamente al lavoratore l’indennità di integrazione salariale. In tale caso, la penalità prevista al comma 3 dell’articolo 15 della Legge n.73/2010 verrà applicata nella misura del 5%.

ATTIVITÀ FORMATIVE PER I DIPENDENTI IN CIG

Al fine di mantenere attivi i lavoratori che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni causa 5), i lavoratori che, nel corso del 2021, abbiano percepito un monte ore minimo di CIG causa 5) pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre, potranno svolgere attività formativa organizzata dal datore di lavoro durante il periodo percepimento dell’ammortizzatore. Il datore di lavoro dovrà presentare preventivamente apposito progetto formativo al Centro di Formazione Professionale – UPAL per la valutazione. Il CFP – UPAL trasmetterà il proprio parere sul progetto formativo alla Commissione CIG per la relativa autorizzazione. Il progetto formativo, se autorizzato, verrà trasmesso all’Ufficio Attività di Controllo. La durata massima del progetto formativo per ogni lavoratore interessato è pari al divisore contrattuale moltiplicato per uno o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per uno. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria. L’attività formativa potrà essere svolta per un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori a tempo pieno o per l’80% dell’orario di lavoro per i dipendenti a tempo parziale. Il progetto formativo dovrà avere pertinenza con la mansione svolta dal lavoratore e con l’attività di impresa. Il progetto formativo dovrà contenere: la descrizione circa la tipologia di formazione effettuata, la tempistica e la durata, i docenti, i costi, i luoghi di svolgimento e l’individuazione di un responsabile/tutor. La formazione dovrà essere obbligatoriamente svolta fuori dalla postazione lavorativa dei lavoratori interessati. L’attività formativa dovrà essere svolta nel territorio sammarinese e non potrà essere svolta dal domicilio del lavoratore o in altro domicilio privato che non sia sede di un operatore economico. Il Centro di Formazione Professionale – UPAL congiuntamente all’Ufficio Attività di Controllo potranno eseguire delle verifiche in merito al corretto svolgimento dell’attività formativa e trasmettere apposito verbale alla Commissione CIG che, in caso di un uso non corretto delle presenti disposizioni, può revocare l’autorizzazione. Qualora, a seguito di ispezione dell’Ufficio Attività di Controllo, si evinca un’attività assimilabile a quella lavorativa, anziché formativa, si applicano le sanzioni previste all’art. 7, comma 2, del DL 6/2021.

PROROGA INTERVENTI SPECIALI

Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi di cui all’art. 9 del Decreto – Legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto – Legge n. 6/2021, sino al 31 dicembre 2021. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo luglio – dicembre e tredicesima 2021 nelle modalità indicate all’art. 11 del DL n.6/2021. Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2021 nelle modalità indicate all’art.12 del DL 6/2021.

ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DI CIG

A partire dall’1 agosto 2021, la misura di integrazione salariale concessa per la causa 1) forza maggiore e causa 2) crisi temporanea di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, è nella misura dell’82%.

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