SAN MARINO – Il Comitato Amministratore di Fondiss vuole far conoscere ai propri iscritti e alla cittadinanza la situazione in cui si trova ad operare per quanto riguarda l’investimento della contribuzione raccolta.
La Legge 6 dicembre 2011 n. 191 (“Riforma previdenziale: istituzione del sistema complementare”) al suo articolo 11 disciplina l’impiego delle risorse di FONDISS, mentre al primo comma del suo art. 14 prevede “Le risorse di FONDISS sono depositate presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che svolgerà le funzioni di Banca Depositaria.”
Dalla sua istituzione ad oggi decorsi quindi quasi nove anni dall’operatività del Fondo, l’unica forma di investimento consentita a FONDISS è stata quella degli impieghi di liquidità in depositi a termine a breve scadenza presso gli Istituti Bancari Sammarinesi.
Riteniamo questa modalità inadeguata rispetto alle esigenze di investimento legate alla normale attività di un fondo pensione.
Ribadiamo che il Comitato Amministratore, a questo riguardo, ritiene necessarie, a questo punto, urgenti le seguenti due modifiche normative:
1. prevedere la possibilità di investimenti anche in prodotti assicurativi, considerato l’obbligo normativo di garantire la restituzione del capitale;
2. la modifica dell’art. 14 della Legge 191/2011, prevedendo la possibilità di ricorrere a servizi di Banca Depositaria anche da soggetti diversi da Banca Centrale della Repubblica di San Marino che, più volte, ha fatto presente di non essere in grado di assolvere a questa funzione, estranea alla sua normale attività, a costi compatibili con quelli correnti sul mercato.
Riteniamo quindi indispensabile un pronto intervento legislativo nel senso qui proposto, per sbloccare l’attuale situazione di stallo e poter finalmente avviare un miglior impiego delle risorse di Fondiss a tutela e valorizzazione del patrimonio dei nostri iscritti.
Riteniamo infine che sia opportuno aprire un tavolo per valutare, nel decennale dell’entrata in vigore, gli aggiustamenti da apportare alla L. 191/2011.