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Segreteria territorio: produzione e commercializzazione dei prodotti biologici

da Redazione

SAN MARINO – In merito agli articoli apparsi sulla stampa lunedì 9 novembre a cura dell’Associazione sportello dei consumatori e relativi al controllo contro gli abusi di informazioni ingannevoli nell’ambito della produzione e commercializzazione di prodotti biologici, si esprimono alcune precisazioni fornite dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.

La normativa della Repubblica di San Marino in materia di prodotti biologici è circoscritta a due soli atti normativi: la legge 13 marzo 1991 n. 39, che fa riferimento alla produzione agricola biologica ed alle relative tecniche di coltivazione, ed il Decreto 27 luglio 2012 n. 94, che recepisce le disposizioni dell’Unione Europea in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici.

La prima legge si occupa dunque solamente delle aziende agricole che, autorizzate dal Comitato di Assistenza Tecnica che ha sede presso l’UGRAA, dapprima si assoggettano ad un periodo di conversione sotto il controllo di enti riconosciuti dalla UE per poi ottenere, a tutti gli effetti, la qualifica di azienda agricola biologica. Dal 1991 ad oggi sono state riconosciute a San Marino due aziende agricole, che producono l’una uva e l’altra olive biologiche, ed i controlli sono eseguiti – nel rispetto delle normative comunitarie – da enti di controllo italiani che relazionano ogni anno al Comitato di Assistenza Tecnica di cui sopra. Tale normativa non può essere dunque applicata ed estesa – contrariamente a ciò che gli articoli riportati sulla stampa sembrano indicare – ad attività artigianali o industriali che trasformano o commercializzano prodotti biologici, essendo stata applicata, dal 1991 ad oggi, alla sola coltivazione e produzione agricola.

 

Segreteria di Stato al Territorio

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