Home Dal giornale Produzione e commercio di integratori, le novità

Produzione e commercio di integratori, le novità

da Alessandro Carli

Produzione e commercializzazione di integratori alimentari: San Marino, attraverso il Decreto Delegato nr. 66 del 2021, ha apportato una serie di modifiche. La prima riguarda l’Allegato VII del Decreto Delegato 21 aprile 2008 n.62, quello cioè sulle “Procedure di notifica di etichetta” e che introduce la trasmissione di un modello di etichetta al Dipartimento Prevenzione della Repubblica di San Marino, di seguito DPRSM, contestualmente all’immissione in commercio del prodotto. Il modello delle etichette da trasmettere al DPRSM, deve essere presentato in un unico esemplare in originale, nella veste grafica utilizzata per la prima commercializzazione o in sua copia fotostatica datata, timbrata e firmata. Nel caso di integrazioni alla documentazione richiesta alle imprese da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, le imprese devono darne riscontro entro 30 giorni. Per i prodotti provenienti da altri Paesi extra UE, l’immissione in commercio è subordinata alla chiusura favorevole della procedura di notifica inoltrata al DPRSM che si dovrà concludere alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell’etichetta. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le imprese produttrici e importatrici, devono segnalare l’eventuale cessata produzione, importazione, commercializzazione del prodotto oggetto di precedente notifica (questo per tenere costantemente aggiornati gli elenchi dei prodotti notificati).

NORME SPECIFICHE

L’immissione in commercio di integratori alimentari in Italia, da parte di un operatore sammarinese, è subordinata alla procedura di notifica al Ministero della Salute Italiano e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della Repubblica di San Marino (DPRSM) allegando la copia di notifica protocollata dal Ministero Italiano completa di domanda e copia etichetta trasmessa. In caso di rilievi, il Ministero Italiano informa il DPRSM e l’azienda notificante, la quale ha 30 giorni per adeguarsi a quanto richiesto attraverso l’invio di risposta scritta che deve essere trasmessa, per conoscenza, anche al DPRSM. In caso contrario la notifica decade. Non è possibile notificare al DPRSM prodotti commercializzati in Italia e nei territori dei Paesi membri dell’Unione Europea. L’immissione in commercio di integratori alimentari destinati esclusivamente ad un Paese extra UE, da parte di un operatore sammarinese, è possibile attraverso l’avvio della procedura di notifica al DPRSM che valuta la conformità alla normativa vigente al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori. La notifica va fatta singolarmente per ogni prodotto con annessa dichiarazione che il prodotto non verrà commercializzato nel territorio della Repubblica Italiana né in quello dei Paesi membri dell’Unione Europea. La richiesta di notifica di un prodotto deve essere presentata al DPRSM compilando lo specifico Modulo di richiesta per Notifica corredato dall’etichetta usata per la commercializzazione in un unico esemplare nella veste grafica utilizzata per la prima commercializzazione o in sua copia fotostatica datata, timbrata e firmata. In etichetta oltre alle indicazioni previste dalle normative vigenti è necessario nonché obbligatorio, ad integrazione dell’articolo 9 del Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n.23 “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” riportare le seguenti indicazioni: ragione sociale della ditta produttrice e/o indirizzo dello stabilimento di produzione; ragione sociale del responsabile dell’immissione in commercio, se diverso dal precedente, in qualità di distributore. L’etichetta deve essere sempre redatta in doppia lingua: italiana e lingua del paese extra UE di destinazione oppure italiana e inglese oppure tutti gli accoppiamenti possibili con la lingua italiana.

All’integratore alimentare per il quale si conclude favorevolmente la procedura di notifica viene assegnato un codice e viene incluso in un registro che il Dipartimento Prevenzione aggiorna periodicamente. Il prodotto può essere commercializzato solo dopo la conclusione dell’iter di notifica che viene comunicata agli operatori richiedenti. Non è possibile rilasciare certificati di libera vendita ovvero certificati di esportazione per prodotti che non abbaino concluso l’iter di notifica. Se un prodotto notificato al DPRSM per Paese extra UE vuole essere successivamente commercializzato anche in Italia, deve essere notificato al Ministero Italiano e il codice del DPRSM decade automaticamente. Nell’attesa dell’assegnazione del Codice Ministeriale Italiano non è possibile richiedere un codice provvisorio al DPRSM. L’integratore a cui il Ministero Italiano e/o il DPRSM ha rifiutato la notifica, non può essere messo in commercio.

Gli operatori del settore alimentare produttori e i titolari di licenza commerciale con produzione presso terzi con proprio marchio, possono detenere prodotti non notificati presso il proprio magazzino a condizione che: a) non siano destinati né al mercato interno né a quello Italiano in forza del Protocollo di Cooperazione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana; b) siano conservati in zone di deposito distinte da quelle dedicate ai prodotti notificati indicando visibilmente il paese di destinazione, siano catalogati su apposito registro specificando: nome commerciale, quantità, data di produzione, produttore, lotto, destinazione, dichiarazione dell’OSA che tali prodotti non verranno commercializzati né in Italia né a San Marino e siano conservate le relative schede con formula quali quantitativa; c) l’etichetta deve essere redatta nella lingua del paese di destinazione e non nella sola lingua inglese che deve, eventualmente, essere sempre abbinata alla lingua del paese di destinazione; d) tale documentazione deve essere detenuta presso la sede del magazzino a disposizione delle autorità competenti. La responsabilità di tale documentazione è in capo al produttore o ai titolari di licenza commerciale con produzione presso terzi con proprio marchio anche nel caso in cui utilizzino un magazzino terzo; e) non è possibile richiedere alcuna certificazione per i suddetti prodotti non notificati.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento