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Covid: interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie

da Alessandro Carli

Reddito minimo familiare, requisiti e presentazione della richiesta, determinazione del reddito percepito dal nucleo familiare: su questi “punti” è intervenuto il Regolamento numero 9 del 2021. Vediamo nel dettagli cos’è cambiato.

REDDITO MINIMO

L’articolo 1 prevede, da giugno 2021 e fino all’entrata in vigore del nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso un reddito minimo garantito ai nuclei familiari residenti, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento. Nel caso in cui, ci siano ulteriori conviventi e/o componenti con permesso di soggiorno all’interno del nucleo, gli stessi devono essere considerati nel calcolo del reddito complessivo da dichiarare. In riferimento al calcolo del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, si considerano 650 euro mensili, maggiorati di 150 euro per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l’unione civile e di 100 euro per ogni ulteriore convivente. Il reddito minimo del nucleo familiare è poi ulteriormente maggiorato dell’importo del canone mensile di affitto dell’unità abitativa in cui risiede il nucleo stesso, risultante da contratto registrato da allegare al modulo di domanda, fino a un importo massimo mensile di 400 euro.

REQUISITI RICHIESTI

Può accedere al reddito minimo il nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile dichiarato risulti inferiore al reddito minimo garantito. Per accedere al reddito minimo i componenti del nucleo familiare disoccupati o inoccupati devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato e qualora, successivamente alla richiesta di reddito minimo, i componenti del nucleo familiare rifiutino offerte di lavoro affini alle proprie liste di iscrizione, il nucleo familiare decade dal diritto di percepire il reddito minimo mensile e non può presentare ulteriori richieste per i successivi 12 mesi. Sono ammessi altresì i soli titolari di licenza commerciale, artigianale, industriale, lavoratori autonomi e liberi professionisti per i quali risulti la licenza sospesa o cessata e che risultino iscritti alle liste di avviamento al lavoro. Sono esclusi dell’obbligo di iscrizione i percettori di pensione.

Per la verifica e l’attestazione dei requisiti di cui al comma che precede, il Comitato Gestore del Fondo Straordinario trasmette periodicamente l’elenco dei richiedenti il reddito minimo familiare alla competente Unità Organizzativa della PA. Non può accedere al reddito minimo familiare, il nucleo familiare, i cui componenti detengono complessivamente somme di denaro e/o strumenti finanziari presso Istituti bancari e finanziari a San Marino e all’estero, di importo pari o superiore a 12.000 euro risultante dal saldo liquido finale dell’estratto conto del mese di riferimento della domanda. Possono accedere al reddito minimo familiare i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo del diritto di proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratti di leasing su fabbricati ubicati a San Marino o all’estero, a eccezione della casa di residenza del nucleo familiare e di eventuali immobili adibiti a sede di esercizio dell’attività economica di uno o più membri del nucleo familiare.

PRESENTAZIONE RICHIESTA

Il nucleo familiare presenta al Comitato Gestore del Fondo Straordinario, domiciliato presso la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, la richiesta per il reddito minimo familiare, mediante la compilazione del modulo, disponibile sul sito www.finanze.sm o sul portale della PA sul sito www.pa.sm. La richiesta per il reddito minimo familiare deve essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui si richiede il reddito minimo fino all’entrata in vigore del nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso. Il modulo compilato in tutte le sue parti deve essere inviato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per cui farà fede la data di spedizione, all’indirizzo del Comitato Gestore del Fondo Straordinario presso la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: copia del documento di identità in corso di validità; copia dell’eventuale contratto di affitto registrato; copia degli estratti conto e delle movimentazioni riferite ad ogni singolo mese nel quale viene effettuata la richiesta del beneficio dei conti correnti, degli strumenti finanziari, dei conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiari di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.

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